IL MINISTRO DELLA DIFESA
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto la legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante «Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica» e, in particolare, l'art.
3, comma 1, a mente del quale, a decorrere dall'anno 1996, cessano i
finanziamenti in favore delle regioni a statuto ordinario previsti
dalle disposizioni di cui all'art. 4, comma 2, della legge 2 maggio
1990, n. 104;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice
dell'ordinamento militare», e successive modificazioni, e, in
particolare, l'art. 2268, comma 1, n. 867, il quale ha disposto
l'abrogazione della legge 2 maggio 1990, n. 104;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice
dell'ordinamento militare», e successive modificazioni, e, in
particolare, l'art. 330, comma 2, il quale dispone che alle regioni
maggiormente oberate dai vincoli e dalle attivita' militari, comprese
la dimostrazione e la sperimentazione dei sistemi d'arma, individuate
ogni quinquennio con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, sentito il Ministro della difesa, lo Stato corrisponde un
contributo annuo da destinarsi alla realizzazione di opere pubbliche
e servizi sociali;
Visto altresi' l'art. 330, comma 3, del predetto decreto
legislativo 66 del 2010, il quale dispone che il contributo e'
corrisposto alle singole regioni sulla base dell'incidenza dei
vincoli e delle attivita' di cui al comma 2 del medesimo articolo,
determinata secondo parametri da stabilirsi con decreto del Ministro
della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentite le regioni interessate;
Considerato che, conseguentemente, il disposto del richiamato art.
330, deve intendersi nel senso che il contributo dello Stato, avente
la stessa funzione di quelli concessi a tutte le regioni a statuto
ordinario, puo' essere attribuito a tutte le regioni a statuto
speciale in proporzione ai vincoli e alle attivita' militari, la cui
percentuale d'incidenza individua le regioni maggiormente gravate;
Visto il decreto del Ministro della difesa, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, del 29 aprile 2009, con il
quale sono stati determinati i parametri da applicare per la
quantificazione dei contributi da corrispondere alle singole regioni
per il quinquennio 2004-2009;
Visto il decreto del Ministro della difesa, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, del 4 maggio 2017, con il
quale sono stati determinati i parametri da applicare per la
quantificazione dei contributi da corrispondere alle singole regioni
per il quinquennio 2010-2014;
Sentite le regioni a statuto speciale;
Considerata la necessita' di determinare i suddetti parametri, per
il quinquennio 2015-2019, ai fini della successiva emanazione del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al citato
art. 330, comma 2 del codice dell'ordinamento militare;
Decreta:
Art. 1
1. Per il quinquennio 2015-2019, si applicano, ai fini della
corresponsione del contributo dello Stato alle regioni a statuto
speciale, previsto dall'art. 330, commi 2 e 3, del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, citato in premessa, i parametri
riportati nell'allegata tabella A, che costituisce parte integrante
del presente decreto.
Il presente decreto sara' comunicato agli organi di controllo e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 dicembre 2021
Il Ministro della difesa
Guerini
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Franco
Registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'interno e del
Ministero della difesa, n. 94