IL MINISTRO 
                      DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
                           di concerto con 
 
                             IL MINISTRO 
                    DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123 recante disposizioni
urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in
corso nei territori colpiti da eventi sismici; 
  Vista la legge 12 dicembre 2019, n. 156, conversione in legge,  con
modificazioni, del decreto-legge 24 ottobre  2019,  n.  123,  recante
disposizioni urgenti per l'accelerazione  e  il  completamento  delle
ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici; 
  Visto l'art. 9, comma 5 della legge 12 dicembre 2019, n. 156 che al
fine di favorire le imprese agricole e le imprese boschive  insediate
nei comuni colpiti dagli eventi sismici prevede che, con  decreto  di
natura non  regolamentare  del  Ministero  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell'economia  e
delle finanze, siano stabiliti, nei limiti delle risorse  di  cui  al
comma 4 del medesimo art. 9 e nei limiti fissati dall'Unione europea,
i criteri e le modalita' di concessione delle agevolazioni di cui  al
comma 1, art. 9; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013  della  Commissione  del  18
dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108  del
Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti   «de
minimis», pubblicato in GUUE L 352/2013; 
  Visto il regolamento (UE) n.  702/2014  della  Commissione  del  25
giugno 2014 che dichiara  compatibili  con  il  mercato  interno,  in
applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul  funzionamento
dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e
forestale e nelle zone rurali  e  che  abroga  il  regolamento  della
Commissione (CE) n. 1857/2006, pubblicato in GUUE L 193/2014; 
  Vista la  comunicazione  della  Commissione  europea  20081C  14/02
relativa alla  revisione  del  metodo  di  fissazione  dei  tassi  di
riferimento e di attualizzazione; 
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  recante
«Riordino della disciplina riguardante gli obblighi  di  pubblicita',
trasparenza e diffusione di informazioni  da  parte  delle  pubbliche
amministrazioni»; 
  Ritenuto  necessario,  in  un'ottica  di  efficacia  ed  efficienza
dell'azione amministrativa, affidare ad un unico soggetto il  compito
di ricevere,  istruire  e  deliberare  le  domande  di  accesso  alle
agevolazioni nonche' di erogare i relativi mutui agevolati; 
  Considerato che l'Istituto  di  servizi  per  il  mercato  agricolo
alimentare - ISMEA,  ente  vigilato  dal  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari e forestali, gia' gestisce ed  eroga,  per  conto
della stessa amministrazione vigilante, mutui a tasso  agevolato  per
favorire  lo  sviluppo  e  il  consolidamento  dell'imprenditoria  in
agricoltura e pertanto  puo'  efficacemente  assumere  i  compiti  di
soggetto gestore anche delle agevolazioni in parola; 
  Visto il decreto legislativo 6  settembre  2011,  n.  159,  recante
«Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,  nonche'
nuove disposizioni in materia di documentazione  antimafia,  a  norma
degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»; 
  Considerato il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri
del 12 ottobre 1983 che istituisce la  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e
Bolzano  quale  apposita  sede  collegiale  utile   a   favorire   la
cooperazione tra l'attivita' dello Stato e quella delle regioni; 
  Visto il parere positivo espresso  dalla  Conferenza  Stato-regioni
nella seduta del 16 ottobre 2020; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  Ai fini del presente decreto si intende per: 
    a) «ISMEA» o «Soggetto  gestore»:  Istituto  di  servizi  per  il
mercato agricolo alimentare - ISMEA; 
    b) «Ministero»: Ministero delle politiche agricole  alimentari  e
forestali; 
    c) «regolamento»: regolamento (UE) n. 702/2014 della  Commissione
del 25 giugno 2014, pubblicato in GUUE L 193/2014; 
    d) «ESL»: equivalente sovvenzione lordo, di cui all'art. 2, punto
20 del regolamento. 
    e) «progetto»:  il  complesso  degli  investimenti  proposti  dal
soggetto beneficiario.