IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123 recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici; Vista la legge 12 dicembre 2019, n. 156, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici; Visto l'art. 9, comma 5 della legge 12 dicembre 2019, n. 156 che al fine di favorire le imprese agricole e le imprese boschive insediate nei comuni colpiti dagli eventi sismici prevede che, con decreto di natura non regolamentare del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, siano stabiliti, nei limiti delle risorse di cui al comma 4 del medesimo art. 9 e nei limiti fissati dall'Unione europea, i criteri e le modalita' di concessione delle agevolazioni di cui al comma 1, art. 9; Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato in GUUE L 352/2013; Visto il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, pubblicato in GUUE L 193/2014; Vista la comunicazione della Commissione europea 20081C 14/02 relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»; Ritenuto necessario, in un'ottica di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, affidare ad un unico soggetto il compito di ricevere, istruire e deliberare le domande di accesso alle agevolazioni nonche' di erogare i relativi mutui agevolati; Considerato che l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - ISMEA, ente vigilato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, gia' gestisce ed eroga, per conto della stessa amministrazione vigilante, mutui a tasso agevolato per favorire lo sviluppo e il consolidamento dell'imprenditoria in agricoltura e pertanto puo' efficacemente assumere i compiti di soggetto gestore anche delle agevolazioni in parola; Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»; Considerato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 ottobre 1983 che istituisce la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano quale apposita sede collegiale utile a favorire la cooperazione tra l'attivita' dello Stato e quella delle regioni; Visto il parere positivo espresso dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta del 16 ottobre 2020; Decreta: Art. 1 Definizioni Ai fini del presente decreto si intende per: a) «ISMEA» o «Soggetto gestore»: Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - ISMEA; b) «Ministero»: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; c) «regolamento»: regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, pubblicato in GUUE L 193/2014; d) «ESL»: equivalente sovvenzione lordo, di cui all'art. 2, punto 20 del regolamento. e) «progetto»: il complesso degli investimenti proposti dal soggetto beneficiario.