IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 10 della legge n. 133 del 13 maggio 1999, recante «Disposizioni in materia di federalismo fiscale»; Visto l'art. 1, comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 recante disposizioni in materia di federalismo fiscale, che stabilisce la compensazione dei trasferimenti soppressi con compartecipazioni regionali all'imposta sul valore aggiunto, con l'aumento della compartecipazione all'accisa sulle benzine e con l'aumento dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF; Visto l'art. 5, commi 1 e 2, del predetto decreto legislativo e successive modificazioni ed integrazioni che prevede la rideterminazione delle aliquote relative alla compartecipazione all'imposta sul valore aggiunto e all'accisa sulle benzine e dell'aliquota dell'addizionale regionale IRPEF; Visto l'art. 1, comma 59, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che, nel disporre la soppressione del fondo di cui all'art. 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, prevede che l'ammontare di detto fondo sia considerato nella determinazione della aliquota di compartecipazione; Tenuto conto dell'ammontare dei trasferimenti soppressi ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 e dell'art. 1, comma 59 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (si rinvia alla Tabella 1 allegata); Considerato che l'art. 28, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha incrementato, a decorrere dall'anno di imposta 2011, dello 0,33 per cento l'addizionale regionale all'IRPEF; Visto l'art. 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 che al comma 2, lettera a), prevede l'abrogazione del comma 12 dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, concernente la quota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina senza piombo per autotrazione attribuita alle regioni a statuto ordinario; Visto l'art. 31-sexies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, che, nel rinviare all'anno 2023 i meccanismi di finanziamento delle funzioni regionali come disciplinati dal decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, ha confermato fino all'anno 2022 i criteri di determinazione dell'aliquota di compartecipazione all'IVA come disciplinati dal decreto legislativo n. 56 del 2000; Vista la delibera CIPE n. 20 del 14 maggio 2020 che ha ripartito il finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale per l'anno 2020; Vista la successiva delibera CIPE n. 35 del 29 aprile 2021 che ha previsto un'integrazione al riparto delle disponibilita' finanziarie per il finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale per l'anno 2020, stabilendo, nella tabella D, un incremento della compartecipazione IVA per le regioni a statuto ordinario di: a) 1.061.507.512 euro (1.256.633.983 euro incluso il finanziamento destinato alle Autonomie speciali) ai sensi dell'art. 1, comma 11, del decreto-legge n. 34 del 2020; b) 366.637.876 euro (430.975.000 euro incluso il finanziamento destinato alle Autonomie speciali) ai sensi dell'art. 2, comma 10 del decreto-legge n. 34 del 2020 (si rinvia alla Tabella 2 allegata); Vista l'intesa raggiunta in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 7 ottobre 2021; Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze; Decreta: Art. 1 1. L'aliquota della compartecipazione regionale all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, e' rideterminata nella misura del 70,14 per cento per l'anno 2020. 2. L'aliquota di cui al comma 1 va commisurata al gettito IVA complessivo, di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo citato, desunto dal Rendiconto generale dello Stato, capitolo 1203, articoli 01 e 02, in conto competenza per l'anno 2018. Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo in base alle vigenti norme e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 10 dicembre 2021 Il Presidente del Consiglio dei ministri Draghi Il Ministro dell'economia e delle finanze Franco Registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 2022 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 17