IL MINISTRO PER IL SUD E LA COESIONE TERRITORIALE Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilita' 2014) ed in particolare il comma 6 dell'art. 1, che individua le risorse del Fondo sviluppo e coesione per il periodo di programmazione 2014-2020 destinandole a sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo, anche di natura ambientale, secondo la chiave di riparto 80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e 20 per cento in quelle del centro-nord; Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, in particolare, l'art. 7, commi 26 e 27, che attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri, o al Ministro delegato, le funzioni in materia di politiche di coesione di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, art. 24, comma 1, lettera c), ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 61, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 e, in particolare, l'art. 4 il quale dispone che il citato Fondo per le aree sottoutilizzate sia denominato Fondo per lo sviluppo e la coesione, di seguito FSC, e sia finalizzato a dare unita' programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese; Vista la strategia, (SNAI), parte integrante dell'Accordo di partenariato (AdP) di cui all'art. 14 del regolamento (UE) n. 1303/2013, approvato con decisione di esecuzione della Commissione C(2018) 598 final CCI 2014IT16M8PA001 dell'8 febbraio 2018, che modifica la decisione di esecuzione C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014; Visto in particolare il capitolo 5 della SNAI - «Governance» in cui sono, tra l'altro dettagliati i criteri per l'individuazione delle aree progetto da parte delle regioni; Vista l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, il programma d'azione per le persone, il pianeta e la prosperita' sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell'ONU; Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19; Visto in particolare l'art. 243, comma 1, che introdotto modifiche alla legge 27 dicembre 2017, n. 205 introducendo il comma 65-septies, il quale stabilisce che «Le risorse di cui al primo periodo del presente comma sono ripartite con decreto del Ministro per il Sud e la coesione territoriale tra i comuni delle aree interne selezionati con apposito bando»; Vista la legge del 7 agosto 1990, n. 241 «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico in materia di documentazione amministrativa»; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»; Visto il decreto ministeriale n. 725 del 22 giugno 2021 recante i criteri e le modalita' per la stipula delle convenzioni tra i comuni e le universita' per l'utilizzo delle risorse nonche' i contenuti scientifici e disciplinari dei «Dottorati comunali» registrato dalla Corte dei conti - con il n. 2160 del 22 luglio 2021 n. 2160; Visto il bando per la concessione di risorse destinate al finanziamento in via sperimentale da parte dei comuni presenti nelle aree interne, anche in forma associata, di borse di studio per «dottorati comunali» (CUP E59J21007730005) adottato con decreto direttoriale dell'Agenzia per la coesione territoriale n. 185 del giorno 1° settembre 2021, pubblicato sul sito dell'Agenzia per la coesione territoriale in data 2 settembre 2021; Visto in particolare l'art. 8 Erogazione del finanziamento, che dispone che «L'Agenzia per la coesione territoriale, a seguito del decreto di ripartizione delle risorse adottato dal Ministro per il Sud e la coesione territoriale, eroga l'importo complessivo ammesso a finanziamento (dato dall'importo richiesto per ognuno degli anni accademici di dottorato) in un'unica soluzione direttamente all'universita' individuata dall'aggregazione proponente»; Ritenuto per l'efficace gestione, monitoraggio e controllo del Fondo, di dover prevedere l'erogazione dell'importo complessivo ammesso a finanziamento, in ragione delle singole annualita' di legge; Visto il decreto direttoriale dell'Agenzia per la coesione territoriale n. 222 del giorno 21 ottobre 2021, che approva le attivita' istruttorie del responsabile del procedimento e l'elenco delle n. 40 domande di partecipazione ammissibili a finanziamento nell'ambito del «Bando per la concessione di risorse destinate al finanziamento in via sperimentale da parte dei comuni presenti nelle aree interne, anche in forma associata, di borse di studio per «dottorati comunali»; Decreta: Art. 1 Finalita' 1. Il presente decreto definisce, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, le modalita' di ripartizione, i termini e le modalita' di rendicontazione dei contributi a valere sul Fondo sviluppo e coesione, per il finanziamento, in via sperimentale, da parte dei comuni presenti nelle aree interne, anche in forma associata, di borse di studio per dottorati denominati «dottorati comunali».