IL DIRIGENTE 
                           DEL SETTORE HTA 
 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il
funzionamento dell'Agenzia italiana  del  farmaco,  emanato  a  norma
dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto  n.
53 del Ministero della salute di  concerto  con  i  Ministri  per  la
pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle
finanze del 29 marzo 2012; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento del personale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco,
pubblicato sul  sito  istituzionale  dell'Agenzia  (comunicazione  in
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n.  140
del 17 giugno 2016) (in appresso «Regolamento»); 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per
il riordino della dirigenza statale e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Visti il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con
cui il dott. Nicola Magrini  e'  stato  nominato  direttore  generale
dell'Agenzia  italiana  del  farmaco   ed   il   relativo   contratto
individuale  di  lavoro  sottoscritto  in  data  2  marzo  2020,  con
decorrenza in pari data; 
  Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020
con cui e' stato conferito al dott. Trotta  Francesco  l'incarico  di
dirigente del settore HTA ed economia del farmaco; 
  Vista la determina del direttore generale n. 1568 del  21  dicembre
2021 con cui e' stata conferita al dott. Trotta Francesco la  delega,
ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera e), del decreto  ministeriale
20 settembre 2004, n. 245,  per  la  firma  delle  determinazioni  di
classificazione e prezzo dei medicinali; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art.
8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali  erogabili
a carico del Servizio sanitario nazionale; 
  Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre  2003,  n.  326,
che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati  dal
Servizio   sanitario   nazionale   tra   Agenzia   e   titolari    di
autorizzazioni; 
  Visto l'art. 5 della legge 29  novembre  2007,  n.  222,  rubricata
«Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo
e l'equita' sociale»; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219  di  attuazione
della direttiva  2001/83/CE  (e  successive  direttive  di  modifica)
relativa ad un Codice comunitario concernente i  medicinali  per  uso
umano; 
  Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per
l'autorizzazione e la  vigilanza  dei  medicinali  per  uso  umano  e
veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali; 
  Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3; 
  Visto il decreto ministeriale 2 agosto 2019, pubblicato in Gazzetta
Ufficiale n. 185 del 24 luglio 2020; 
  Vista la determina 29 ottobre 2004 («Note  AIFA  2004  -  Revisione
delle note CUF»), pubblicata nel Supplemento ordinario alla  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 259  del  4  novembre  2004  e
successive modificazioni; 
  Vista la  determina  AIFA  del  3  luglio  2006,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n.  156
del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali  di  classe  a)
rimborsabili  dal  Servizio  sanitario  nazionale  (SSN)   ai   sensi
dell'art. 48, comma 5, lettera c),  del  decreto-legge  30  settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24  novembre
2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»; 
  Vista la determina AIFA del 27  settembre  2006,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n.  227
del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa
farmaceutica convenzionata e non convenzionata»; 
  Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.
158, recante «Disposizioni urgenti per  promuovere  lo  sviluppo  del
Paese  mediante  un  piu'  alto  livello  di  tutela  della  salute»,
convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189  e
successive modificazioni e integrazioni; 
  Vista  la  determina  AIFA  n.  776/2015  del  15  giugno  2015  di
classificazione, ai sensi  dell'art.  12,  comma  5,  della  legge  8
novembre 2012, n.  189,  del  medicinale  per  uso  umano  «SAXENDA»,
approvato con  procedura  centralizzata,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n.  146  del  26
giugno 2015; 
  Vista la determina AIFA  n.  1521/2015  del  20  novembre  2015  di
rettifica e corrigendum della determina UAE n. 776 del 15 giugno 2015
di inserimento, tra  i  prescrittori  del  liraglutide,  anche  dello
specialista in Scienze dell'alimentazione nel  regime  di  fornitura,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,  Serie
generale, n. 283 del 4 dicembre 2015; 
  Vista la domanda presentata in data 21 ottobre 2021 con la quale la
societa' Novo Nordisk S.p.a.,  rappresentate  locale  della  societa'
Novo  Nordisk   A/S,   titolare   della   A.I.C.,   ha   chiesto   la
riclassificazione    del    medicinale    «Saxenda»     (liraglutide)
relativamente alla confezione con codice A.I.C. n. 044018024/E; 
  Visto il  parere  espresso  dalla  Commissione  tecnico-scientifica
dell'AIFA nella sua seduta straordinaria del 14 dicembre 2021; 
  Visti gli atti d'ufficio; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
  Il  medicinale  SAXENDA  (liraglutide)   e'   riclassificato   alle
condizioni qui sotto indicate: 
    indicazioni terapeutiche: 
      adulti 
      «Saxenda» e' indicato in aggiunta a una dieta povera di calorie
e a un  aumento  dell'attivita'  fisica  per  la  gestione  del  peso
corporeo in pazienti adulti con un indice  di  massa  corporea  (IMC)
iniziale 
      =30 kg/m² (obesita'), o 
      da =27 kg/m² a <30 kg/m² (sovrappeso) in presenza di almeno una
co-morbidita' correlata al  peso  quali  disglicemia  (pre-diabete  o
diabete mellito  di  tipo  2),  ipertensione,  dislipidemia  o  apnea
ostruttiva nel sonno. 
    Il trattamento con  «Saxenda»  deve  essere  interrotto  dopo  12
settimane alla dose di 3,0 mg/die  se  i  pazienti  non  hanno  perso
almeno il 5% del peso corporeo iniziale. 
      adolescenti (=12 anni) 
      «Saxenda» e' indicato in aggiunta ad una sana  alimentazione  e
ad un aumento dell'attivita' fisica per la gestione del peso corporeo
in pazienti adolescenti dall'eta' di 12 anni in poi con: 
        obesita' (IMC corrispondente a =30 kg /  m²  per  gli  adulti
secondo i valori soglia internazionali *) e 
        peso corporeo superiore a 60 kg. 
    Il trattamento con «Saxenda» deve essere interrotto e  rivalutato
se i pazienti non hanno perso almeno il 4% del loro IMC o punteggio z
del IMC dopo 12 settimane alla dose di 3,0 mg/die o alla dose massima
tollerata. 
  * Valori soglia di IMC secondo l'International Obesity  Task  Force
(IOTF) per l'obesita' in base al sesso tra 12-18 anni (vedere tabella
1): 
 
Tabella 1 valori soglia di IMC secondo l'IOTF per l'obesita' in  base
                      al sesso tra i 12-18 anni 
 
    

=============================================================
|             |IMC corrispondente a 30 kg / m² per gli      |
| Eta' (anni) |adulti secondo i valori soglia internazionali|
+=============+=============================+===============+
|             |           Maschi            |    Femmine    |
+-------------+-----------------------------+---------------+
|     12      |            26,02            |     26,67     |
+-------------+-----------------------------+---------------+
|    12,5     |            26,43            |     27,24     |
+-------------+-----------------------------+---------------+
|     13      |            26,84            |     27,76     |
+-------------+-----------------------------+---------------+
|    13,5     |            27,25            |     28,20     |
+-------------+-----------------------------+---------------+
|     14      |            27,63            |     28,57     |
+-------------+-----------------------------+---------------+
|    14,5     |            27,98            |     28,87     |
+-------------+-----------------------------+---------------+
|     15      |            28,30            |     29,11     |
+-------------+-----------------------------+---------------+
|    15,5     |            28,60            |     29,29     |
+-------------+-----------------------------+---------------+
|     16      |            28,88            |     29,43     |
+-------------+-----------------------------+---------------+
|    16,5     |            29,14            |     29,56     |
+-------------+-----------------------------+---------------+
|     17      |            29,41            |     29,69     |
+-------------+-----------------------------+---------------+
|    17,5     |            29,70            |     29,84     |
+-------------+-----------------------------+---------------+
|     18      |            30,00            |     30,00     |
+-------------+-----------------------------+---------------+

    
  Confezione 
    6 mg/ml - soluzione iniettabile - uso  sottocutaneo  -  cartuccia
(vetro) - 3 ml- 3 penne preriempite; 
    A.I.C. n. 044018024/E (in base 10); 
    Classe di rimborsabilita': C.