IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO di concerto con IL MINISTRO DELLA CULTURA Visto l'art. 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», che, al comma 109, istituisce, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, il «Fondo per le piccole e medie imprese creative», con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022; Vista la disciplina delle modalita' di azione del predetto Fondo, dettata dai successivi commi da 110 a 112, del medesimo art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e, in particolare: a) il comma 110, ai sensi del quale le risorse del Fondo sono utilizzate per: a) promuovere nuova imprenditorialita' e lo sviluppo di imprese del settore creativo, attraverso contributi a fondo perduto, finanziamenti agevolati e loro combinazioni; b) promuovere la collaborazione delle imprese del settore creativo con le imprese di altri settori produttivi, in particolare quelli tradizionali, nonche' con le universita' e gli enti di ricerca, anche attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto in forma di voucher da destinare all'acquisto di servizi prestati da imprese creative ovvero per favorire processi di innovazione; c) sostenere la crescita delle imprese del settore anche tramite la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi, a beneficio esclusivo delle start-up innovative di cui all'art. 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e delle piccole e medie imprese innovative di cui all'art. 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, nei settori individuati in coerenza con gli indirizzi strategici nazionali; d) consolidare e favorire lo sviluppo del sistema imprenditoriale del settore creativo attraverso attivita' di analisi, studio, promozione e valorizzazione; b) il comma 111, che prevede che, nell'ambito degli interventi di cui al comma 110, lettere a), c) e d), al fine di massimizzarne l'efficacia e l'aderenza alle caratteristiche dei territori, e' promossa la collaborazione con le regioni, anche prevedendo forme di cofinanziamento tra i rispettivi programmi in materia; c) il comma 112, che detta la definizione di «settore creativo», ai fini dei commi da 109 a 111; Visto il comma 113 del medesimo art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che prevede che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato di concerto con il Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, sono adottate le disposizioni per l'attuazione dei commi da 109 a 112; Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, come modificato dai regolamenti della Commissione n. 1084/2017 del 14 giugno 2017 e n. 2020/972 del 2 luglio 2020, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria); Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto l'art. 19 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102; Visto l'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni, che prevede, tra l'altro, che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicita' previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca dati, istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di «Registro nazionale degli aiuti di Stato»; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 31 maggio 2017, n. 115, «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni»; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»; Visto il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante «Disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di personalita' giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300»; Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Considerata, pertanto, la necessita' di dare attuazione al citato art. 1, comma 113, della legge 30 dicembre 2020, n. 178; Decreta: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni: a) «legge»: la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 322 del 30 dicembre 2020; b) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico; c) «Soggetto gestore»: l'Agenzia per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia. d) «Fondo»: il Fondo a sostegno delle piccole e medie imprese creative, istituito nello stato di previsione del Ministero dall'art. 1, comma 109, della legge; e) «settore creativo»: il settore che comprende le attivita' dirette allo sviluppo, alla creazione, alla produzione, alla diffusione e alla conservazione dei beni e servizi che costituiscono espressioni culturali, artistiche o altre espressioni creative e, in particolare, quelle relative all'architettura, agli archivi, alle biblioteche, ai musei, all'artigianato artistico, all'audiovisivo, compresi il cinema, la televisione e i contenuti multimediali, al software, ai videogiochi, al patrimonio culturale materiale e immateriale, al design, ai festival, alla musica, alla letteratura, alle arti dello spettacolo, all'editoria, alla radio, alle arti visive, alla comunicazione e alla pubblicita'; f) «impresa creativa»: l'impresa operante nel settore creativo la cui attivita', come risultante dal registro delle imprese, e' individuata da uno dei codici ATECO elencati all'allegato 1; g) «progetti integrati»: due o piu' programmi di investimento, ciascuno presentato singolarmente dalle imprese proponenti ma in modo coordinato con gli altri programmi facenti parte del progetto, per i quali sia individuata una prospettiva di collaborazione, derivante da una finalita' di sviluppo comune, complementare o altrimenti connessa, in grado di generare vantaggi competitivi per le imprese proponenti in relazione all'attivita' oggetto dell'iniziativa; h) «start-up innovative»: le imprese di cui all'art. 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'art. 25, comma 8, del medesimo decreto-legge n. 179/2012; i) «PMI innovative»: le imprese, di piccola e media dimensione, di cui all'art. 4, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'art. 4, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 3/2015; j) «investitori terzi»: gli investitori qualificati, come individuati dall'art. 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni e integrazioni ovvero i business angels, indipendenti rispetto alla compagine dell'impresa oggetto di investimento; k) «business angels»: investitori informali privati che supportano la nascita e il primo stadio di sviluppo dei progetti imprenditoriali apportando sia capitale, sia capacita' gestionali. Ai fini di cui al presente decreto, tali soggetti devono essere dotati di competenze strategiche e gestionali e know-how maturati per un periodo non inferiore a due anni in imprese private; l) «equity»: il conferimento di capitale in un'impresa, quale corrispettivo di una quota del capitale di rischio dell'impresa anche attraverso la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi e strumenti rappresentativi di capitale (warrant); m) «quasi-equity»: un tipo di finanziamento che si colloca tra equity e debito e ha un rischio piu' elevato del debito di primo rango (senior) e un rischio inferiore rispetto al capitale primario (common equity), il cui rendimento per colui che lo detiene si basa principalmente sui profitti o sulle perdite dell'impresa destinataria e che non e' garantito in caso di cattivo andamento dell'impresa. Gli investimenti in quasi-equity possono essere strutturati come debito, non garantito e subordinato, compreso il debito mezzanino e in alcuni casi convertibile in equity o come capitale privilegiato (preferred equity) e possono altresi' assumere la forma di convertible note; l) «regolamento GBER»: il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, come modificato dai regolamenti della Commissione n. 1084/2017 del 14 giugno 2017 e n. 2020/972 del 2 luglio 2020, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato; m) «regolamento de minimis»: il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;