IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante «Delega al Governo  in
materia di federalismo fiscale, in  attuazione  dell'art.  119  della
Costituzione»; 
  Visto l'art. 1, comma 1, della citata legge n. 42 del 2009, secondo
il quale la predetta legge reca, tra le altre, disposizioni  volte  a
disciplinare l'istituzione e il funzionamento del  Fondo  perequativo
per i territori con minore capacita' fiscale per abitante; 
  Visto l'art. 2, comma 2, della legge n. 42 del 2009,  che  prevede,
alla lettera m), n. 2, il superamento graduale, per tutti  i  livelli
istituzionali, del  criterio  della  spesa  storica  a  favore  della
perequazione della capacita'  fiscale  per  le  funzioni  diverse  da
quelle  di  cui  all'art.  117,  secondo  comma,  lettera  p),  della
Costituzione; 
  Visto l'art. 11, comma 1, lettera c), della menzionata legge n.  42
del 2009, recante i  principi  e  criteri  direttivi  concernenti  il
finanziamento  delle  funzioni   di   comuni,   province   e   citta'
metropolitane, il quale prevede che  le  spese  per  le  funzioni  di
comuni,  province  e  citta'  metropolitane  relative  alle  funzioni
diverse da quelle di cui all'art. 117,  secondo  comma,  lettera  p),
della Costituzione, siano  finanziate,  tra  l'altro,  con  il  Fondo
perequativo basato sulla capacita' fiscale per abitante; 
  Visto l'art. 13, comma 1, della legge  n.  42  del  2009  il  quale
prevede, alla lettera e), che, ai fini dell'entita' e del riparto dei
Fondi perequativi per gli enti locali, per la standardizzazione delle
entrate devono  essere  presi  in  considerazione  i  tributi  propri
valutati ad aliquota standard; 
  Visto l'art. 13, comma 1, lettera f), della legge n. 42  del  2009,
che, nel  dettare  i  principi  e  i  criteri  direttivi  concernenti
l'entita' e il riparto dei Fondi perequativi  per  gli  enti  locali,
stabilisce che, per le spese relative  all'esercizio  delle  funzioni
diverse da quelle fondamentali, il Fondo perequativo per i  comuni  e
quello per le province e  le  citta'  metropolitane  sono  diretti  a
ridurre le differenze tra le capacita' fiscali; 
  Visto l'art. 17, comma 1, lettera a), della medesima  legge  n.  42
del  2009,  che  prevede,  con  riguardo  al  coordinamento  e   alla
disciplina fiscale dei diversi livelli di governo, che sia  garantita
la trasparenza  delle  diverse  capacita'  fiscali  e  delle  risorse
complessive per abitante prima e dopo la  perequazione,  in  modo  da
salvaguardare  il  principio  dell'ordine  della  graduatoria   delle
capacita'  fiscali  e   la   sua   eventuale   modifica   a   seguito
dell'evoluzione del quadro economico territoriale; 
  Visto l'art. 1, comma 380, lettera  b),  della  legge  24  dicembre
2012, n. 228,  che  ha  istituito,  nello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'interno, il Fondo di solidarieta' comunale; 
  Visto l'art. 1, comma 451, della legge 11 dicembre 2016, n. 232  il
quale prevede che  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, su proposta del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
previo parere tecnico della  Commissione  tecnica  per  i  fabbisogni
standard istituita ai sensi dell'art. 1, comma  29,  della  legge  28
dicembre 2015, n. 208, di  concerto  con  il  Ministro  dell'interno,
previo accordo da sancire  in  sede  di  Conferenza  Stato-citta'  ed
autonomie locali entro il 15 ottobre dell'anno precedente a quello di
riferimento e da emanare entro il 31 ottobre dell'anno  precedente  a
quello di riferimento, sono stabiliti i criteri di riparto del  Fondo
di solidarieta' comunale di cui al comma  449.  In  caso  di  mancato
accordo, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di  cui
al periodo precedente e', comunque,  emanato  entro  il  15  novembre
dell'anno precedente a quello di riferimento; 
  Visto l'art. 1, comma 449, lettera c) della legge n. 232  del  2016
in base al quale il Fondo di solidarieta' comunale e' destinato,  per
euro 1.885.643.345,70, eventualmente incrementati della quota di  cui
alla lettera b) dello stesso comma 449 non distribuita e della  quota
dell'imposta municipale propria di spettanza dei comuni connessa alla
regolazione dei  rapporti  finanziari,  ai  comuni  delle  regioni  a
statuto ordinario, di cui il 40 per cento per l'anno 2017 e il 45 per
cento per gli anni 2018 e 2019, da distribuire tra i predetti  comuni
sulla base della differenza tra le capacita' fiscali e  i  fabbisogni
standard  approvati  dalla  Commissione  tecnica  per  i   fabbisogni
standard entro il 30  settembre  dell'anno  precedente  a  quello  di
riferimento. La quota di cui al periodo  precedente  e'  incrementata
del 5 per cento annuo dall'anno 2020, sino a  raggiungere  il  valore
del 100 per cento a decorrere dall'anno 2030; 
  Visto l'art. 1, comma 449, lettera c) della legge n. 232  del  2016
il quale stabilisce che, ai fini della determinazione della  predetta
differenza la Commissione tecnica per i fabbisogni  standard  propone
la metodologia per  la  neutralizzazione  della  componente  rifiuti,
anche  attraverso  l'esclusione   della   predetta   componente   dai
fabbisogni e dalle capacita' fiscali standard.  Tale  metodologia  e'
recepita nel  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri
relativo al riparto del Fondo di solidarieta' comunale; 
  Visto l'art. 1, comma 449, lettera c) della legge n. 232  del  2016
laddove  stabilisce  che  l'ammontare  complessivo  della   capacita'
fiscale perequabile dei comuni delle regioni a statuto  ordinario  e'
determinata in misura pari al 50 per cento dell'ammontare complessivo
della capacita' fiscale da perequare sino all'anno 2019. A  decorrere
dall'anno 2020 la predetta quota e'  incrementata  del  5  per  cento
annuo, sino a raggiungere il valore del 100  per  cento  a  decorrere
dall'anno 2029. La restante quota, sino all'anno  2029,  e',  invece,
distribuita  assicurando   a   ciascun   comune   un   importo   pari
all'ammontare  algebrico  della  medesima  componente  del  Fondo  di
solidarieta'    comunale    dell'anno    precedente,    eventualmente
rettificata, variato in misura corrispondente alla  variazione  della
quota di Fondo non ripartita  secondo  i  criteri  di  cui  al  primo
periodo; 
  Considerato che sono assunti a riferimento  i  fabbisogni  standard
approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard  il  30
settembre 2021; 
  Visto l'art. 43, comma 5-quater, primo periodo,  del  decreto-legge
12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge
11 novembre 2014, n. 164, il quale dispone che le  metodologie  e  le
elaborazioni relative alla determinazione delle capacita' fiscali dei
comuni, delle province e delle citta' metropolitane sono definite dal
Dipartimento  delle  finanze  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze e  sottoposte  dallo  stesso  Dipartimento  alla  Commissione
tecnica  per  i  fabbisogni  standard,   anche   separatamente,   per
l'approvazione; in assenza di osservazioni, le  stesse  si  intendono
approvate decorsi quindici giorni dal loro ricevimento; 
  Visto l'art. 43, comma 5-quater, secondo periodo, del decreto-legge
n. 133 del 2014, con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, previa approvazione  da
parte della Commissione  tecnica  per  i  fabbisogni  standard,  sono
adottate, anche separatamente, la  nota  metodologica  relativa  alla
procedura di calcolo e la stima delle capacita' fiscali  per  singolo
comune delle regioni a statuto ordinario, di cui  all'art.  1,  comma
380-quater, della legge n. 228 del 2012; 
  Visto il medesimo art. 43, comma  5-quater,  secondo  periodo,  del
predetto decreto-legge n. 133 del 2014, in base al quale lo schema di
decreto  e'  trasmesso  alla  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
locali, per l'intesa; 
  Visto l'art. 43, comma 5-quater, secondo periodo, del decreto-legge
n. 133 del 2014, secondo cui, qualora ricorra la condizione di cui al
comma 3 dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281  -
vale a dire quando l'intesa espressamente prevista dalla legge non e'
raggiunta entro trenta giorni dalla  prima  seduta  della  Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali in cui l'oggetto e' posto all'ordine
del giorno - il decreto medesimo e' comunque inviato alle  Camere  ai
sensi del  quarto  periodo  dello  stesso  comma  5-quater  il  quale
stabilisce che lo schema di decreto con la  nota  metodologica  e  la
stima e' trasmesso  alle  Camere  dopo  la  conclusione  dell'intesa,
ovvero in caso di mancata intesa, perche' su di  esso  sia  espresso,
entro trenta giorni dalla  data  di  trasmissione,  il  parere  della
Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, di
cui all'art. 3 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e delle  Commissioni
parlamentari competenti per materia. Decorso  il  termine  di  trenta
giorni dalla data di trasmissione, il decreto  puo'  comunque  essere
adottato.  Il  Ministro,  se  non  intende  conformarsi   ai   pareri
parlamentari, trasmette alle Camere una relazione con cui  indica  le
ragioni per le quali non si e' conformato ai citati pareri; 
  Visto il medesimo art.  43,  comma  5-quater,  terzo  periodo,  del
decreto-legge n. 133 del 2014 in base al quale nel caso  di  adozione
delle sole capacita' fiscali, rideterminate al  fine  di  considerare
eventuali mutamenti normativi e di tenere progressivamente conto  del
tax gap nonche' della variabilita' dei dati assunti a riferimento, lo
schema  di  decreto  e'  inviato  alla  Conferenza  Stato-citta'   ed
autonomie locali per l'intesa. Qualora ricorra la condizione  di  cui
al citato comma 3 dell'art. 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997
- vale a dire quando l'intesa e' espressamente prevista  dalla  legge
non e'  raggiunta  entro  trenta  giorni  dalla  prima  seduta  della
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali in cui l'oggetto e' posto
all'ordine del giorno - il decreto medesimo e' comunque adottato; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  11
marzo 2015 recante l'«Adozione della nota metodologica relativa  alla
procedura di calcolo  e  della  stima  delle  capacita'  fiscali  per
singolo comune delle regioni  a  statuto  ordinario»  pubblicato  nel
Supplemento ordinario n. 13 della Gazzetta Ufficiale - Serie generale
- n. 68 del 23 marzo 2015; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  13
maggio 2016 concernente l'«Integrazione al decreto 11  marzo  2015  e
alla  nota  metodologica  relativa  alla  procedura  di   calcolo   e
aggiornamento della stima delle capacita' fiscali per singolo  comune
delle  regioni  a  statuto  ordinario»  pubblicato   nella   Gazzetta
Ufficiale 23 maggio 2016 - Serie generale - n. 119; 
  Visto il decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  2
novembre 2016 concernente l'«Adozione  della  stima  delle  capacita'
fiscali 2017 per singolo comune delle regioni  a  statuto  ordinario,
rideterminata tenendo conto dei mutamenti normativi intervenuti,  del
tax gap nonche' della variabilita' dei dati  assunti  a  riferimento»
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 novembre 2016 - Serie generale
- n. 267; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  16
novembre 2017 concernente l'adozione della nota metodologica relativa
alla procedura di calcolo e alla stima delle capacita'  fiscali  2018
per singolo comune delle regioni a statuto ordinario, pubblicato  nel
Supplemento ordinario n. 56 della Gazzetta Ufficiale - Serie generale
- n. 280 del 30 novembre 2017; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  30
ottobre 2018 recante l'adozione della stima della  capacita'  fiscale
2019 per singolo comune delle regioni a statuto ordinario, pubblicato
nel Supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale  del  16  novembre
2018, n. 267; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  31
dicembre 2020 recante l'adozione della stima della capacita'  fiscale
2021 per singolo comune delle regioni a statuto ordinario, pubblicato
nel Supplemento ordinario  n.  9  della  Gazzetta  Ufficiale  del  12
febbraio 2021, n. 36; 
  Ritenuto di  dover  procedere  all'adozione  delle  sole  capacita'
fiscali, rideterminate al fine di considerare i  mutamenti  normativi
intervenuti e la variabilita' dei dati assunti a riferimento ai sensi
del citato  terzo  periodo  del  comma  5-quater,  dell'art.  43  del
decreto-legge n. 133 del 2014, il quale non prevede  la  trasmissione
dello schema di decreto alle Camere dopo la conclusione dell'intesa; 
  Approvate dalla Commissione tecnica per i  fabbisogni  standard  in
data 11 ottobre 2021 le metodologie e le elaborazioni  relative  alla
determinazione delle capacita' fiscali dei comuni; 
  Sancita l'intesa in Conferenza Stato-citta' e autonomie  locali  ai
sensi dell'art. 43, comma 5-quater,  del  decreto-legge  n.  133  del
2014, nella seduta del 18 novembre 2021; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Adozione della  stima  delle  capacita'  fiscali  2022  rideterminata
  tenendo  conto  dei  mutamenti  normativi   intervenuti   e   della
  variabilita' dei dati assunti a riferimento. 
 
  1. Con il presente decreto viene adottata la stima delle  capacita'
fiscali per singolo comune rideterminata al  fine  di  considerare  i
mutamenti normativi intervenuti e la variabilita' dei dati assunti  a
riferimento delle singole componenti delle capacita' fiscali stesse. 
  2. Nell'allegato A, che fa parte integrante del  presente  decreto,
e' indicata la stima della capacita' fiscale per singolo comune delle
regioni  a  statuto  ordinario  e  nell'allegato  B,  che  fa   parte
integrante del  presente  decreto,  e'  contenuta  la  relativa  nota
tecnica. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana. 
    Roma, 16 dicembre 2021 
 
                                                  Il Ministro: Franco