IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, n. 304, del 30 dicembre 2019,
Supplemento ordinario n. 45, ed in particolare l'art. 1, commi 14 e
15;
Vista, altresi', la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante
«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e
bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 322, del 30 dicembre
2020, Supplemento ordinario n. 46;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23
dicembre 2020, recante «Ripartizione del fondo finalizzato al
rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello
Stato e allo sviluppo del Paese», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 41 del 18 febbraio 2021;
Considerato che sul capitolo 7309, piano di gestione n. 5,
risultano disponibili 50 milioni di euro finalizzati all'erogazione
di incentivi per l'autotrasporto per il rinnovo del parco veicolare
con alimentazione alternativa per l'acquisizione di veicoli
commerciali ad elevata sostenibilita' nel quadro di un processo di
rinnovo e di adeguamento tecnologico del parco veicolare delle
imprese di autotrasporto;
Considerato, inoltre, che dette risorse ammontano a 2 milioni di
euro per l'annualita' 2020 in conto residui, ad 11 milioni di euro
per l'annualita' 2021, a 10 milioni di euro per l'annualita' 2022, ad
8 milioni di euro per l'annualita' 2023, ad 8 milioni di euro per
l'annualita' 2024, ad 8 milioni di euro per l'annualita' 2025, a 3
milioni di euro per l'annualita' 2026;
Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del
17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con
il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato e, in particolare, l'art. 2, paragrafo 1, punto 29, e l'art.
17 che consentono aiuti agli investimenti a favore delle piccole e
medie imprese, nonche' gli articoli 36 e 37 che consentono aiuti agli
investimenti per innalzare il livello della tutela ambientale o
l'adeguamento anticipato a future norme dell'Unione europea;
Visto in particolare l'allegato 1 al summenzionato regolamento che,
ai fini della definizione di piccola e media impresa, stabilisce il
numero dei dipendenti e le soglie finanziarie che definiscono le
categorie di imprese;
Considerato che gli incentivi finanziari di cui al presente decreto
sono inquadrabili nella cornice di cui al predetto regolamento (UE)
n. 651/2014;
Visto l'art. 34, comma 6, della legge 25 febbraio 2008, n. 34,
recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee» che prevede
l'onere, per gli aspiranti ai benefici finanziari, di dichiarare di
non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non
rimborsato, o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati
quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
Visto, inoltre, l'art. 8 del summenzionato regolamento (UE) n.
651/2014 in materia di cumulo di contributi costituenti aiuti di
Stato;
Vista la legge 29 luglio 2015, n. 115, recante «Disposizioni per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
all'Unione europea» (Legge europea 2014) in materia di istituzione
del Registro nazionale degli aiuti di Stato (R.N.A.);
Preso atto che, ai fini della individuazione dei costi ammissibili
per la quantificazione dei relativi contributi, ai sensi del
regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014 della Commissione
europea del 17 giugno 2014, occorre fare riferimento, in via
generale, al sovra-costo necessario per acquisire la tecnologia piu'
evoluta da un punto di vista scientifico ed ambientale;
Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,
recante «Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini e della
partecipazione italiana a missioni internazionali», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 150 del 1° luglio
2009, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.
201, che prevede che le amministrazioni dello Stato, cui sono
attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne
direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e
nazionali conferenti, a societa' a capitale interamente pubblico,
sulle quali le predette amministrazioni esercitano un controllo
analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la
propria attivita' quasi esclusivamente nei confronti
dell'amministrazione dello Stato;
Visto l'Accordo quadro di servizio prot. 261 del 26 giugno 2020
sottoscritto dal Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili (gia' Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) e
la Societa' rete autostrade mediterranee - Logistica, infrastrutture
e trasporti S.p.a., registrato dalla Corte dei conti in data 13
luglio 2020, con il quale vengono definite le linee di attivita' da
affidare alla Societa' R.A.M. - Logistica, infrastrutture e trasporti
S.p.a. sulla base della direttiva annuale del Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili;
Sentite le principali associazioni di categoria dell'autotrasporto;
Decreta:
Art. 1
Oggetto e finalita' del contributo
1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano le modalita'
di erogazione delle risorse finanziarie, nel limite complessivo di
spesa pari a 50 milioni di euro ripartite lungo l'arco temporale
2021-2026 al netto di quanto dovuto alla societa' Rete autostrade
mediterranee - Logistica, infrastrutture e trasporti S.p.a. nella sua
qualita' di soggetto gestore, destinate ad incentivi a beneficio
delle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi attive sul
territorio italiano, attualmente iscritte al Registro elettronico
nazionale (R.E.N.), e all'albo nazionale degli autotrasportatori di
cose per conto di terzi, la cui attivita' prevalente sia quella di
autotrasporto di cose e finalizzate al rinnovo del parco veicolare
attraverso l'acquisizione di veicoli commerciali ad elevata
sostenibilita' ecologica ad alimentazione alternativa.
2. Le misure di incentivazione di cui al presente decreto sono
erogate nel rispetto dei principi generali e delle disposizioni
settoriali del regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014
della Commissione europea del 17 giugno 2014, che dichiara alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione
degli articoli 107 e 108 del Trattato.
3. Conformemente al principio della necessaria presenza
dell'effetto d'incentivazione di cui all'art. 6 del regolamento (UE)
n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, gli investimenti di
cui al presente decreto sono finanziabili esclusivamente se avviati
in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto ed
ultimati entro il termine indicato dal decreto direttoriale di cui
all'art. 4, comma 2, del presente decreto.
4. I beni acquisiti non possono essere alienati, concessi in
locazione o in noleggio e devono rimanere nella piena disponibilita'
del beneficiario del contributo entro il triennio decorrente dalla
data di erogazione del contributo, pena la revoca del contributo
erogato. Non si procede all'erogazione del contributo anche nel caso
di trasferimento della disponibilita' dei beni oggetto degli
incentivi nel periodo intercorrente fra la data di presentazione
della domanda e la data di pagamento del beneficio. La continuita'
aziendale, presupposto per l'applicazione del presente comma, non
viene meno nel caso di fusioni, incorporazioni, conferimenti e
regolarizzazioni di successioni ereditarie.