IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELLA CULTURA 
 
  Visto l'art. 1, della legge  30  dicembre  2020,  n.  178,  recante
«Bilancio di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario  2021  e
bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», che, al  comma  109,
istituisce, nello stato di previsione del  Ministero  dello  sviluppo
economico, il «Fondo per le piccole e medie  imprese  creative»,  con
una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli  anni  2021  e
2022; 
  Vista la disciplina delle modalita' di azione del  predetto  Fondo,
dettata dai successivi commi da 110 a 112, del medesimo art. 1  della
legge 30 dicembre 2020, n. 178 e, in particolare: 
    a) il comma 110, ai sensi del quale le  risorse  del  Fondo  sono
utilizzate per: a) promuovere nuova imprenditorialita' e lo  sviluppo
di imprese  del  settore  creativo,  attraverso  contributi  a  fondo
perduto, finanziamenti agevolati e loro combinazioni;  b)  promuovere
la collaborazione delle imprese del settore creativo con  le  imprese
di altri settori  produttivi,  in  particolare  quelli  tradizionali,
nonche' con le universita' e gli enti di  ricerca,  anche  attraverso
l'erogazione di contributi a fondo perduto in  forma  di  voucher  da
destinare all'acquisto di servizi prestati da imprese creative ovvero
per favorire processi di innovazione; c) sostenere la crescita  delle
imprese del settore anche  tramite  la  sottoscrizione  di  strumenti
finanziari  partecipativi,  a  beneficio  esclusivo  delle   start-up
innovative di cui all'art. 25 del decreto-legge 18 ottobre  2012,  n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,  n.
221, e delle piccole e medie imprese innovative di cui all'art. 4 del
decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, nei settori individuati in coerenza
con gli indirizzi strategici nazionali; d) consolidare e favorire  lo
sviluppo del sistema imprenditoriale del settore creativo  attraverso
attivita' di analisi, studio, promozione e valorizzazione; 
    b) il comma 111, che prevede che, nell'ambito degli interventi di
cui al comma 110, lettere a), c)  e  d),  al  fine  di  massimizzarne
l'efficacia e  l'aderenza  alle  caratteristiche  dei  territori,  e'
promossa la collaborazione con le regioni, anche prevedendo forme  di
cofinanziamento tra i rispettivi programmi in materia; 
    c) il comma 112, che detta la definizione di «settore  creativo»,
ai fini dei commi da 109 a 111; 
  Visto il comma 113 del medesimo art.  1  della  legge  30  dicembre
2020, n. 178, che prevede che con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, adottato di concerto con il  Ministro  per  i  beni  e  le
attivita' culturali e per il turismo, sono adottate  le  disposizioni
per l'attuazione dei commi da 109 a 112; 
  Visto il regolamento (UE) n. 651/2014  della  Commissione,  del  17
giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea
L 187 del 26 giugno  2014,  come  modificato  dai  regolamenti  della
Commissione n. 1084/2017 del 14 giugno  2017  e  n.  2020/972  del  2
luglio 2020, che dichiara alcune categorie di aiuti  compatibili  con
il mercato comune in  applicazione  degli  articoli  107  e  108  del
trattato (regolamento generale di esenzione per categoria); 
  Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della  Commissione,  del  18
dicembre  2013,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   dell'Unione
europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo  all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis»; 
  Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  123,  recante
«Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi  di  sostegno
pubblico alle imprese, a norma dell'art.  4,  comma  4,  lettera  c),
della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto  l'art.  19  del  decreto-legge  1°  luglio  2009,   n.   78,
convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102; 
  Visto l'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234  e  successive
modifiche e integrazioni, che prevede, tra l'altro, che, al  fine  di
garantire il rispetto dei divieti  di  cumulo  e  degli  obblighi  di
trasparenza e di  pubblicita'  previsti  dalla  normativa  europea  e
nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati
che concedono ovvero  gestiscono  i  predetti  aiuti  trasmettono  le
relative informazioni alla banca dati, istituita presso il  Ministero
dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 14, comma 2, della  legge
5 marzo 2001,  n.  57,  che  assume  la  denominazione  di  «Registro
nazionale degli aiuti di Stato»; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali 31  maggio  2017,  n.  115,
«Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del  Registro
nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della
legge  24  dicembre  2012,  n.   234   e   successive   modifiche   e
integrazioni»; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  recante  «Codice
dell'amministrazione digitale»; 
  Visto il  decreto  legislativo  8  giugno  2001,  n.  231,  recante
«Disciplina  della  responsabilita'  amministrativa   delle   persone
giuridiche, delle  societa'  e  delle  associazioni  anche  prive  di
personalita' giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre
2000, n. 300»; 
  Visto il decreto legislativo 6  settembre  2011,  n.  159,  recante
«Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,  nonche'
nuove disposizioni in materia di documentazione  antimafia,  a  norma
degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n. 445, recante il «Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; 
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi»; 
  Considerata, pertanto, la necessita' di dare attuazione  al  citato
art. 1, comma 113, della legge 30 dicembre 2020, n. 178; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto,  sono  adottate  le  seguenti
definizioni: 
    a) «legge»: la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante  «Bilancio
di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario  2021  e  bilancio
pluriennale per il triennio  2021-2023»,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 322 del 30 dicembre 2020; 
    b) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico; 
    c)  «Soggetto  gestore»:   l'Agenzia   per   l'attrazione   degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia. 
    d) «Fondo»: il Fondo a sostegno delle  piccole  e  medie  imprese
creative, istituito nello stato di previsione del Ministero dall'art.
1, comma 109, della legge; 
    e) «settore creativo»: il  settore  che  comprende  le  attivita'
dirette  allo  sviluppo,  alla  creazione,  alla   produzione,   alla
diffusione e alla conservazione dei beni e servizi che  costituiscono
espressioni culturali, artistiche o altre espressioni creative e,  in
particolare, quelle relative  all'architettura,  agli  archivi,  alle
biblioteche, ai musei,  all'artigianato  artistico,  all'audiovisivo,
compresi il cinema, la televisione e  i  contenuti  multimediali,  al
software,  ai  videogiochi,  al  patrimonio  culturale  materiale   e
immateriale, al design, ai festival, alla musica,  alla  letteratura,
alle arti dello  spettacolo,  all'editoria,  alla  radio,  alle  arti
visive, alla comunicazione e alla pubblicita'; 
    f) «impresa creativa»: l'impresa operante nel settore creativo la
cui  attivita',  come  risultante  dal  registro  delle  imprese,  e'
individuata da uno dei codici ATECO elencati all'allegato 1; 
    g) «progetti integrati»: due o piu'  programmi  di  investimento,
ciascuno presentato singolarmente dalle imprese proponenti ma in modo
coordinato con gli altri programmi facenti parte del progetto, per  i
quali sia individuata una prospettiva di collaborazione, derivante da
una  finalita'  di  sviluppo  comune,  complementare   o   altrimenti
connessa, in grado di generare vantaggi competitivi  per  le  imprese
proponenti in relazione all'attivita' oggetto dell'iniziativa; 
    h) «start-up innovative»: le imprese di cui all'art. 25, comma 2,
del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.   179,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,  iscritte  nella
sezione speciale del registro delle imprese di cui all'art. 25, comma
8, del medesimo decreto-legge n. 179/2012; 
    i) «PMI innovative»: le imprese, di piccola e  media  dimensione,
di cui all'art. 4, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n.  3,
convertito, con modificazioni, dalla legge  24  marzo  2015,  n.  33,
iscritte nella sezione speciale del registro  delle  imprese  di  cui
all'art. 4, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 3/2015; 
    j)  «investitori  terzi»:  gli  investitori   qualificati,   come
individuati dall'art. 100 del decreto legislativo 24  febbraio  1998,
n. 58 e successive modificazioni e  integrazioni  ovvero  i  business
angels, indipendenti rispetto alla compagine dell'impresa oggetto  di
investimento; 
    k)  «business  angels»:   investitori   informali   privati   che
supportano la nascita e il primo  stadio  di  sviluppo  dei  progetti
imprenditoriali apportando sia capitale, sia capacita' gestionali. Ai
fini di cui al presente decreto, tali soggetti devono  essere  dotati
di competenze strategiche e gestionali e  know-how  maturati  per  un
periodo non inferiore a due anni in imprese private; 
    l) «equity»: il conferimento di  capitale  in  un'impresa,  quale
corrispettivo di una quota del capitale di rischio dell'impresa anche
attraverso la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi  e
strumenti rappresentativi di capitale (warrant); 
    m) «quasi-equity»: un tipo di finanziamento che  si  colloca  tra
equity e debito e ha un rischio piu'  elevato  del  debito  di  primo
rango (senior) e un rischio inferiore rispetto al  capitale  primario
(common equity), il cui rendimento per colui che lo detiene  si  basa
principalmente sui profitti o sulle perdite dell'impresa destinataria
e che non e' garantito in caso di cattivo andamento dell'impresa. Gli
investimenti in quasi-equity possono essere strutturati come  debito,
non garantito e subordinato, compreso il debito mezzanino e in alcuni
casi convertibile in equity o come capitale  privilegiato  (preferred
equity) e possono altresi' assumere la forma di convertible note; 
    l) «regolamento GBER»: il  regolamento  (UE)  n.  651/2014  della
Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
dell'Unione europea L 187 del 26 giugno  2014,  come  modificato  dai
regolamenti della Commissione n. 1084/2017 del 14 giugno  2017  e  n.
2020/972 del 2 luglio 2020, che dichiara alcune  categorie  di  aiuti
compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli  107
e 108 del trattato; 
    m) «regolamento de minimis»: il  regolamento  (UE)  n.  1407/2013
della Commissione, del 18 dicembre  2013,  relativo  all'applicazione
degli articoli 107 e 108 del Trattato sul  funzionamento  dell'Unione
europea agli aiuti «de minimis»;