IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
                      E LO SVILUPPO SOSTENIBILE 
 
  Visto  il  decreto-legge  14  novembre  2003,   n.   314,   recante
«Disposizioni  urgenti  per  la  raccolta,  lo   smaltimento   e   lo
stoccaggio,  in  condizioni  di  massima   sicurezza,   dei   rifiuti
radioattivi» convertito, con modificazioni, dalla legge  24  dicembre
2003, n. 368, e, in particolare, l'art. 4 il quale: 
    a) al comma 1 stabilisce misure di compensazione  territoriale  a
favore dei siti che ospitano centrali nucleari e impianti  del  ciclo
del combustibile nucleare, prevedendo che alla data  della  messa  in
esercizio del deposito nazionale di cui  all'art.  1,  comma  1,  del
medesimo decreto-legge n. 314 del 2003, tali misure siano  trasferite
al  territorio  che  ospita  il  deposito  in  misura   proporzionale
all'allocazione dei rifiuti radioattivi; 
    b)  al  comma  1-bis  prevede  che  l'assegnazione  annuale   del
contributo   e'   effettuata   con   deliberazione    del    Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sulla  base
delle  stime  di  inventario  radiometrico  dei   siti,   determinato
annualmente con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, su proposta  dell'Istituto  superiore  per  la
protezione e la ricerca ambientale, di seguito ISPRA; 
  Considerato che il medesimo comma 1-bis del citato art.  4  prevede
che il contributo sia ripartito, per ciascun  territorio,  in  misura
del 50 per cento in favore del comune nel cui territorio  e'  ubicato
il sito, in  misura  del  25  per  cento  in  favore  della  relativa
provincia e  in  misura  del  25  per  cento  in  favore  dei  comuni
confinanti con quello nel cui territorio e' ubicato il sito e che  il
contributo spettante a questi ultimi  sia  calcolato  in  proporzione
alla superficie e alla popolazione  residente  nel  raggio  di  dieci
chilometri dall'impianto; 
  Considerato,  altresi',  che  l'ammontare  complessivo  annuo   del
contributo, ai sensi del richiamato comma 1-bis, modificato dall'art.
6, comma 9, del decreto-legge  30  dicembre  2016,  n.  244,  recante
«Proroga e definizione di  termini»  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge  27  febbraio  2017,  n.  19,  e'  definito  mediante  la
determinazione di aliquote della tariffa  elettrica  per  un  gettito
complessivo pari a 0,015  centesimi  di  euro  per  ogni  kilowattora
prelevato dalle reti pubbliche con l'obbligo di connessione di terzi,
con aggiornamento annuale sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al
consumo; 
  Visto l'art. 1, comma 298, della legge 30 dicembre  2004,  n.  311,
concernente la legge finanziaria 2005, il  quale  stabilisce  che,  a
decorrere dal 1° gennaio 2005, sia versata all'entrata  del  bilancio
dello Stato una quota pari al 70 per cento  degli  importi  derivanti
dall'applicazione  dell'aliquota  della  componente   della   tariffa
elettrica di cui al comma 1-bis del richiamato art. 4; 
  Visto l'art. 1, comma 493, della legge 23 dicembre  2005,  n.  266,
concernente la legge finanziaria 2006,  che  conferma,  fra  l'altro,
quanto disposto dall'art. 1, comma 298, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311; 
  Visto  il  decreto-legge  25   giugno   2008,   n.   112,   recante
«Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la  semplificazione,
la competitivita', la stabilizzazione della  finanza  pubblica  e  la
perequazione tributaria», convertito, con modificazioni, dalla  legge
6 agosto 2008, n. 133, che all'art. 28 istituisce, sotto la vigilanza
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,
l'ISPRA, al quale e' attribuito il compito di  svolgere  le  funzioni
dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi  tecnici
(APAT) di cui all'art. 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.
300; 
  Visti gli articoli 1 e 6 del decreto legislativo 4 marzo  2014,  n.
45,  recante  «Attuazione  della   direttiva   2011/70/EURATOM,   che
istituisce un quadro  comunitario  per  la  gestione  responsabile  e
sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi»,
che individuano nell'Ispettorato nazionale per la sicurezza  nucleare
e   la   radioprotezione,   di   seguito   ISIN,    l'autorita'    di
regolamentazione  competente  in  materia  di  sicurezza  nucleare  e
radioprotezione; 
  Considerato che l'art. 9 del predetto decreto legislativo n. 45 del
2014 dispone  che  le  funzioni  dell'autorita'  di  regolamentazione
competente continuano ad essere  svolte  dal  Dipartimento  nucleare,
rischio tecnologico e  industriale  dell'ISPRA  fino  all'entrata  in
vigore  del  regolamento  che   definisce   l'organizzazione   e   il
funzionamento  interni  dell'ISIN  e   che   ogni   riferimento,   in
particolare all'ISPRA, contenuto in tutte le  disposizioni  normative
di settore attualmente vigenti, e' da intendersi rivolto all'ISIN che
ne assume le funzioni e i compiti; 
  Preso atto che in data 1° agosto 2018 e' divenuto operativo  l'ISIN
nello svolgimento delle funzioni  e  dei  compiti  dell'autorita'  di
regolamentazione competente in materia di  sicurezza  nucleare  e  di
radioprotezione,  che  erano  gia'  posti  in  capo  al  Dipartimento
nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'ISPRA; 
  Visto l'art.  11  della  legge  16  gennaio  2003,  n.  3,  recante
«Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica  amministrazione»,
come modificato dall'art. 41 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,
recante  «Misure  urgenti  per  la  semplificazione  e  l'innovazione
digitale» convertito, con modificazioni,  dalla  legge  11  settembre
2020, n. 120, e, in particolare: 
    a) il comma 2-ter il quale prevede che  le  amministrazioni,  che
emanano atti  amministrativi  con  cui  dispongono  il  finanziamento
pubblico o  autorizzano  l'esecuzione  di  progetti  di  investimento
pubblico, associano negli atti stessi il Codice unico di progetto, di
seguito CUP, dei progetti  autorizzati  al  programma  di  spesa  con
l'indicazione dei finanziamenti concessi a valere  su  dette  misure,
della  data  di  efficacia  di  detti  finanziamenti  e  del   valore
complessivo dei singoli investimenti; 
    b) il comma 2-quater il quale dispone che i soggetti titolari  di
progetti d'investimento  pubblico  danno  notizia,  con  periodicita'
annuale, in apposita  sezione  dei  propri  siti  web  istituzionali,
dell'elenco dei progetti finanziati, indicandone  il  CUP,  l'importo
totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio  del
progetto e lo stato di attuazione finanziario e procedurale; 
  Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante  «Disposizioni
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei  Ministeri»  e,
in particolare, l'art. 2 con cui il «Ministero dell'ambiente e  della
tutela del territorio e del mare» e'  ridenominato  «Ministero  della
transizione ecologica»; 
  Vista la nota n. 2021-0020675 del 2 settembre 2021, con la quale la
Cassa per i servizi energetici ed ambientali,  di  seguito  CSEA,  ha
comunicato l'entita' delle risorse disponibili per  il  finanziamento
delle misure di compensazione territoriale  relative  all'anno  2020,
pari a 13.759.392,93 euro, determinate in sede  di  contabilizzazione
dei valori relativi al bilancio per il medesimo anno; 
  Vista la nota prot. n. 24047 del 4 novembre 2021, con la  quale  il
Capo  di  Gabinetto  del  Ministro  della  transizione  ecologica  ha
trasmesso al Dipartimento per la programmazione  e  il  coordinamento
della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri,
di seguito DIPE, il decreto del 4 novembre 2021  del  Ministro  della
transizione ecologica recante la ripartizione percentuale, per l'anno
2020, delle misure di compensazione territoriale a favore dei  comuni
e delle province e la proposta di  riparto  finanziario,  nonche'  la
relazione predisposta dall'ISIN nell'ottobre 2021 posta a base  della
proposta medesima; 
  Considerato che con il  citato  decreto  del  4  novembre  2021  e'
approvata  la  ripartizione  percentuale,  per   l'anno   2020,   del
contributo in favore dei comuni e delle province  ospitanti  centrali
nucleari e impianti del ciclo del combustibile  radioattivo,  nonche'
dei comuni confinanti con quello nel cui  territorio  e'  ubicato  il
sito, ai sensi del citato comma 1-bis, dell'art. 4, del decreto-legge
n. 314 del 2013, come modificato dall'art. 7-ter della  legge  n.  13
del 2009; 
  Vista, altresi', la relazione predisposta dall'ISIN, concernente le
quote di ripartizione delle misure compensative in  applicazione  dei
criteri  relativi  all'inventario  radiometrico  dei  siti   nucleari
italiani esplicitati nella relazione medesima, dalla quale risulta in
particolare che, per quanto attiene al calcolo della quota  spettante
ai comuni confinanti, sono stati  applicati  i  dati  ISTAT  relativi
all'ultimo censimento della popolazione (anno 2011); 
  Considerato che nella proposta in esame viene espresso l'avviso  di
mantenere il vincolo di destinazione delle risorse alla realizzazione
di interventi mirati all'adozione di misure di compensazione in campo
ambientale, con indicazione dei relativi settori di intervento; 
  Considerato  che  la  legge  7  aprile   2014,   n.   56,   recante
«Disposizioni  sulle  citta'  metropolitane,  sulle  province,  sulle
unioni e fusioni di comuni» ha previsto la costituzione delle  citta'
metropolitane, ridefinendo il sistema delle province e  disciplinando
le unioni e fusioni di comuni; 
  Tenuto conto, in particolare, che l'art. 1, comma 16, della  citata
legge n. 56 del 2014 ha stabilito che dal 1° gennaio 2015  la  Citta'
metropolitana di Roma Capitale sostituisce la preesistente  Provincia
di Roma, subentrando ad essa in  tutti  i  rapporti  e  in  tutte  le
funzioni; 
  Visto il decreto-legge 14 ottobre 2019,  n.  111,  recante  «Misure
urgenti per il  rispetto  degli  obblighi  previsti  dalla  direttiva
2008/50/CE sulla qualita' dell'aria e  proroga  del  termine  di  cui
all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.
189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,  n.
229» (c.d. «decreto clima»),  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 12 dicembre 2019, n. 141, e, in particolare, l'art. 1-bis, che,
al fine di rafforzare il coordinamento delle politiche  pubbliche  in
materia di sviluppo sostenibile  di  cui  alla  risoluzione  A/70/L.I
adottata dall'Assemblea generale  dell'Organizzazione  delle  nazioni
unite il 25 settembre 2015, stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio
2021 il Comitato interministeriale per  la  programmazione  economica
(CIPE) assuma la denominazione di Comitato interministeriale  per  la
programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS); 
  Tenuto conto  dell'esame  della  proposta  oggetto  della  presente
delibera  svolto  ai  sensi  del  regolamento  interno  del   CIPESS,
approvato con delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82, come  da  ultimo
modificato con delibera  CIPE  del  15  dicembre  2020,  n.  79,  per
rafforzare  l'inclusione  degli  obiettivi  in  materia  di  sviluppo
sostenibile nell'ambito  dei  processi  di  programmazione  economica
nazionale; 
  Vista la nota predisposta congiuntamente dal  Dipartimento  per  la
programmazione e il  coordinamento  della  politica  economica  della
Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e
delle finanze, posta a base dell'odierna seduta del Comitato; 
  Su proposta del Ministro della transizione ecologica; 
 
                              Delibera: 
 
1. Criteri di ripartizione. 
  Le risorse destinate come misura  compensativa  ai  comuni  e  alle
province  che  ospitano  gli  impianti,  di  cui   all'art.   4   del
decreto-legge  n.  314  del  2003  richiamato  in  premessa,  vengono
ripartite per ciascun sito sulla base di tre componenti: 
    a)   la   radioattivita'   presente   nelle   strutture    stesse
dell'impianto, in forma  di  attivazione  e  di  contaminazione,  che
potra' essere eliminata al termine delle procedure di  disattivazione
dell'impianto stesso; 
    b)  i  rifiuti  radioattivi  presenti,  prodotti  dal   pregresso
esercizio dell'impianto o comunque immagazzinati al suo interno; 
    c) il combustibile nucleare  fresco  e,  soprattutto,  irraggiato
eventualmente presente. 
2. Ripartizione tra comuni e province. 
  2.1. In applicazione dei criteri di cui al precedente punto 1 e  di
quanto previsto dall'art. 4, comma 1-bis, del  decreto-legge  n.  314
del 2003, richiamato in premessa, le risorse disponibili come  misure
compensative per  l'anno  2020,  pari  a  13.759.392,93  euro,  salvo
conguaglio, sono ripartite per ciascun sito e sono suddivise tra  gli
enti beneficiari in misura del 50 per cento a favore del  comune  nel
cui territorio e' ubicato il sito, in misura  del  25  per  cento  in
favore della relativa provincia e in  misura  del  25  per  cento  in
favore dei comuni confinanti con quello nel cui territorio e' ubicato
il sito, secondo le percentuali e gli importi riportati nell'allegata
tabella che costituisce parte integrante della presente delibera. 
  2.2. Il contributo spettante ai comuni confinanti  con  quello  nel
cui territorio e' ubicato il sito e' calcolato  in  proporzione  alla
superficie  e  alla  popolazione  residente  nel  raggio   di   dieci
chilometri dall'impianto, secondo il dato ISTAT  relativo  all'ultimo
censimento della popolazione (anno 2011). 
3. Modalita' di erogazione delle somme. 
  3.1. Le somme di cui al precedente punto 2 sono versate dalla  CSEA
agli enti beneficiari, secondo le modalita' previste dal  sistema  di
tesoreria unica di  cui  alla  legge  29  ottobre  1984,  n.  720,  e
successive modificazioni,  su  capitoli  appositamente  istituiti  da
ciascun ente locale interessato. 
  3.2.  Le  suddette  risorse   finanziarie   sono   destinate   alla
realizzazione  di  interventi  mirati  all'adozione  di   misure   di
compensazione in campo ambientale e, in particolare, in  materia  di:
tutela delle risorse idriche, bonifica dei siti  inquinati,  gestione
dei  rifiuti,  difesa  e  assetto  del  territorio,  conservazione  e
valorizzazione  delle  aree  naturali   protette   e   tutela   della
biodiversita', difesa del mare e dell'ambiente costiero,  prevenzione
e   protezione    dall'inquinamento    atmosferico,    acustico    ed
elettromagnetico, interventi per lo sviluppo sostenibile. 
  3.3. Gli atti amministrativi con i  quali  gli  enti  locali  sopra
individuati dispongono il finanziamento o autorizzano l'esecuzione di
progetti di investimento a valere sulle suddette risorse  finanziarie
devono recare il  CUP  dei  progetti  stessi  con  l'indicazione  dei
finanziamenti concessi a  valere  su  dette  misure,  della  data  di
efficacia di detti finanziamenti e del valore complessivo dei singoli
investimenti. Gli stessi enti locali danno notizia, con  periodicita'
annuale, in apposita  sezione  dei  propri  siti  web  istituzionali,
dell'elenco dei citati progetti, indicandone il CUP, l'importo totale
del finanziamento,  le  fonti  finanziarie,  la  data  di  avvio  del
progetto e lo stato di attuazione finanziario e procedurale. 
  3.4.  Il  Ministro  della  transizione  ecologica  e'  chiamato   a
relazionare a questo Comitato, entro il 31 dicembre 2023, sullo stato
di utilizzo delle risorse ripartite con  la  presente  delibera,  con
particolare  riferimento  al  rispetto  del   suddetto   vincolo   di
destinazione delle risorse, in base alla rendicontazione che gli enti
beneficiari sono chiamati a presentare al Ministero della transizione
ecologica. 
    Roma, 22 dicembre 2021 
 
                                                Il Presidente: Draghi 
Il Segretario: Tabacci 

Registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 2022 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, reg. n. 83