IL DIRETTORE DELLA DISR V 
           della direzione generale dello sviluppo rurale 
 
  Visto il decreto legislativo del 17 marzo  1995,  n.  194  che,  in
attuazione della direttiva  91/414/CEE,  disciplina  l'immissione  in
commercio dei prodotti fitosanitari; 
  Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4  del  predetto
decreto legislativo n. 194/1995; 
  Visto il decreto del Ministro della sanita' del 28  settembre  1995
che modifica gli allegati II e III del suddetto  decreto  legislativo
n. 194/1995; 
  Visto  il  decreto  interministeriale  27  novembre  1996  che,  in
attuazione del citato decreto legislativo n. 194/1995,  disciplina  i
principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e
definisce  i  requisiti   necessari   al   riconoscimento   ufficiale
dell'idoneita'  a  condurre   prove   di   campo   finalizzate   alla
registrazione dei prodotti fitosanitari; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  di  riforma
dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11  della  legge  15
marzo 1997, n. 59; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  relativo  alle
«norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1  e  2  e
l'art. 16, comma 1; 
  Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n.  104,  convertito  con
modificazioni  dalla  legge  18  novembre  2019,  n.   132,   recante
«Disposizioni urgenti per il  trasferimento  di  funzioni  e  per  la
riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le  attivita'  culturali,
delle politiche agricole alimentari, forestali e del  turismo,  dello
sviluppo  economico,  degli  affari  esteri  e   della   cooperazione
internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e  dell'ambiente
e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare,   nonche'   per   la
rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli  e  delle
carriere e per i compensi per lavoro  straordinario  delle  Forze  di
polizia e delle Forze armate e  per  la  continuita'  delle  funzioni
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni»; 
  Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del  5
dicembre 2019, n. 179, concernente il regolamento di riorganizzazione
del Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  a
norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre  2019,  n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019,  n.
132; 
  Vista l'istanza presentata in data  3  settembre  2021  dal  centro
«Coragro S.r.l.» con sede legale in Via Raffaele Failla, 34  -  95042
Grammichele (CT); 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  n.  53
del 24 marzo 2020 recante modifica del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri  5  dicembre  2019,  n.  179,  concernente  la
riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari  e
forestali; 
  Visto il decreto ministeriale del 3 dicembre 2020, n. 9357219,  con
il quale e' stato conferito al dott. Bruno Caio  Faraglia  l'incarico
di direttore dell'Ufficio dirigenziale  non  generale  DISR  V  della
Direzione generale  dello  sviluppo  rurale  del  Dipartimento  delle
politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  4  dicembre  2020,  n.   9361300,
registrato dalla Corte dei conti l'11 genaio 2021, reg. n. 14, con il
quale sono stati individuati gli uffici di livello  dirigenziale  non
generale nell'ambito delle direzioni generali del Ministero; 
  Vista la direttiva del Ministro delle politiche agricole alimentari
e forestali del 1° marzo 2021, n. 99872, sull'azione amministrativa e
sulla  gestione  per  l'anno  2021  e  successive  modificazioni   ed
integrazioni; 
  Vista la direttiva del Capo Dipartimento delle politiche europee  e
internazionali e dello sviluppo rurale del 22 marzo 2021, n.  134655,
successivamente integrata con direttiva dipartimentale n. 149040  del
30 marzo  2021,  con  la  quale,  per  l'attuazione  degli  obiettivi
strategici definiti dal Ministro nella direttiva generale, rientranti
nella  competenza  del  Dipartimento  delle   politiche   europee   e
internazionali e dello sviluppo  rurale,  sono  stati  attribuiti  ai
titolari  delle  direzioni  generali  gli   obiettivi   operativi   e
quantificate le relative risorse finanziarie; 
  Vista la direttiva del direttore generale dello sviluppo rurale del
24 marzo 2021, n.  139583,  recante  l'attribuzione  degli  obiettivi
operativi ai dirigenti e le risorse finanziarie e umane assegnate per
la loro realizzazione; 
  Considerato che il suddetto centro ha  dichiarato  di  possedere  i
requisiti prescritti dalla  normativa  vigente,  a  far  data  dal  3
settembre 2021, a fronte di apposita documentazione presentata; 
  Considerato l'esito favorevole della  verifica  di  conformita'  ad
effettuare prove di  campo  a  fini  registrativi,  finalizzate  alla
produzione di dati di efficacia di prodotti fitosanitari,  effettuata
in data 30 ottobre 2021 presso il centro «Coragro S.r.l.»; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il centro «Coragro S.r.l.»  con  sede  legale  in  Via  Raffaele
Failla,  34  -  95042  Grammichele  (CT)  e'  riconosciuto  idoneo  a
proseguire nelle prove ufficiali di campo con  prodotti  fitosanitari
volte ad ottenere le seguenti informazioni: 
    efficacia dei prodotti fitosanitari  (di  cui  all'allegato  III,
punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995); 
    dati sulla comparsa o eventuale sviluppo di  resistenza  (di  cui
all'allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995); 
    incidenza  sulla  resa  quantitativa  e/o  qualitativa  (di   cui
all'allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/1995); 
    fitotossicita' nei confronti delle  piante  e  prodotti  vegetali
bersaglio (di cui all'allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo
n. 194/1995); 
    osservazioni riguardanti gli effetti  collaterali  indesiderabili
(di cui all'allegato  III,  punto  6.6  del  decreto  legislativo  n.
194/1995). 
  2. Il riconoscimento di cui al comma 1, riguarda le prove di  campo
di efficacia nei seguenti settori di attivita': 
    aree non agricole; 
    colture arboree; 
    colture erbacee; 
    colture forestali; 
    colture medicinali ed aromatiche; 
    colture ornamentali; 
    colture orticole; 
    colture tropicali; 
    concia sementi; 
    conservazione post-raccolta; 
    diserbo; 
    entomologia; 
    microbiologia agraria; 
    nematologia; 
    patologia vegetale; 
    zoologia agraria; 
    produzione sementi; 
    vertebrati dannosi; 
    fitoregolatori.