IL MINISTRO PER IL SUD 
                     E LA COESIONE TERRITORIALE 
 
  Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilita'  2014)
ed in particolare il comma 6 dell'art. 1, che  individua  le  risorse
del Fondo sviluppo  e  coesione  per  il  periodo  di  programmazione
2014-2020 destinandole a sostenere esclusivamente interventi  per  lo
sviluppo, anche di natura ambientale, secondo la chiave di riparto 80
per cento nelle aree del Mezzogiorno e 20 per  cento  in  quelle  del
centro-nord; 
  Visto il decreto-legge 31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, in particolare,
l'art. 7, commi 26 e 27, che attribuisce al Presidente del  Consiglio
dei ministri, o al Ministro  delegato,  le  funzioni  in  materia  di
politiche di coesione di cui al decreto legislativo 30  luglio  1999,
n. 300, art. 24, comma 1, lettera c), ivi  inclusa  la  gestione  del
Fondo per le aree sottoutilizzate di cui alla legge 27 dicembre 2002,
n. 289, art. 61, e successive modificazioni; 
  Visto  il  decreto  legislativo  31  maggio  2011,  n.  88  e,   in
particolare, l'art. 4 il quale dispone che il  citato  Fondo  per  le
aree sottoutilizzate sia  denominato  Fondo  per  lo  sviluppo  e  la
coesione,  di  seguito  FSC,  e  sia  finalizzato   a   dare   unita'
programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a
finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico  e  sociale
tra le diverse aree del Paese; 
  Vista  la  strategia,  (SNAI),  parte  integrante  dell'Accordo  di
partenariato (AdP)  di  cui  all'art.  14  del  regolamento  (UE)  n.
1303/2013, approvato con decisione di  esecuzione  della  Commissione
C(2018) 598 final  CCI  2014IT16M8PA001  dell'8  febbraio  2018,  che
modifica la decisione di esecuzione C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014; 
  Visto in particolare il capitolo 5 della SNAI - «Governance» in cui
sono, tra l'altro dettagliati i criteri  per  l'individuazione  delle
aree progetto da parte delle regioni; 
  Vista l'Agenda 2030  per  lo  sviluppo  sostenibile,  il  programma
d'azione per le persone, il pianeta e la prosperita' sottoscritto nel
settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell'ONU; 
  Visto il decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito  con
modificazioni dalla legge  17  luglio  2020,  n.  77  recante  misure
urgenti in materia di salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19; 
  Visto in particolare l'art. 243, comma 1, che introdotto  modifiche
alla legge 27 dicembre 2017, n. 205 introducendo il comma 65-septies,
il quale stabilisce che «Le risorse  di  cui  al  primo  periodo  del
presente comma sono ripartite con decreto del Ministro per il  Sud  e
la coesione territoriale tra i comuni delle aree interne  selezionati
con apposito bando»; 
  Vista la legge del 7 agosto 1990, n. 241 «Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai  documenti
amministrativi»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n.  445,  recante  «Testo  unico   in   materia   di   documentazione
amministrativa»; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  recante  «Codice
dell'amministrazione digitale»; 
  Visto il decreto ministeriale n. 725 del 22 giugno 2021  recante  i
criteri e le modalita' per la stipula delle convenzioni tra i  comuni
e le universita' per l'utilizzo delle  risorse  nonche'  i  contenuti
scientifici e disciplinari dei «Dottorati comunali» registrato  dalla
Corte dei conti - con il n. 2160 del 22 luglio 2021 n. 2160; 
  Visto  il  bando  per  la  concessione  di  risorse  destinate   al
finanziamento in via sperimentale da parte dei comuni presenti  nelle
aree interne, anche in  forma  associata,  di  borse  di  studio  per
«dottorati  comunali»  (CUP  E59J21007730005)  adottato  con  decreto
direttoriale dell'Agenzia per la coesione  territoriale  n.  185  del
giorno 1° settembre 2021, pubblicato sul  sito  dell'Agenzia  per  la
coesione territoriale in data 2 settembre 2021; 
  Visto in particolare l'art. 8  Erogazione  del  finanziamento,  che
dispone che «L'Agenzia per la coesione territoriale,  a  seguito  del
decreto di ripartizione delle risorse adottato dal  Ministro  per  il
Sud e la coesione territoriale, eroga l'importo complessivo ammesso a
finanziamento (dato dall'importo  richiesto  per  ognuno  degli  anni
accademici  di  dottorato)   in   un'unica   soluzione   direttamente
all'universita' individuata dall'aggregazione proponente»; 
  Ritenuto per l'efficace  gestione,  monitoraggio  e  controllo  del
Fondo,  di  dover  prevedere  l'erogazione  dell'importo  complessivo
ammesso a finanziamento,  in  ragione  delle  singole  annualita'  di
legge; 
  Visto  il  decreto  direttoriale  dell'Agenzia  per   la   coesione
territoriale n. 222 del  giorno  21  ottobre  2021,  che  approva  le
attivita' istruttorie del responsabile del  procedimento  e  l'elenco
delle n. 40 domande di  partecipazione  ammissibili  a  finanziamento
nell'ambito del «Bando per la concessione  di  risorse  destinate  al
finanziamento in via sperimentale da parte dei comuni presenti  nelle
aree interne, anche in  forma  associata,  di  borse  di  studio  per
«dottorati comunali»; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                              Finalita' 
 
  1. Il presente decreto definisce, per ciascuno degli anni dal  2021
al 2023, le modalita' di ripartizione, i termini e  le  modalita'  di
rendicontazione  dei  contributi  a  valere  sul  Fondo  sviluppo   e
coesione, per il finanziamento, in via  sperimentale,  da  parte  dei
comuni presenti nelle aree interne,  anche  in  forma  associata,  di
borse di studio per dottorati denominati «dottorati comunali».