IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                    E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI 
 
  Vista la legge 27 dicembre  2019,  n.  160,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020  e  bilancio
pluriennale per il triennio  2020-2022»,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, n. 304, del  30  dicembre  2019,
Supplemento ordinario n. 45, ed in particolare l'art. 1, commi  14  e
15; 
  Vista, altresi',  la  legge  30  dicembre  2020,  n.  178,  recante
«Bilancio di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario  2021  e
bilancio pluriennale per il  triennio  2021-2023»,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 322, del 30 dicembre
2020, Supplemento ordinario n. 46; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  23
dicembre  2020,  recante  «Ripartizione  del  fondo  finalizzato   al
rilancio degli  investimenti  delle  amministrazioni  centrali  dello
Stato e allo sviluppo del Paese», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 41 del 18 febbraio 2021; 
  Considerato  che  sul  capitolo  7309,  piano  di  gestione  n.  5,
risultano disponibili 50 milioni di euro  finalizzati  all'erogazione
di incentivi per l'autotrasporto per il rinnovo del  parco  veicolare
con  alimentazione  alternativa   per   l'acquisizione   di   veicoli
commerciali ad elevata sostenibilita' nel quadro di  un  processo  di
rinnovo e  di  adeguamento  tecnologico  del  parco  veicolare  delle
imprese di autotrasporto; 
  Considerato, inoltre, che dette risorse ammontano a  2  milioni  di
euro per l'annualita' 2020 in conto residui, ad 11  milioni  di  euro
per l'annualita' 2021, a 10 milioni di euro per l'annualita' 2022, ad
8 milioni di euro per l'annualita' 2023, ad 8  milioni  di  euro  per
l'annualita' 2024, ad 8 milioni di euro per l'annualita'  2025,  a  3
milioni di euro per l'annualita' 2026; 
  Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del
17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con
il mercato comune in  applicazione  degli  articoli  107  e  108  del
Trattato e, in particolare, l'art. 2, paragrafo 1, punto 29, e l'art.
17 che consentono aiuti agli investimenti a favore  delle  piccole  e
medie imprese, nonche' gli articoli 36 e 37 che consentono aiuti agli
investimenti per innalzare  il  livello  della  tutela  ambientale  o
l'adeguamento anticipato a future norme dell'Unione europea; 
  Visto in particolare l'allegato 1 al summenzionato regolamento che,
ai fini della definizione di piccola e media impresa,  stabilisce  il
numero dei dipendenti e le  soglie  finanziarie  che  definiscono  le
categorie di imprese; 
  Considerato che gli incentivi finanziari di cui al presente decreto
sono inquadrabili nella cornice di cui al predetto  regolamento  (UE)
n. 651/2014; 
  Visto l'art. 34, comma 6, della legge  25  febbraio  2008,  n.  34,
recante  «Disposizioni  per  l'adempimento  di   obblighi   derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle  Comunita'  europee»  che  prevede
l'onere, per gli aspiranti ai benefici finanziari, di  dichiarare  di
non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e,  successivamente,  non
rimborsato, o depositato in un conto bloccato, gli aiuti  individuati
quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea; 
  Visto, inoltre, l'art. 8  del  summenzionato  regolamento  (UE)  n.
651/2014 in materia di cumulo  di  contributi  costituenti  aiuti  di
Stato; 
  Vista la legge 29 luglio 2015, n. 115,  recante  «Disposizioni  per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza  dell'Italia
all'Unione europea» (Legge europea 2014) in  materia  di  istituzione
del Registro nazionale degli aiuti di Stato (R.N.A.); 
  Preso atto che, ai fini della individuazione dei costi  ammissibili
per  la  quantificazione  dei  relativi  contributi,  ai  sensi   del
regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014 della  Commissione
europea  del  17  giugno  2014,  occorre  fare  riferimento,  in  via
generale, al sovra-costo necessario per acquisire la tecnologia  piu'
evoluta da un punto di vista scientifico ed ambientale; 
  Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n.  78,
recante «Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini e  della
partecipazione italiana a missioni internazionali», pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  150  del  1°  luglio
2009, convertito, con modificazioni, dalla legge 3  agosto  2009,  n.
201, che  prevede  che  le  amministrazioni  dello  Stato,  cui  sono
attribuiti per legge fondi o interventi pubblici,  possono  affidarne
direttamente la gestione, nel  rispetto  dei  principi  comunitari  e
nazionali conferenti, a societa'  a  capitale  interamente  pubblico,
sulle quali  le  predette  amministrazioni  esercitano  un  controllo
analogo a quello esercitato su  propri  servizi  e  che  svolgono  la
propria    attivita'    quasi    esclusivamente     nei     confronti
dell'amministrazione dello Stato; 
  Visto l'Accordo quadro di servizio prot. 261  del  26  giugno  2020
sottoscritto dal Ministero delle  infrastrutture  e  della  mobilita'
sostenibili (gia' Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti)  e
la Societa' rete autostrade mediterranee - Logistica,  infrastrutture
e trasporti S.p.a., registrato dalla  Corte  dei  conti  in  data  13
luglio 2020, con il quale vengono definite le linee di  attivita'  da
affidare alla Societa' R.A.M. - Logistica, infrastrutture e trasporti
S.p.a.  sulla  base  della  direttiva  annuale  del  Ministero  delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili; 
  Sentite le principali associazioni di categoria dell'autotrasporto; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                 Oggetto e finalita' del contributo 
 
  1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano  le  modalita'
di erogazione delle risorse finanziarie, nel  limite  complessivo  di
spesa pari a 50 milioni di  euro  ripartite  lungo  l'arco  temporale
2021-2026 al netto di quanto dovuto  alla  societa'  Rete  autostrade
mediterranee - Logistica, infrastrutture e trasporti S.p.a. nella sua
qualita' di soggetto gestore,  destinate  ad  incentivi  a  beneficio
delle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi attive sul
territorio italiano, attualmente  iscritte  al  Registro  elettronico
nazionale (R.E.N.), e all'albo nazionale degli  autotrasportatori  di
cose per conto di terzi, la cui attivita' prevalente  sia  quella  di
autotrasporto di cose e finalizzate al rinnovo  del  parco  veicolare
attraverso  l'acquisizione  di   veicoli   commerciali   ad   elevata
sostenibilita' ecologica ad alimentazione alternativa. 
  2. Le misure di incentivazione di  cui  al  presente  decreto  sono
erogate nel rispetto  dei  principi  generali  e  delle  disposizioni
settoriali del regolamento generale di  esenzione  (UE)  n.  651/2014
della Commissione europea del 17 giugno  2014,  che  dichiara  alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in  applicazione
degli articoli 107 e 108 del Trattato. 
  3.   Conformemente   al   principio   della   necessaria   presenza
dell'effetto d'incentivazione di cui all'art. 6 del regolamento  (UE)
n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, gli investimenti di
cui al presente decreto sono finanziabili esclusivamente  se  avviati
in data successiva all'entrata in  vigore  del  presente  decreto  ed
ultimati entro il termine indicato dal decreto  direttoriale  di  cui
all'art. 4, comma 2, del presente decreto. 
  4. I beni  acquisiti  non  possono  essere  alienati,  concessi  in
locazione o in noleggio e devono rimanere nella piena  disponibilita'
del beneficiario del contributo entro il  triennio  decorrente  dalla
data di erogazione del contributo,  pena  la  revoca  del  contributo
erogato. Non si procede all'erogazione del contributo anche nel  caso
di  trasferimento  della  disponibilita'  dei  beni   oggetto   degli
incentivi nel periodo intercorrente  fra  la  data  di  presentazione
della domanda e la data di pagamento del  beneficio.  La  continuita'
aziendale, presupposto per l'applicazione  del  presente  comma,  non
viene meno  nel  caso  di  fusioni,  incorporazioni,  conferimenti  e
regolarizzazioni di successioni ereditarie.