Estratto determina AAM/A.I.C. n. 6 del 13 gennaio 2022 
 
    Procedura europea n. DE/H/6694/001-003/MR. 
    Descrizione del  medicinale  e  attribuzione  numero  A.I.C.:  e'
autorizzata l'immissione in commercio  del  medicinale:  REMIFENTANIL
HAMELN,  nella  forma  e  confezioni  alle  condizioni   e   con   le
specificazioni di seguito indicate. 
    Titolare A.I.C: Hameln Pharma GmbH, con sede legale  e  domicilio
fiscale in Hameln, Inselstrasse 1, 31787, Germania (DE). 
    Confezioni: 
      «1 mg polvere per  concentrato  per  soluzione  iniettabile/per
infusione» 5 flaconcini in vetro - A.I.C. n. 049752013 (in  base  10)
01HGYF (in base 32); 
      «2 mg polvere per  concentrato  per  soluzione  iniettabile/per
infusione» 5 flaconcini in vetro - A.I.C. n. 049752025 (in  base  10)
01HGYT (in base 32); 
      «5 mg polvere per  concentrato  per  soluzione  iniettabile/per
infusione» 5 flaconcini in vetro - A.I.C. n. 049752037 (in  base  10)
01HGZ5 (in base 32). 
    Forma  farmaceutica:  polvere  per  concentrato   per   soluzione
iniettabile/per infusione. 
    Validita' prodotto: due anni. 
    Dopo la ricostituzione/diluizione: la stabilita' chimica e fisica
durante l'uso e' stata dimostrata per ventiquattro ore  a  25°C  e  a
2-8°C. 
    Da un punto di vista microbiologico, a meno  che  il  sistema  di
apertura/ricostituzione/diluizione    precluda    il    rischio    di
contaminazione  microbica,  il  prodotto   deve   essere   utilizzato
immediatamente.  Se  non  utilizzato  immediatamente,  i   tempi   di
conservazione e le  condizioni  durante  l'uso  sono  responsabilita'
dell'utilizzatore. 
    Condizioni particolari per la conservazione: 
    Non conservare a temperatura superiore ai 25°C. 
    Per    le     condizioni     di     conservazione     dopo     la
ricostituzione/diluizione vedere paragrafo 6.3. del  riassunto  delle
caratteristiche del prodotto (RCP) 
    Composizione: 
      ogni ml di soluzione iniettabile o per infusione contiene 1  mg
di remifentanil se ricostituita come indicato; 
      principio attivo: 
        «Remifentanil  Hameln»   1   mg:   un   flaconcino   contiene
remifentanil cloridrato equivalente a 1 mg di remifentanil; 
        «Remifentanil  Hameln»   2   mg:   un   flaconcino   contiene
remifentanil cloridrato equivalente a 2 mg di remifentanil; 
        «Remifentanil  Hameln»   5   mg:   un   flaconcino   contiene
remifentanil cloridrato equivalente a 5 mg di remifentanil; 
      eccipienti: glicina, acido cloridrico (per l'aggiustamento  del
pH). 
    Produttori responsabili del rilascio dei lotti: 
      Siegfried Hameln GmbH - Langes Feld 13, 31789 Hameln, Germania; 
      Hameln RDS S.R.O. - Horna' 36, 900 01 Modra, Slovacchia. 
    Indicazioni terapeutiche: 
      «Remifentanil Hameln» e' indicato  come  analgesico  per  l'uso
durante l'induzione e/o il mantenimento dell'anestesia generale; 
      «Remifentanil   Hameln»    e'    indicato    per    l'induzione
dell'analgesia in pazienti di eta' pari e superiore ai diciotto  anni
in terapia intensiva sottoposti a ventilazione meccanica. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Per tutte le  confezioni  sopracitate  e'  adottata  la  seguente
classificazione ai fini della rimborsabilita'. 
    Classe di rimborsabilita': C. 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Per tutte le  confezioni  sopracitate  e'  adottata  la  seguente
classificazione ai fini della fornitura. 
    Classificazione  ai  fini  della  fornitura:  OSP  -   Medicinale
soggetto   a    prescrizione    medica    limitativa,    utilizzabile
esclusivamente  in  ambiente  ospedaliero  o  in  struttura  ad  esso
assimilabile. 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
etichette e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo  allegato  alla
determina, di cui al presente estratto. 
    E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato alla determina, di cui al presente estratto. 
    In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il
foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua
italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  Provincia
di Bolzano, anche in lingua  tedesca.  Il  titolare  dell'A.I.C.  che
intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne
preventiva  comunicazione  all'AIFA  e  tenere  a   disposizione   la
traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o  in  altra  lingua
estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura
e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82
del suddetto decreto legislativo. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il titolare  dell'A.I.C.,  nei  casi  applicabili,  e'  esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  e'  altresi'  responsabile  del  pieno
rispetto di  quanto  disposto  dall'art.  14,  comma  2  del  decreto
legislativo 24 aprile 2006, n.  219  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, in virtu' del quale non  sono  incluse  negli  stampati
quelle parti del riassunto delle  caratteristiche  del  prodotto  del
medicinale di riferimento  che  si  riferiscono  a  indicazioni  o  a
dosaggi ancora coperti da  brevetto  al  momento  dell'immissione  in
commercio del medicinale. 
    Il  presente  paragrafo  e  la  contenuta  prescrizione  sono  da
ritenersi efficaci e applicabili solo ove si  realizzi  la  descritta
fattispecie. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Al momento del  rilascio  dell'autorizzazione  all'immissione  in
commercio, la presentazione dei rapporti periodici  di  aggiornamento
sulla sicurezza non e' richiesta per questo medicinale. Tuttavia,  il
titolare  dell'autorizzazione  all'immissione   in   commercio   deve
controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento  per
l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-quater,  par.  7)
della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web  dell'Agenzia
europea  dei  medicinali,  preveda  la  presentazione  dei   rapporti
periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale.  In
tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in  commercio
deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza
per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD. 
    Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione,  per  estratto,   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.