IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
e
IL MINISTRO PER LE DISABILITA'
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
e
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone
con disabilita', fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata
dall'Italia ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, e, in
particolare, l'art. 3, che definisce i principi generali e l'art. 19,
concernente la vita indipendente e l'inclusione nella societa';
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate», e, in particolare, l'art. 3, comma 3, che definisce la
connotazione di gravita' della condizione di disabilita', e l'art. 4,
che ne definisce le modalita' di accertamento;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto
al lavoro dei disabili»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante
«Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328, recante «Legge quadro per
la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali», e, in particolare, l'art. 14, concernente i progetti
individuali per le persone disabili;
Visto l'art. 2, comma 109 della legge 23 dicembre 2009, n. 191,
che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, abroga l'art. 5 della legge 30
novembre 1989, n. 386, relativo alla partecipazione delle Province
autonome di Trento e Bolzano alla ripartizione di fondi speciali
istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo
uniforme su tutto il territorio nazionale;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di
contabilita' e finanza pubblica»;
Vista la legge 22 giugno 2016, n. 112, recante «Disposizioni in
materia di assistenza in favore delle persone con disabilita' grave
prive del sostegno familiare», e in particolare:
l'art. 2, comma 2, che prevede che, nelle more del completamento
del procedimento di definizione dei livelli essenziali delle
prestazioni di cui all'art. 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011,
n. 68, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro
delegato per la famiglia e le disabilita', di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di
Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, definiscono, con proprio decreto, obiettivi di
servizio per le prestazioni previste dalla legge, nei limiti delle
risorse disponibili a valere sul Fondo per l'assistenza alle persone
con disabilita' grave prive del sostegno familiare, istituito ai
sensi dell'art. 3, comma 1 della stessa legge;
l'art. 3, comma 1, che istituisce il Fondo per l'assistenza alle
persone con disabilita' grave prive del sostegno familiare;
l'art. 3, comma 2, come modificato dall'art. 3, comma 4, lettera
d), n. 2 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, ai sensi del quale
«l'accesso alle misure di assistenza, cura e protezione a carico del
Fondo e' subordinato alla sussistenza di requisiti da individuare con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del
Ministro delegato per la famiglia e le disabilita', ... omissis ...
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il
Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata
di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con
le medesime modalita' il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali e il Ministro delegato per la famiglia e le disabilita'
provvedono annualmente alla ripartizione delle risorse del Fondo»;
l'art. 4, che stabilisce le finalita' del Fondo per l'assistenza
alle persone con disabilita' grave prive del sostegno familiare;
Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei
Ministeri dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, delle
politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e
disabilita'», e, in particolare, l'art. 3;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19» e, in particolare, l'art. 89, comma 1, che stabilisce che,
ai fini della rendicontazione da parte di regioni, ambiti
territoriali e comuni al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali dell'utilizzo delle risorse del Fondo per l'assistenza alle
persone con disabilita' prive di sostegno familiare, la
rendicontazione del 75% della quota relativa alla seconda annualita'
precedente e' condizione sufficiente alla erogazione della quota
annuale di spettanza, ferma restando la verifica da parte del
Ministero medesimo della coerenza degli utilizzi con le norme e gli
atti di programmazione, e che le eventuali somme relative alla
seconda annualita' precedente non rendicontate devono comunque essere
esposte entro la successiva erogazione;
Visto, altresi', l'art. 89, comma 2-bis del citato decreto-legge n.
34 del 2020, laddove si stabilisce che i servizi previsti all'art.
22, comma 4 della legge 8 novembre 2000, n. 328, sono da considerarsi
servizi pubblici essenziali, anche se svolti in regime di
concessione, accreditamento o mediante convenzione, in quanto volti a
garantire il godimento di diritti della persona costituzionalmente
tutelati;
Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023»;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia
e delle finanze, del 23 novembre 2016, adottato ai sensi dell'art. 3,
comma 2 della legge n. 112 del 2016;
Visto, in particolare, l'art. 5, comma 5 del citato decreto
interministeriale del 23 novembre 2016, che stabilisce che «nelle
more della definizione dei livelli essenziali delle prestazioni nel
campo sociale da garantire alle persone con disabilita' grave prive
del sostegno familiare, gli interventi e i servizi di cui all'art. 3
costituiscono la base su cui definire specifici obiettivi di servizio
e relativo fabbisogno» e che «agli obiettivi di servizio si provvede
mediante decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa
intesa in Conferenza unificata»;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
22 agosto 2019, che istituisce presso il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali il Sistema informativo dell'offerta dei servizi
sociali di cui all'art. 24, comma 3, lettera b) del decreto
legislativo 15 settembre 2017, n. 147;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21
novembre 2019, recante «Riparto del Fondo per l'assistenza alle
persone con disabilita' grave prive del sostegno familiare per
l'annualita' 2019», che all'art. 3, comma 2 dispone «A decorrere dal
2021, le regioni rilevano le informazioni di cui al comma 1 nella
specifica sezione del Sistema informativo dell'offerta dei servizi
sociali, istituito con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali del 22 agosto 2019, avendo come unita' di
rilevazione l'ambito territoriale e secondo le modalita' di cui all'
art. 6, comma 5 del medesimo decreto. L'erogazione e' condizionata
alla rendicontazione dell'effettivo utilizzo di almeno il 75%, su
base regionale, delle risorse. Eventuali somme non rendicontate
devono comunque essere esposte entro la successiva erogazione»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21
dicembre 2020, recante «Riparto del Fondo per l'assistenza alle
persone con disabilita' grave prive del sostegno familiare, per
l'annualita' 2020»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30
dicembre 2020, concernente la «Ripartizione in capitoli delle unita'
di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023», in
particolare la tabella 4, riguardante il bilancio di previsione del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali che ha assegnato al
capitolo di spesa 3553 «Fondo per l'assistenza alle persone con
disabilita' grave prive del sostegno familiare», una disponibilita'
per gli anni 2021-2023, pari a 76.100.000 di euro;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021
recanti, rispettivamente, «Nomina del Presidente del Consiglio dei
ministri» e «Nomina dei Ministri»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13
febbraio 2021, recante «Conferimento di incarichi ai Ministri senza
portafoglio»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo
2021, recante «Delega di funzioni al Ministro senza portafoglio sen.
avv. Erika Stefani»;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
pro-tempore 14 gennaio 2021, n. 4, di assegnazione delle risorse
finanziarie per l'anno 2021 ai dirigenti degli uffici dirigenziali di
livello generale appartenenti al Ministero medesimo, attribuite ai
capitoli delle unita' previsionali di base della citata tabella 4 di
cui fa parte il CDR 9 - Direzione generale per la lotta alla poverta'
e per la programmazione sociale;
Ritenuto necessario provvedere alla ripartizione del Fondo per
l'assistenza alle persone con disabilita' grave prive del sostegno
familiare per l'annualita' 2021, mantenendo ferme le altre previsioni
del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e
delle finanze, 23 novembre 2016;
Acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui al decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espressa nella seduta del 18
novembre 2021;
Decretano:
Art. 1
Fondo per l'assistenza alle persone con disabilita' grave prive del
sostegno familiare per l'annualita' 2021
1. Le risorse assegnate al Fondo per l'assistenza alle persone con
disabilita' grave prive del sostegno familiare di cui all'art. 3,
comma 1 della legge 22 giugno 2016, n. 112, per l'anno 2021, pari
complessivamente a euro 76.100.000, di cui 20.000.000 di euro
conferiti dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono attribuite alle
regioni per gli interventi e i servizi di cui all'art. 3 del decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro della salute ed il Ministro dell'economia e delle finanze 23
novembre 2016. A ciascuna regione e' attribuita una quota di risorse
come indicato nella colonna D della tabella 1, che costituisce parte
integrante del presente decreto, calcolata sulla base della quota di
popolazione regionale nella fascia d'eta' 18-64 anni, secondo i piu'
recenti dati Istat sulla popolazione residente.
2. Sono specificamente destinati al rafforzamento dell'assistenza
alle persone con disabilita' grave di cui all'art. 4, comma 3,
lettere a), b) e c), del decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute ed il
Ministro dell'economia e delle finanze 23 novembre 2016, 15 milioni
di euro dei 20 milioni di euro di cui alla legge 30 dicembre 2020, n.
178, in vista del graduale conseguimento di un obiettivo di servizio
volto all'attivazione a favore di tali persone delle progettualita'
previste dal Fondo, ovvero di analoghe progettualita', anche
finanziate a valere su risorse di diversa provenienza, nella misura
del 100% delle richieste di beneficio presentate, con riferimento
alla valutazione multidimensionale, alla definizione del progetto
personalizzato, al finanziamento degli interventi e degli specifici
sostegni previsti nel relativo budget di progetto di cui all'art. 2
dello stesso decreto 23 novembre 2016, nell'ottica della graduale
definizione dei livelli essenziali delle prestazioni nel campo
sociale da garantire alle persone con disabilita' grave prive di
sostegno familiare, ai sensi dell'art. 2 della legge 22 giugno 2016,
n. 112, e dell'art. 5, comma 5 del predetto decreto 23 novembre 2016.
La colonna E della tabella 1 riporta, per ciascuna regione, le
risorse specificamente destinate al conseguimento degli obiettivi di
cui al comma 2, aggiuntive a quelle gia' correntemente destinate
nell'ambito della programmazione regionale.
3. Qualora a livello regionale gli obiettivi di servizio di cui al
comma 2 vengano raggiunti senza l'utilizzo, totale o parziale, delle
risorse di cui al medesimo comma 2, le somme eccedenti sono allocate,
secondo la priorita' generale di cui all'art. 4, comma 2 del decreto
23 novembre 2016, in favore delle persone con disabilita' grave prive
del sostegno familiare che, in esito alla valutazione
multidimensionale, necessitino, con maggiore urgenza, degli
interventi previsti a valere sul Fondo di cui al comma 1.
4. Le regioni procedono al successivo trasferimento delle risorse
spettanti agli ambiti territoriali, secondo quanto previsto nella
programmazione regionale, entro sessanta giorni dall'effettivo
versamento alle stesse da parte del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali. L'erogazione agli ambiti territoriali e'
comunicata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro
trenta giorni dall'effettivo trasferimento delle risorse secondo le
modalita' di cui all'allegato A, che forma parte integrante del
presente decreto.