IL MINISTRO 
                    DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,
n. 633, concernente istituzione e disciplina dell'imposta sul  valore
aggiunto, e successive modificazioni; 
  Vista la legge 9 aprile 1986, n. 97, concernente  disposizioni  per
l'assoggettamento all'imposta  sul  valore  aggiunto  con  l'aliquota
ridotta del due per cento per le cessioni e importazioni  di  veicoli
adattati agli invalidi; 
  Visto l'art. 1, comma terzo, della citata legge n. 97 del 1986,  il
quale stabilisce che con decreto del Ministro delle  finanze  saranno
stabiliti i criteri, le modalita' e le procedure  per  l'applicazione
delle disposizioni previste dalla predetta legge; 
  Visto il decreto del Ministro delle finanze 16 maggio 1986, recante
«Disposizioni per l'assoggettamento all'imposta sul  valore  aggiunto
con aliquota ridotta dei veicoli adattati ad invalidi»; 
  Visto l'art. 1,  del  citato  decreto  16  maggio  1986,  il  quale
stabilisce  gli   obblighi   di   documentazione   posti   a   carico
dell'acquirente, per la fruizione dell'agevolazione; 
  Visto l'art. 8, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; 
  Visto l'art. 1-bis, comma 1, del decreto-legge 10  settembre  2021,
n. 121, il quale stabilisce una modifica degli  obblighi  documentali
posti a carico dei soggetti con ridotte o impedite capacita'  motorie
permanenti, abilitati alla guida, ai fini  del  riconoscimento  delle
agevolazioni previste dall'art. 8 della legge 27  dicembre  1997,  n.
449, con riferimento all'acquisto di veicoli forniti di  adattamenti,
anche di serie, alla guida; 
  Visto l'art. 1-bis, comma 2, del citato decreto-legge  n.  121  del
2021,  nel  quale  e'  previsto  che,  con  decreto  di  natura   non
regolamentare,  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   si
provveda a modificare il decreto del Ministro delle finanze 16 maggio
1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio  1986,
per adeguarlo a quanto disposto dal comma 1. 
  Considerato che occorre provvedere; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  All'art. 1, del decreto del Ministro delle finanze  del  16  maggio
1986, dopo il primo comma, e' aggiunto il seguente: 
    «In sostituzione della documentazione  di  cui  al  primo  comma,
lettere a) e b), i  soggetti  ivi  indicati  possono  produrre  copia
semplice della patente posseduta, ove essa contenga l'indicazione  di
adattamenti, anche di serie, per il veicolo agevolabile da  condurre,
prescritti dalle commissioni mediche  locali  di  cui  all'art.  119,
comma 4, del codice della strada, di cui al  decreto  legislativo  30
aprile  1992,  n.  28,  fermo  restando  l'obbligo  di  presentazione
dell'atto notorio di cui al primo comma, lettera c).». 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 13 gennaio 2022 
 
                                                  Il Ministro: Franco