IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 31 gennaio
2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e
del 21 aprile 2021, nonche' l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge
23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
settembre 2021, n. 126 e l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24
dicembre 2021, n. 221, con i quali e' stato dichiarato e
successivamente prorogato lo stato di emergenza sul territorio
nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanita'
dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata
valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;
Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;
Visto il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69;
Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;
Visto il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229;
Visto il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1;
Considerata la straordinaria necessita' ed urgenza di introdurre
apposite e piu' incisive misure a sostegno dei settori economici e
lavorativi piu' direttamente interessati dalle misure restrittive,
adottate, con i predetti decreti, per la tutela della salute in
connessione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
Considerata la straordinaria necessita' ed urgenza di introdurre
misure di sostegno alle imprese e all'economia, interventi a tutela
del lavoro, della salute, di garantire la continuita' di erogazione
dei servizi da parte degli Enti territoriali e di ristorare i settori
maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica COVID-19;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 21 gennaio 2022;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri
dello sviluppo economico, del turismo, della transizione ecologica,
delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, delle politiche
agricole alimentari e forestali, dell'istruzione, per l'innovazione
tecnologica e la transizione digitale, della salute, del lavoro e
delle politiche sociali e della cultura;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Misure di sostegno per le attivita' chiuse
1. Il Fondo per il sostegno delle attivita' economiche chiuse di
cui all'articolo 2 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e'
rifinanziato in misura pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022
destinati alle attivita' che alla data di entrata in vigore del
presente decreto risultano chiuse in conseguenza delle misure di
prevenzione adottate ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221. Per l'attuazione della
presente disposizione si applicano, in quanto compatibili, le vigenti
misure attuative disciplinate dall'articolo 2 del decreto-legge n. 73
del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2021.
2. Per i soggetti esercenti attivita' d'impresa, arte o
professione, aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede
operativa nel territorio dello Stato, le cui attivita' sono vietate o
sospese fino al 31 gennaio 2022 ai sensi dell'articolo 6, comma 2,
del decreto-legge 24 dicembre 2021 n. 221, sono sospesi:
a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di
cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600 e delle trattenute relative all'addizionale
regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualita' di
sostituti d'imposta, nel mese di gennaio 2022;
b) i termini dei versamenti relativi all'imposta sul valore
aggiunto in scadenza nel mese di gennaio 2022.
3. I versamenti sospesi ai sensi del comma 2 sono effettuati, senza
applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il
16 settembre 2022. Non si fa luogo al rimborso di quanto gia'
versato.
4. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 20 milioni di euro per
l'anno 2022 si provvede ai sensi dell'articolo 32.