IL SEGRETARIO GENERALE 
 
  Vista  la  legge  18  febbraio  1989,   n.   56,   che   disciplina
l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti  per
l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare  l'art.
3 della suddetta legge,  che  subordina  l'esercizio  della  predetta
attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia
o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione  professionale
mediante corsi  di  specializzazione  almeno  quadriennali,  attivati
presso scuole di specializzazione universitarie o presso  istituti  a
tal fine riconosciuti; 
  Visto l'art. 17, comma 96, lettera b), della legge 15 maggio  1997,
n. 127, che prevede che con decreto del Ministro  dell'universita'  e
della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  sia   rideterminata   la
disciplina  concernente  il  riconoscimento  degli  istituti  di  cui
all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989; 
  Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il  quale  e'  stato
adottato il regolamento recante norme  per  il  riconoscimento  degli
istituti  abilitati  ad  attivare  corsi   di   specializzazione   in
psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127  del
1997 e, in particolare,  l'art.  2,  comma  5,  che  prevede  che  il
riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei
pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui
all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale
per la valutazione del sistema universitario; 
  Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000  e  del
16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la  valutazione
del sistema universitario ha individuato gli standard minimi  di  cui
devono disporre gli istituti richiedenti in  relazione  al  personale
docente, nonche' alle strutture ed attrezzature; 
  Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente  ad
oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30
dicembre  1999  e  16  luglio  2004,  recanti   istruzioni   per   la
presentazione  delle  istanze  di  abilitazione  ad  istituire  e  ad
attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»; 
  Visto il decreto in data 10 dicembre 2019, con il  quale  e'  stata
costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del
predetto regolamento; 
  Visto il regolamento concernente la struttura ed  il  funzionamento
dell'Agenzia nazionale di valutazione  del  sistema  universitario  e
della ricerca (ANVUR), adottato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 76 del 1° febbraio 2010, ai sensi  dell'art.  2,  comma
140, del decreto legge  3  ottobre  2006,  n.  262,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; 
  Visto il decreto  in  data  29  settembre  1994  di  riconoscimento
dell'idoneita'  della  Scuola   di   psicoterapia   della   famiglia,
all'attivazione di corsi di formazione in psicoterapia nella sede  di
Milano; 
  Visto il decreto in data 25 maggio  2001  con  il  quale  e'  stato
approvato  l'avvenuto  adeguamento  dell'ordinamento  dei  corsi   di
specializzazione alle disposizioni  del  titolo  II  del  decreto  n.
509/1998; 
  Visto il decreto  in  data  20  dicembre  2005  di  autorizzazione,
all'istituto «Scuola di psicoterapia della famiglia», in  Milano,  ad
istituire e ad attivare nella sede periferica di Rezzato un corso  di
specializzazione in psicoterapia, ai sensi del  regolamento  adottato
con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509; 
  Visto  il  decreto  in  data  10  marzo  2008   di   autorizzazione
all'Istituto «Scuola di psicoterapia  della  famiglia»  di  Milano  a
trasferire il corso di specializzazione in  psicoterapia  dalla  sede
periferica di Rezzato a Brescia; 
  Visto  il  decreto  in  data  10  marzo   2008   di   abilitazione,
all'Istituto «Scuola di psicoterapia della famiglia»  di  Milano,  ad
istituire e ad attivare, nella sede periferica di Torino, un corso di
specializzazione in psicoterapia; 
  Visto  il  decreto  in  data  7  luglio  2008  di   autorizzazione,
all'Istituto «Scuola di psicoterapia della famiglia», a trasferire il
corso di specializzazione in psicoterapia della  sede  principale  di
Milano; 
  Visto il  decreto  in  data  24  novembre  2008  di  autorizzazione
all'istituto «Scuola di psicoterapia della famiglia»,  in  Milano,  a
cambiare  denominazione  in  «Scuola  di  psicoterapia  Mara  Selvini
Palazzoli»; 
  Vista  l'istanza  con  la  quale  il   predetto   istituto   chiede
l'autorizzazione ad aumentare, nella sede periferica  di  Torino,  il
numero degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso  da quindici
a venti unita' e, per l'intero  corso,  a ottanta  unita',  ai  sensi
dell'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998; 
  Visto il parere favorevole espresso  dalla  suindicata  Commissione
tecnico-consultiva a seguito della seduta del 27 maggio 2021; 
  Vista la favorevole valutazione tecnica  di  congruita'  in  merito
all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato,  espressa  dalla
predetta Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e
della ricerca con delibera n. 227 del 21 ottobre 2021; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  La «Scuola di psicoterapia Mara Selvini  Palazzoli»  abilitata  con
decreto in  data  29  settembre  1994  all'attivazione  di  corsi  di
formazione in psicoterapia nella sede di Milano,  e'  autorizzata  ad
aumentare, nella sede periferica di Torino, il numero  degli  allievi
ammissibili a ciascun anno di corso da quindici a venti unita' e, per
l'intero corso, a ottanta unita'. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 15 dicembre 2021 
 
                                       Il segretario generale: Melina