Estratto determina AAM/A.I.C. n. 1 del 12 gennaio 2022 
 
    Procedura europea n. PT/H/2451/001/DC. 
    Descrizione  del  medicinale  e  attribuzione   n.   A.I.C.:   e'
autorizzata l'immissione in  commercio  del  medicinale:  ABIRATERONE
BLUEPHARMA, nella  forma  e  confezioni  alle  condizioni  e  con  le
specificazioni di seguito indicate: 
      titolare A.I.C: Bluepharma Industria Farmaceutica S.A. con sede
legale e domicilio fiscale  in  3045-016  Coimbra,  Sao  Martinho  do
Bispo, Portogallo (PT); 
      confezione: «500 mg compresse rivestite con film» 56  compresse
in blister PVDC/PE/PVC/AL - A.I.C. n. 049624012 (in base  10)  1HBDYD
(in base 32); 
      confezione: «500 mg compresse rivestite con film» 60  compresse
in blister PVDC/PE/PVC/AL - A.I.C. n. 049624024 (in base  10)  1HBDYS
(in base 32); 
      forma farmaceutica: compressa rivestita con film. 
    Validita' prodotto: due anni. 
    Condizioni particolari per la  conservazione:  questo  medicinale
non richiede alcuna condizione particolare di conservazione. 
    Composizione: 
      principio attivo: ogni compressa rivestita  con  film  contiene
500 mg di abiraterone acetato; 
      eccipienti: 
        nucleo della compressa: lattosio  monoidrato;  croscarmellosa
sodica, ipromellosa (2910) 15 mPa.S, sodio  laurilsolfato,  cellulosa
microcristallina (silicizzata), silice colloidale anidra, stearato di
magnesio; 
        film-rivestimento: ossido di ferro  nero  (E172),  ossido  di
ferro  rosso  (E172),  macrogol  3350,  alcool  polivinilico,  talco,
biossido di titanio (E171). 
    Produttore  responsabile  del  rilascio  dei  lotti:   Bluepharma
Industria  Farmacêutica,  S.A.  -  S.  Martinho  do  Bispo,  3045-016
Coimbra, Portogallo. 
    Indicazioni terapeutiche: 
      «Abiraterone Bluepharma» e' indicato  insieme  a  prednisone  o
prednisolone per: 
        il  trattamento  del  carcinoma  metastatico  della  prostata
ormono-sensibile  (metastatic  hormone  sensitive  prostate   cancer,
mHSPC) ad alto rischio e di nuova diagnosi  in  combinazione  con  la
terapia di deprivazione androgenica  (androgen  deprivation  therapy,
ADT) in uomini adulti  (vedere  paragrafo  5.1  del  riassunto  delle
caratteristiche del prodotto); 
        il  trattamento  del  carcinoma  metastatico  della  prostata
resistente alla castrazione (metastatic castration resistant prostate
cancer, mCRPC) in uomini adulti asintomatici o lievemente sintomatici
dopo il fallimento della terapia di deprivazione androgenica e per  i
quali la chemioterapia non e' ancora  indicata  clinicamente  (vedere
paragrafo 5.1 del riassunto delle caratteristiche del prodotto). 
    Il trattamento dell'mCRPC in uomini adulti  la  cui  malattia  e'
progredita  durante  o  dopo  un  regime  chemioterapico  a  base  di
docetaxel. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Per tutte le  confezioni  sopracitate  e'  adottata  la  seguente
classificazione ai fini della rimborsabilita': 
      classe di rimborsabilita': apposita sezione della classe di cui
all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537
e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non  ancora  valutati
ai fini della rimborsabilita', denominata Classe C (nn). 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Per tutte le  confezioni  sopracitate  e'  adottata  la  seguente
classificazione ai fini della fornitura: 
      classificazione ai fini  della  fornitura:  RNRL  -  medicinale
soggetto a prescrizione medica limitativa,  da  rinnovare  volta  per
volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri  o
di specialisti: oncologo, urologo. 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
etichette e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo  allegato  alla
determina, di cui al presente estratto. 
    E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato alla determina, di cui al presente estratto. 
    In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni  il
foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua
italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  Provincia
di Bolzano, anche in lingua  tedesca.  Il  titolare  dell'A.I.C.  che
intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne
preventiva  comunicazione  all'AIFA  e  tenere  a   disposizione   la
traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o  in  altra  lingua
estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura
e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82
del suddetto decreto legislativo. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il titolare  dell'A.I.C.,  nei  casi  applicabili,  e'  esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  e'  altresi'  responsabile  del  pieno
rispetto di  quanto  disposto  dall'art.  14,  comma  2  del  decreto
legislativo 24 aprile 2006, n.  219  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, in virtu' del quale non  sono  incluse  negli  stampati
quelle parti del riassunto delle  caratteristiche  del  prodotto  del
medicinale di riferimento  che  si  riferiscono  a  indicazioni  o  a
dosaggi ancora coperti da  brevetto  al  momento  dell'immissione  in
commercio del medicinale. 
    Il  presente  paragrafo  e  la  contenuta  prescrizione  sono  da
ritenersi efficaci e applicabili solo ove si  realizzi  la  descritta
fattispecie. 
 
                 Rapporti periodici di aggiornamento 
                       sulla sicurezza - PSUR 
 
    Al momento del  rilascio  dell'autorizzazione  all'immissione  in
commercio, la presentazione dei rapporti periodici  di  aggiornamento
sulla sicurezza non e' richiesta per questo medicinale. Tuttavia,  il
titolare  dell'autorizzazione  all'immissione   in   commercio   deve
controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento  per
l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-quater,  par.  7)
della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web  dell'Agenzia
europea  dei  medicinali,  preveda  la  presentazione  dei   rapporti
periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale.  In
tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in  commercio
deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza
per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD. 
    Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione,  per  estratto,   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.