IL DIRETTORE GENERALE 
                             DEL TESORO 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre  2003,
n. 398, e successive modifiche, con il quale e'  stato  approvato  il
«Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
materia di  debito  pubblico»  (di  seguito  «Testo  unico»),  ed  in
particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia  e
delle finanze e' autorizzato, in ogni anno  finanziario,  ad  emanare
decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di  effettuare
operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle  forme
di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio  e  lungo  termine,
indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o  i  criteri
per   la   sua   determinazione,   la   durata,   l'importo    minimo
sottoscrivibile,  il  sistema   di   collocamento   ed   ogni   altra
caratteristica e modalita'; 
  Visto il decreto n. 66608 del 28 luglio 2021 (di  seguito  «decreto
di massima»), come modificato dal decreto n. 100976 del  28  dicembre
2021, con il quale sono state stabilite in  maniera  continuativa  le
caratteristiche e la modalita' di emissione dei  titoli  di  Stato  a
medio e lungo termine da collocare tramite asta; 
  Visto il decreto  ministeriale  n.  25952  del  30  dicembre  2021,
emanato in  attuazione  dell'art.  3  del  testo  unico  (di  seguito
«decreto cornice»), ove si definiscono per  l'anno  finanziario  2022
gli obiettivi, i limiti e le modalita' cui il Dipartimento del Tesoro
dovra' attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui  al
medesimo  articolo  prevedendo  che  le  operazioni  stesse   vengano
disposte dal direttore generale del Tesoro o,  per  sua  delega,  dal
direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in
caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette
possano essere disposte dal medesimo direttore generale  del  Tesoro,
anche in presenza di delega continuativa; 
  Visto il decreto ministeriale n. 216 del 22  dicembre  2009  ed  in
particolare l'art. 23, relativo agli operatori «Specialisti in titoli
di Stato italiani»; 
  Visto il decreto  dirigenziale  n.  993039  dell'11  novembre  2011
(decreto  dirigenziale  specialisti),  concernente  la  selezione   e
valutazione degli specialisti in titoli di Stato; 
  Visto il decreto ministeriale n. 143 del 17 aprile 2000, con cui e'
stato  adottato  il  regolamento  concernente  la  disciplina   della
gestione accentrata dei titoli di Stato; 
  Visto il decreto 23 agosto 2000, con cui  e'  stato  affidato  alla
Euronext securities milan (gia' Monte Titoli S.p.a.) il  servizio  di
gestione accentrata dei titoli di Stato; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  n.  43044  del  5  maggio   2004,
concernente le «Disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle
operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato»; 
  Visto il  decreto  ministeriale  n.  96718  del  7  dicembre  2012,
concernente  le  «Disposizioni  per  le  operazioni  di  separazione,
negoziazione  e  ricostituzione  delle  componenti  cedolari,   della
componente  indicizzata  all'inflazione  e  del  valore  nominale  di
rimborso dei titoli di Stato (stripping)»; 
  Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante  il  «bilancio  di
previsione dello Stato per l'anno  finanziario  2022  e  il  bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024», ed in particolare  l'art.  3,
comma 2, con cui e' stato stabilito il limite  massimo  di  emissione
dei prestiti pubblici per l'anno stesso; 
  Considerato che l'importo delle emissioni disposte a  tutto  il  17
gennaio 2022 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici gia'
effettuati, a 15.157 milioni di euro; 
  Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale
il direttore generale del  Tesoro  ha  delegato  il  direttore  della
Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i  decreti  e
gli atti relativi alle operazioni suddette; 
  Viste le linee guida della gestione del debito pubblico 2022; 
  Visti i propri decreti in data 19 aprile, 11 luglio e  9  settembre
2016, 11 gennaio, 11 aprile e 11 settembre  2017  nonche'  22  luglio
2020, con i quali e' stata disposta l'emissione  delle  prime  dodici
tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,25% con godimento 1°  marzo
2016 e scadenza 1° settembre 2036; 
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato,
disporre l'emissione di una tredicesima tranche  dei  predetti  buoni
del Tesoro poliennali; 
  Considerato che  in  concomitanza  con  l'emissione  della  tranche
predetta viene disposta l'emissione dell'ottava tranche dei buoni del
Tesoro poliennali 0,95%, con godimento 1° giugno 2021 e  scadenza  1°
dicembre 2031; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del  «Testo  unico»  nonche'
del «decreto cornice», e' disposta  l'emissione  di  una  tredicesima
tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,25% con godimento 1°  marzo
2016 e scadenza 1° settembre 2036. I predetti titoli  vengono  emessi
congiuntamente ai buoni del Tesoro poliennali 0,95%, con godimento 1°
giugno 2021 e scadenza 1° dicembre 2031  per  un  ammontare  nominale
complessivo di 1.750 milioni di euro,  da  regolarsi  secondo  quanto
previsto dall'art. 5. 
  I buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 2,25%, pagabile in due
semestralita' posticipate, il 1° marzo ed il  1°  settembre  di  ogni
anno di durata del prestito. 
  Le prime undici cedole dei buoni emessi con  il  presente  decreto,
essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte. 
  Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano
ferme tutte le  altre  condizioni,  caratteristiche  e  modalita'  di
emissione stabilite dal citato «decreto di massima». 
  Sui buoni medesimi, come previsto dal citato decreto ministeriale 7
dicembre 2012, n. 96718,  possono  essere  effettuate  operazioni  di
«coupon stripping».