IL MINISTRO PER IL SUD
E LA COESIONE TERRITORIALE
Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilita' 2014)
ed in particolare il comma 6 dell'art. 1, che individua le risorse
del Fondo sviluppo e coesione per il periodo di programmazione
2014-2020 destinandole a sostenere esclusivamente interventi per lo
sviluppo, anche di natura ambientale, secondo la chiave di riparto 80
per cento nelle aree del Mezzogiorno e 20 per cento in quelle del
centro-nord;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, in particolare,
l'art. 7, commi 26 e 27, che attribuisce al Presidente del Consiglio
dei ministri, o al Ministro delegato, le funzioni in materia di
politiche di coesione di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, art. 24, comma 1, lettera c), ivi inclusa la gestione del
Fondo per le aree sottoutilizzate di cui alla legge 27 dicembre 2002,
n. 289, art. 61, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 e, in
particolare, l'art. 4 il quale dispone che il citato Fondo per le
aree sottoutilizzate sia denominato Fondo per lo sviluppo e la
coesione, di seguito FSC, e sia finalizzato a dare unita'
programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a
finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale
tra le diverse aree del Paese;
Vista la strategia, (SNAI), parte integrante dell'Accordo di
partenariato (AdP) di cui all'art. 14 del regolamento (UE) n.
1303/2013, approvato con decisione di esecuzione della Commissione
C(2018) 598 final CCI 2014IT16M8PA001 dell'8 febbraio 2018, che
modifica la decisione di esecuzione C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014;
Visto in particolare il capitolo 5 della SNAI - «Governance» in cui
sono, tra l'altro dettagliati i criteri per l'individuazione delle
aree progetto da parte delle regioni;
Vista l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, il programma
d'azione per le persone, il pianeta e la prosperita' sottoscritto nel
settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell'ONU;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con
modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 recante misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19;
Visto in particolare l'art. 243, comma 1, che introdotto modifiche
alla legge 27 dicembre 2017, n. 205 introducendo il comma 65-septies,
il quale stabilisce che «Le risorse di cui al primo periodo del
presente comma sono ripartite con decreto del Ministro per il Sud e
la coesione territoriale tra i comuni delle aree interne selezionati
con apposito bando»;
Vista la legge del 7 agosto 1990, n. 241 «Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante «Testo unico in materia di documentazione
amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell'amministrazione digitale»;
Visto il decreto ministeriale n. 725 del 22 giugno 2021 recante i
criteri e le modalita' per la stipula delle convenzioni tra i comuni
e le universita' per l'utilizzo delle risorse nonche' i contenuti
scientifici e disciplinari dei «Dottorati comunali» registrato dalla
Corte dei conti - con il n. 2160 del 22 luglio 2021 n. 2160;
Visto il bando per la concessione di risorse destinate al
finanziamento in via sperimentale da parte dei comuni presenti nelle
aree interne, anche in forma associata, di borse di studio per
«dottorati comunali» (CUP E59J21007730005) adottato con decreto
direttoriale dell'Agenzia per la coesione territoriale n. 185 del
giorno 1° settembre 2021, pubblicato sul sito dell'Agenzia per la
coesione territoriale in data 2 settembre 2021;
Visto in particolare l'art. 8 Erogazione del finanziamento, che
dispone che «L'Agenzia per la coesione territoriale, a seguito del
decreto di ripartizione delle risorse adottato dal Ministro per il
Sud e la coesione territoriale, eroga l'importo complessivo ammesso a
finanziamento (dato dall'importo richiesto per ognuno degli anni
accademici di dottorato) in un'unica soluzione direttamente
all'universita' individuata dall'aggregazione proponente»;
Ritenuto per l'efficace gestione, monitoraggio e controllo del
Fondo, di dover prevedere l'erogazione dell'importo complessivo
ammesso a finanziamento, in ragione delle singole annualita' di
legge;
Visto il decreto direttoriale dell'Agenzia per la coesione
territoriale n. 222 del giorno 21 ottobre 2021, che approva le
attivita' istruttorie del responsabile del procedimento e l'elenco
delle n. 40 domande di partecipazione ammissibili a finanziamento
nell'ambito del «Bando per la concessione di risorse destinate al
finanziamento in via sperimentale da parte dei comuni presenti nelle
aree interne, anche in forma associata, di borse di studio per
«dottorati comunali»;
Decreta:
Art. 1
Finalita'
1. Il presente decreto definisce, per ciascuno degli anni dal 2021
al 2023, le modalita' di ripartizione, i termini e le modalita' di
rendicontazione dei contributi a valere sul Fondo sviluppo e
coesione, per il finanziamento, in via sperimentale, da parte dei
comuni presenti nelle aree interne, anche in forma associata, di
borse di studio per dottorati denominati «dottorati comunali».