Il MINISTRO 
                     DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA 
 
  Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero
dell'ambiente e ne ha definito le funzioni; 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; 
  Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233; 
  Visto il decreto-legge  1°  marzo  2021,  n.  22,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  29
luglio 2021, n. 128, recante la nuova  organizzazione  del  Ministero
della transizione ecologica; 
  Vista la direttiva 92/43/CEE del  Consiglio  del  21  maggio  1992,
relativa alla conservazione degli habitat naturali e  seminaturali  e
della flora e della fauna selvatiche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre  1997,
n.  357,  e  successive  modificazioni,  recante  l'attuazione  della
direttiva  92/43/CEE  relativa  alla  conservazione   degli   habitat
naturali  e  seminaturali,  nonche'  della  flora   e   della   fauna
selvatiche; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio del 3 settembre 2002, recante «Linee guida per la gestione
dei siti Natura 2000», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del
24 settembre 2002; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare del 17 ottobre 2007, recante «Rete Natura 2000.
Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione
relative  a  Zone  Speciali  di  Conservazione  (ZSC)  e  a  Zone  di
Protezione Speciale (ZPS)», pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.
258 del 6 novembre 2007, e successive modificazioni; 
  Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea  del  21
gennaio 2021, che adotta il tredicesimo elenco aggiornato dei siti di
importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea (UE)
2021/159; 
  Visto l'aggiornamento dei contenuti della Banca dati  Natura  2000,
trasmesso dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, Direzione generale per  il  patrimonio  naturalistico,  con
lettera  prot.  105368  del  15  dicembre  2020  alla  Rappresentanza
permanente  d'Italia  presso  l'Unione  europea,  per  il  successivo
inoltro alla Commissione europea, Direzione generale ambiente; 
  Vista la comunicazione della Commissione europea del 3 maggio  2011
«La nostra assicurazione sulla vita, il nostro capitale naturale: una
Strategia europea per la biodiversita' verso il 2020»; 
  Vista la  nota  della  Commissione  europea  del  14  maggio  2012,
relativa alla designazione  delle  Zone  speciali  di  conservazione,
trasmessa  dalla  Direzione  generale  ambiente  con  lettera   prot.
ENV/PB//SL/MOB/flAres 707955 del 13 giugno 2012; 
  Vista la nota della  Commissione  europea  del  23  novembre  2012,
relativa alla definizione degli obiettivi di conservazione per i siti
Natura 2000, trasmessa dalla Direzione generale ambiente con  lettera
prot. ENV B.3 SL/FK/esAres (2013) 306477 del 8 marzo 2013; 
  Vista la Strategia nazionale per la biodiversita', predisposta  dal
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  ai
sensi  dell'art.  6  della  Convenzione  sulla  diversita'  biologica
adottata a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992 e  ratificata  dall'Italia
con la legge 14 febbraio 1994, n.  124,  sulla  quale  la  Conferenza
Stato-regioni ha sancito l'intesa il 7 ottobre 2010; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente della tutela del
territorio e del mare e con il Ministro della salute, del 22  gennaio
2014, di adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile
dei  prodotti  fitosanitari,  ai  sensi  dell'art.  6   del   decreto
legislativo 14/08/2012, n. 150; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente della tutela del
territorio e del mare e con il Ministro della salute,  del  10  marzo
2015, con il quale, in  attuazione  del  paragrafo  A.5.1  del  sopra
citato Piano di azione nazionale, sono state emanate le «Linee  guida
di indirizzo per  la  tutela  dell'ambiente  acquatico  e  dell'acqua
potabile e per la riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari  e  dei
relativi rischi nei Siti Natura 2000 e nelle aree naturali protette»; 
  Visti   i   decreti   dell'Assessorato   regionale   della   difesa
dell'ambiente della Regione Sardegna, elencati nella tabella  di  cui
all'allegato 1 del presente decreto, con i quali sono stati approvati
gli obiettivi e le misure  di  conservazione,  relative  ai  siti  di
interesse comunitario della regione biogeografica mediterranea; 
  Vista la deliberazione della Giunta  regionale  della  Sardegna  n.
23/81 del 22 giugno 2021 recante  Completamento  della  procedura  di
designazione delle Zone speciali di conservazione  (ZSC)  riguardante
Siti Natura 2000 ricadenti in aree interessate da poligoni militari; 
  Vista la deliberazione della Giunta  regionale  della  Sardegna  n.
8/70 del 19 febbraio 2019 recante  Rete  Natura  2000.  Completamento
della designazione  dei  siti  della  rete  Natura  2000  in  Italia.
Proposta di nuovi SIC e ZPS marini per  la  Sardegna  e  con  cui  si
individuano anche apposite misure di conservazione per il tursiope; 
  Vista la deliberazione del Parco nazionale  dell'Arcipelago  di  La
Maddalena n. 31 del 22 novembre 2016 con cui si approva il  piano  di
gestione di gestione del SIC ITB010008 Arcipelago La Maddalena, cosi'
come modificata ed integrata dalle deliberazioni n. 1 del 13  gennaio
2017, n. 6 del 15 febbraio 2017, n. 12 del 24 marzo 2017; 
  Vista la deliberazione del Parco nazionale  dell'Arcipelago  di  La
Maddalena n. 19 del 18 maggio 2017 con cui, l'ente parco  si  impegna
ad integrare gli obiettivi e le misure del Piano  di  gestione  negli
strumenti di pianificazione e regolamentazione dell'Ente Parco; 
  Vista la deliberazione del Parco nazionale  dell'Arcipelago  di  La
Maddalena n. 50 del 31 agosto 2021 di approvazione  delle  misure  di
conservazione di cui  alla  delibera  della  Giunta  regionale  della
Sardegna n. 8/70 del 19 febbraio 2019; 
  Considerato  che,  ferme  restando  le  misure   di   conservazione
individuate  con  il   sopra   citato   atto,   le   stesse   possono
all'occorrenza essere ulteriormente integrate, entro sei  mesi  dalla
data del presente decreto, con altri piani di sviluppo  e  specifiche
misure regolamentari, amministrative o contrattuali; 
  Considerato che la Regione Sardegna, entro sei mesi dalla  data  di
emanazione del presente  decreto,  comunichera'  al  Ministero  della
transizione  ecologica  i  soggetti  affidatari  della  gestione   di
ciascuna delle ZSC designate; 
  Considerata la  necessita'  di  assicurare  l'allineamento  fra  le
misure di conservazione di cui ai sopracitati  atti  regionali  e  la
Banca dati Natura 2000, mediante una verifica da effettuarsi da parte
della Regione e degli enti gestori delle aree  naturali  protette  di
rilievo nazionale, per le parti delle ZSC ricadenti  all'interno  del
territorio di competenza, entro sei  mesi  dalla  data  del  presente
decreto; 
  Considerato  che  sulla  base  del  monitoraggio  dello  stato   di
conservazione delle specie e degli habitat di  interesse  comunitario
potranno essere definite integrazioni  o  modifiche  alle  misure  di
conservazione, secondo la procedura di cui all'art. 2, comma  1,  del
citato  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela   del
territorio e del mare del 17 ottobre 2007; 
  Ritenuto di provvedere, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del  decreto
del Presidente della Repubblica n. 357 del  1997,  alla  designazione
quali «Zone speciali  di  conservazione»  di  5  siti  di  importanza
comunitaria della regione biogeografica mediterranea  insistenti  nel
territorio della Regione Sardegna; 
  Acquisita l'intesa della regione Sardegna con  nota  n.  40  del  4
gennaio 2022; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                          Designazione ZSC 
 
  1. Sono designati quali Zone speciali di conservazione (ZSC)  della
regione biogeografica  mediterranea  i  cinque  siti  insistenti  nel
territorio della Regione Sardegna,  gia'  proposti  alla  Commissione
europea quali Siti di importanza comunitaria (SIC) ai sensi dell'art.
4, paragrafo 1, della direttiva  92/43/CEE  come  da  Allegato  1  al
presente provvedimento. 
  2. La cartografia e i tipi di habitat naturali e  delle  specie  di
fauna e flora selvatica per i quali le ZSC di cui  al  comma  1  sono
designate, sono quelli comunicati alla Commissione  europea,  secondo
il formulario standard dalla stessa predisposto,  relativamente  agli
omonimi  SIC  con  prot.  n.  105368  del  15  dicembre  2020.   Tale
documentazione e' pubblicata, a seguito dell'emanazione del  presente
decreto, nel sito internet del Ministero della transizione  ecologica
(www.mite.gov.it) nell'apposita sezione relativa alle ZSC  designate.
Le eventuali modifiche sono apportate nel  rispetto  delle  procedure
europee e sono riportate in detta sezione.