IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della
Costituzione;
Visto il regolamento (UE) n. 2021/953 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la
verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di
vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19
(certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare la libera
circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19;
Visto il regolamento (UE) n. 2021/954 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la
verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di
vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19
(certificato COVID digitale dell'UE) per i cittadini di paesi terzi
regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio degli Stati
membri durante la pandemia di COVID-19;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 2021/2288 della Commissione
del 21 dicembre 2021, che modifica l'allegato del regolamento (UE) n.
2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda
il periodo di accettazione dei certificati di vaccinazione rilasciati
nel formato del certificato digitale COVID dell'UE indicante il
completamento della serie di vaccinazioni primarie;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
Servizio sanitario nazionale», e, in particolare, l'art. 32;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in
materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni e agli enti locali;
Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo
Stato in materia di tutela della salute;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e successive
modificazioni, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, e successive
modificazioni, recante «Misure urgenti per il contenimento
dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti
SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;
Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e successive
modificazioni, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle
attivita' economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di
contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per
l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed economiche»;
Visto il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, recante «Misure
urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attivita' scolastiche,
universitarie, sociali e in materia di trasporti»;
Visto il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, recante «Misure
urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro
pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo
della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di
screening»;
Visto il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, recante
«Disposizioni urgenti per l'accesso alle attivita' culturali,
sportive e ricreative, nonche' per l'organizzazione di pubbliche
amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali»;
Visto il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante «Misure
urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo
svolgimento in sicurezza delle attivita' economiche e sociali»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 26
novembre 2021, n. 282»;
Visto il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante «Proroga
dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il
contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 24 dicembre 2021,
n. 305, e, in particolare, l'art. 1, comma 1, ai sensi del quale: «In
considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della
diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di emergenza
dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31
gennaio 2020, e' ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022»;
Visto, altresi', l'art. 18, comma 1, del citato decreto-legge 24
dicembre 2021, n. 221, il quale prevede che: «Fino al 31 marzo 2022
si applicano le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 2 marzo 2021, pubblicato nel Supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2021, adottato in attuazione
dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, fatto salvo
quanto previsto dalle disposizioni legislative vigenti, successive al
2 marzo 2021»;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, recante «Misure
urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da
COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 30
dicembre 2021, n. 309;
Visto il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei
luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione
superiore», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana 7 gennaio 2022, n. 4;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo
2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25
marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19", del decreto-legge 16 maggio
2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio
2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del decreto-legge 23
febbraio 2021, n. 15, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in
materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 marzo 2021, n. 52;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17
giugno 2021, recante "Disposizioni attuative dell'art. 9, comma 10,
del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante «Misure urgenti per
la graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali nel rispetto
delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da
COVID-19», e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 17 giugno 2021, n. 143;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 28 settembre 2021,
recante «Misure urgenti per la sperimentazione di "Corridoi turistici
Covid-free"», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana 29 settembre 2021, n. 233;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 22 ottobre 2021,
recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 23 ottobre 2021, n. 254;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 14 dicembre 2021,
recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 15 dicembre 2021, n.
296;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 14 gennaio 2022,
recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 14 gennaio 2022, n. 10;
Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanita'
dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata
valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;
Tenuto conto di quanto emerso nell'ambito dei lavori del tavolo
tecnico di monitoraggio e coordinamento di cui all'art. 4 della
citata ordinanza del Ministro della salute 28 settembre 2021;
Ritenuta la possibilita' di dare seguito a quanto richiesto dal
Ministro del Turismo nella nota prot. n. 730/22 del 14 gennaio 2022,
in coerenza con le misure di contenimento e gestione dell'epidemia da
COVID-19 attuate in materia di limitazione degli spostamenti da e per
l'estero;
Visto il documento del Consiglio dell'Unione europea del 24 gennaio
2022 avente ad oggetto «Raccomandazione del Consiglio su un approccio
coordinato per agevolare la libera circolazione in sicurezza durante
la pandemia di COVID-19 e che sostituisce la raccomandazione (UE) n.
2020/1475», da cui emerge l'impegno ad adottare un approccio comune
sulla libera circolazione all'interno dell'Unione europea fondata
essenzialmente sulle attestazioni da certificato COVID digitale
dell'UE senza ulteriori restrizioni quali test diagnostici per il
SARS-CoV-2 supplementari;
Ravvisata l'opportunita', in considerazione dell'attuale situazione
epidemiologica e degli esiti della campagna vaccinale in corso, di
rinnovare, sentita la Direzione generale della prevenzione sanitaria,
la sperimentazione dei «Corridoi turistici COVID-free» come definita
dall'ordinanza del Ministro della salute 28 settembre 2021,
procedendo ad un aggiornamento delle misure ivi previste in relazione
all'evolversi della situazione epidemiologica a livello
internazionale;
Ravvisata altresi', in considerazione di quanto sopra, la
possibilita' di estendere l'operativita' della menzionata
sperimentazione agli spostamenti con destinazione Cuba, Singapore,
Turchia, Thailandia (limitatamente all'isola di Phuket), Oman e
Polinesia francese;
Ritenuto necessario e urgente, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del
citato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, sentita la Direzione
generale della prevenzione sanitaria, rinnovare le misure di cui
all'ordinanza del Ministro della salute 22 ottobre 2021 e
all'ordinanza del Ministro della salute 14 dicembre 2021, come
modificata dall'ordinanza del Ministro della salute 14 gennaio 2022,
nonche' prevedere nuove disposizioni in materia di spostamenti
dall'estero;
Sentiti i Ministri degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, del turismo e delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili;
Emana
la seguente ordinanza:
Art. 1
1. La sperimentazione dei «Corridoi turistici COVID-free» come
definita dall'ordinanza del Ministro della salute 28 settembre 2021
e' prorogata fino al 30 giugno 2022 ed e' operativa, altresi', verso
Cuba, Singapore, Turchia, Thailandia (limitatamente all'isola di
Phuket), Oman e Polinesia francese, nel rispetto degli obblighi
previsti nella predetta ordinanza e delle misure di sicurezza di cui
al documento recante "Indicazioni volte alla prevenzione e protezione
dal rischio di contagio da COVID-19 nei corridoi turistici
COVID-free», che ne costituisce parte integrante.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, dalla data del 1° febbraio
2022 i soggetti autorizzati allo spostamento verso le mete oggetto di
sperimentazione dei «Corridoi turistici COVID-free», ad integrazione
di quanto previsto al comma 2 dell'art. 2 della citata ordinanza del
Ministro della salute 28 settembre 2021, devono presentare al vettore
all'atto dell'imbarco e a chiunque e' deputato a effettuare i
controlli, l'attestazione rilasciata dall'operatore turistico,
denominata «travel pass corridoi turistici», contenente le
informazioni relative agli spostamenti, alla permanenza presso le
strutture e alla polizza COVID.
3. Il test molecolare o antigenico previsto all'ingresso nel
territorio nazionale dall'art. 2, comma 3 ultimo periodo della citata
ordinanza del Ministro della salute 28 settembre 2021, puo' essere
effettuato, altresi', entro le ventiquattro ore successive al rientro
nel territorio nazionale, con obbligo di isolamento fiduciario fino
all'esito dello stesso.
4. Nell'ambito della sperimentazione dei «Corridoi turistici
COVID-free», gli operatori turistici comunicano ai competenti uffici
del Ministero della salute, almeno cinque giorni prima del loro
ingresso, la lista dei passeggeri che fanno rientro sul territorio
nazionale, nonche' dei singoli Paesi di provenienza e degli aeroporti
di arrivo.