IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri»;
Vista la legge 26 ottobre 2016, n. 198, recante «Istituzione del
Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe
al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno
pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e
televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei
giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio
nazionale dell'ordine dei giornalisti. Procedura per l'affidamento in
concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e
multimediale», ed in particolare l'art. 1, concernente le fonti di
alimentazione, le finalita' ad esso riferibili, nonche' le modalita'
di ripartizione del Fondo;
Visto il decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 recante
«Ridefinizione della disciplina dei contributi diretti alle imprese
editrici di quotidiani e periodici, in attuazione dell'art. 2, commi
1 e 2, della legge 26 ottobre 2016, n. 198»;
Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 recante «Misure
urgenti connesse all'emergenza COVID-19, per le imprese, il lavoro, i
giovani, la salute e i servizi territoriali», convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 e, in particolare,
l'art. 67 rubricato «Misure urgenti a sostegno della filiera della
stampa e investimenti pubblicitari»;
Visto il comma 1 del predetto art. 67 del decreto-legge 25 maggio
2021, n. 73 secondo cui alle imprese editrici di quotidiani e
periodici, che stipulano, anche attraverso le associazioni
rappresentative, accordi di filiera orientati a garantire la
sostenibilita' e la capillarita' della diffusione della stampa in
particolare nei piccoli comuni e nei comuni con un solo punto vendita
di giornali, e' riconosciuto, entro il limite di spesa di 60 milioni
di euro per l'anno 2021, un credito d'imposta pari al 30 per cento
della spesa sostenuta nell'anno 2020 per la distribuzione delle
testate edite, ivi inclusa la spesa per il trasporto dai poli di
stampa ai punti vendita, previa istanza diretta al Dipartimento per
l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei
ministri. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili
rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione delle
stesse tra i beneficiari in misura proporzionale al credito d'imposta
astrattamente spettante;
Visto, altresi', l'ultimo periodo del medesimo comma 1 dell'art. 67
del decreto-legge n. 73 del 2021, che subordina l'efficacia delle
disposizioni dello stesso comma 1 all'autorizzazione della
Commissione europea ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea;
Visto il comma 3 del medesimo art. 67 secondo il quale la presente
misura agevolativa non e' cumulabile con il contributo diretto alle
imprese editrici di quotidiani e periodici, di cui all'art. 2, commi
1 e 2, della legge 26 ottobre 2016, n. 198 e al decreto legislativo
17 maggio 2017, n. 70;
Visto il comma 5 dello stesso art. 67 del decreto-legge n. 73 del
2021, secondo cui con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono stabiliti le modalita', i contenuti, la documentazione richiesta
ed i termini per la presentazione delle domande di accesso al credito
d'imposta;
Visto l'art. 109 del decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui
redditi;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante «Norme
di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di
dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche'
quelli di modernizzazione del sistema di gestione delle
dichiarazioni» e, in particolare, l'art. 17, concernente la
disciplina del sistema dei versamenti unitari con compensazione, e
gli articoli 32 e 35, commi 1, lettera a) e 3, recanti disposizioni
in materia di assistenza fiscale;
Visto l'art. 2409-bis del codice civile recante disposizioni in
materia di revisione legale dei conti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto l'art. 264, comma 1, lettera a), del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77, come modificata dall'art. 57-bis, comma 1, del decreto-legge
25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
luglio 2021, n. 106, secondo cui, al fine di garantire la massima
semplificazione, l'accelerazione dei procedimenti amministrativi e la
rimozione di ogni ostacolo burocratico nella vita dei cittadini e
delle imprese, per il periodo di vigenza del Quadro temporaneo per le
misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale
emergenza del COVID-19, di cui alla comunicazione C(2020)1863 final
della Commissione del 19 marzo 2020, nei procedimenti avviati su
istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici
economici comunque denominati, ivi comprese le agevolazioni, da parte
di pubbliche amministrazioni, in relazione all'emergenza COVID-19, le
dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 sostituiscono ogni tipo
di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi ed
oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento, anche in deroga
ai limiti previsti dagli stessi o dalla normativa di settore, fatto
comunque salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
Visto l'art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e
s.m. in base al quale i crediti di imposta da indicare nel quadro RU
della dichiarazione dei redditi possono essere utilizzati nel limite
annuale di euro 250.000;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, recante
disposizioni urgenti tributarie e finanziarie anche in adeguamento
alla normativa comunitaria, ed in particolare l'art. 1, comma 6, in
materia di procedure di contrasto ai fenomeni di utilizzo illegittimo
dei crediti d'imposta e per accelerare le procedure di recupero nei
casi di utilizzo illegittimo;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in
particolare, l'art. 52, ai sensi del quale, al fine di garantire il
rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di
pubblicita' previsti dalla normativa europea e nazionale in materia
di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero
gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla
banca di dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico
ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che
assume la denominazione di «Registro nazionale degli aiuti di Stato»;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio
2017, n. 115, recante il «Regolamento recante la disciplina per il
funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi
dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e
successive modifiche e integrazioni»;
Decreta:
Art. 1
Oggetto
1. Il presente decreto individua le modalita', i contenuti, la
documentazione richiesta e i termini per la presentazione
dell'istanza di accesso al contributo, sotto forma di credito
d'imposta, di cui all'art. 67, commi da 1 a 4, del decreto-legge 25
maggio 2021, n. 73, in favore delle imprese editrici di quotidiani e
periodici per la distribuzione delle testate edite, nel rispetto del
limite di spesa previsto, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2021.