IL DIRIGENTE DEL SETTORE HTA 
 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il  comma  33,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori; 
  Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il
funzionamento dell'Agenzia italiana  del  farmaco,  emanato  a  norma
dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto  n.
53 del Ministero della salute di  concerto  con  i  Ministri  per  la
pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle
finanze del 29 marzo 2012; 
  Visto  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento del personale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco,
pubblicato sul  sito  istituzionale  dell'Agenzia  (comunicazione  in
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  -  n.
140 del 17 giugno 2016); 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con
cui il dott. Nicola Magrini  e'  stato  nominato  direttore  generale
dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020; 
  Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020
con cui e' stato conferito al dott. Francesco  Trotta  l'incarico  di
dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco; 
  Vista la determina del direttore generale n. 1568 del  21  dicembre
2021 con cui e' stata conferita al dott. Francesco Trotta la  delega,
ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera e), del decreto  ministeriale
20  settembre  2004,  n.  245,  per  la  firma  delle  determine   di
classificazione e prezzo dei medicinali; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art.
8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali  erogabili
a carico del Servizio sanitario nazionale; 
  Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre  2003,  n.  326,
che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati  dal
Servizio   sanitario   nazionale   tra   Agenzia   e   titolari    di
autorizzazioni; 
  Visto il decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219,  recante
«Attuazione della direttiva 2001/83/CE  (e  successive  direttive  di
modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali
per uso umano»; 
  Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3; 
  Visto il decreto del Ministero  della  salute  del  2  agosto  2019
recante «Criteri e modalita' con cui l'Agenzia italiana  del  farmaco
determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal
Servizio sanitario nazionale», pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana, Serie generale, n. 185 del 24 luglio 2020; 
  Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.
158, recante «Disposizioni urgenti per  promuovere  lo  sviluppo  del
Paese  mediante  un  piu'  alto  livello  di  tutela  della  salute»,
convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e
successive modificazioni ed integrazioni; 
  Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco  dei
medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale
(SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera c),  del  decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge
24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico  nazionale  2006)»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,  Serie
generale, n. 156 del 7 luglio 2006; 
  Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per
il   governo   della   spesa   farmaceutica   convenzionata   e   non
convenzionata», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006; 
  Viste la determina AIFA n. 1129  del  13  luglio  2018,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 176 del 31 luglio  2018,
recante  rinegoziazione  del  medicinale  per  uso  umano  «Lyxumia»,
approvato con procedura centralizzata; 
  Visto l'avvio dei lavori di predisposizione  della  Nota  AIFA  (di
seguito «Nota 100») relativa alla prescrizione  degli  inibitori  del
SGLT2, degli agonisti recettoriali del GLP1, degli inibitori del DPP4
e loro associazioni nel trattamento del diabete  mellito  tipo  2  da
parte   della   Commissione   tecnico-scientifica,   nella   riunione
dell'11-15 e 22 gennaio 2021; 
  Visto il parere  espresso  dalla  Commissione  tecnico-scientifica,
che, a seguito di un primo confronto con le aziende,  nella  riunione
del 28 ottobre e 2-3 novembre 2021 ha approvato il testo  della  Nota
AIFA 100 - Prescrizione degli inibitori  del  SGLT2,  degli  agonisti
recettoriali del GLP1, degli inibitori del DPP4 e  loro  associazioni
nel trattamento del diabete mellito tipo 2; 
  Visto il parere espresso dal  Comitato  prezzi  e  rimborso,  nelle
riunioni del 28 settembre 2021 e 20-22 ottobre 2021, che ha  rilevato
che la spesa di questi farmaci registra gia' un importante  trend  di
crescita, a cui si  sommera',  seppure  con  una  certa  gradualita',
l'effetto crescita  conseguente  all'applicazione  della  Nota  e  ha
deliberato di proporre  alle  aziende  uno  sconto  come  da  accordi
negoziali, con una proroga  del  contratto  di  dodici  mesi  per  le
aziende che aderiscono; 
  Considerato  che  in  data  15  novembre  2021,  AIFA  ha   inviato
all'azienda la proposta economica formulata  dal  Comitato  prezzi  e
rimborso sulla base  dell'approvazione  della  Nota  e  del  relativo
impatto economico; 
  Considerato che in data 23 novembre 2021, la societa' ha  trasmesso
le proprie osservazioni; 
  Considerato che l'azienda ha  accettato  le  condizioni  economiche
proposte dal Comitato prezzi e rimborso; 
  Visto che il consiglio di  amministrazione,  in  data  20  dicembre
2021, ha deliberato l'approvazione della Nota 100; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
                       Condizioni integrative 
 
  Alla  specialita'  medicinale  LYXUMIA  si   applica   uno   sconto
obbligatorio  aggiuntivo  come  da  accordo  negoziale  a  far   data
dall'efficacia della Nota  AIFA  100,  che  verra'  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  italiana.  A  tale  sconto  si
aggiunge un ulteriore sconto dopo i primi  dodici  mesi  di  adozione
della Nota, come da accordo negoziale. 
  Gli sconti complessivi saranno applicati sul prezzo  ex  factory  e
verranno praticati alle strutture pubbliche  del  Servizio  sanitario
nazionale, ivi comprese le strutture private accreditate sanitarie.