IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
della protezione civile
Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio
2018, n. 1;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2019,
con la quale e' stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di
emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici
verificatisi a partire dal giorno 12 novembre 2019 nel territorio del
Comune di Venezia;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 13 febbraio 2020,
con cui e' stato integrato lo stanziamento di risorse di cui all'art.
1, comma 3, della predetta delibera del Consiglio dei ministri del 14
novembre 2019;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 6 novembre 2020,
con cui il predetto stato di emergenza e' stato prorogato di
ulteriori dodici mesi;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2021
con cui il Commissario delegato di cui all'ordinanza del Capo
Dipartimento della protezione civile del 16 novembre 2019, n. 616 e'
stato autorizzato ad utilizzare le risorse finanziarie disponibili
non programmate e non utilizzate, stanziate con le citate delibere
del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2019 e del 13 febbraio
2020, per gli interventi di cui alla lettera d) del comma 2 dell'art.
25 del citato decreto legislativo n. 1 del 2018;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 616 del 16 novembre 2019 recante: «Disposizioni urgenti di
protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi
meteorologici verificatisi a partire dal giorno 12 novembre 2019 nel
territorio del Comune di Venezia»;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 807 del 9 novembre 2021 recante: «Ulteriori disposizioni urgenti
di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi
meteorologici che, partire dal mese di settembre 2019, hanno
interessato il territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata,
Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio,
Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Veneto ed il
territorio del Comune di Venezia» con la quale, tra l'altro, il
Commissario delegato - Sindaco di Venezia nominato con la citata
ordinanza n. 616 del 16 novembre 2019 e' stato autorizzato ad
utilizzare le risorse finanziarie del Fondo di solidarieta'
dell'Unione europea gia' trasferite a seguito della decisione (UE) n.
C/2020/6272 del 9 settembre 2020 nella misura di euro 51.610.110,00,
per l'attuazione degli interventi necessari per consentire il
superamento della situazione di emergenza di cui trattasi, ivi
compresi quelli di cui all'art. 25, comma 2, lettera d) del citato
decreto legislativo n. 1/2018;
Ravvisata la necessita' di assicurare il completamento, senza
soluzioni di continuita', degli interventi finalizzati al superamento
del contesto critico in rassegna, anche in un contesto di necessaria
prevenzione da possibili situazioni di pericolo per la pubblica e
privata incolumita';
Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza ai sensi degli
articoli 26 e 27, comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.
1, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle
attivita' e degli interventi ancora non ultimati;
Acquisita l'intesa della Regione Veneto con nota del 23 dicembre
2021;
Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;
Dispone:
Art. 1
1. Il Comune di Venezia e' individuato quale Amministrazione
competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio delle
funzioni del Commissario delegato di cui all'ordinanza del Capo
Dipartimento della protezione civile del 16 novembre 2019, n. 616,
nel coordinamento degli interventi, conseguenti agli eventi
richiamati in premessa, pianificati e approvati e non ancora
ultimati.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, il sindaco del Comune di
Venezia e' individuato quale soggetto responsabile delle iniziative
finalizzate al completamento degli interventi integralmente
finanziati e contenuti nei piani degli interventi di cui all'art. 1
della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione
civile n. 616/2019 e nelle eventuali rimodulazioni degli stessi, gia'
formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza.
Il predetto soggetto provvede, altresi', alla ricognizione ed
all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti,
ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai
soggetti ordinariamente competenti. Il soggetto responsabile e'
autorizzato, per ulteriori sei mesi, ferma in ogni caso
l'inderogabilita' dei vincoli di finanza pubblica, ad avvalersi delle
disposizioni derogatorie in materia di affidamento di lavori pubblici
e di acquisizione di beni e servizi nonche' per la riduzione di
termini analiticamente individuati specificatamente nell'art. 4 della
citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n.
616/2019 e successive modifiche e integrazioni.
3. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente
provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il
Commissario delegato di cui all'art. 1, comma 1, della citata
ordinanza n. 616/2019 provvede ad inviare al Dipartimento della
protezione civile, una relazione sulle attivita' svolte contenente
l'elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi conclusi e
delle attivita' ancora in corso con relativo quadro economico.
4. Il soggetto responsabile di cui al comma 2, che opera a titolo
gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui alla presente
ordinanza si avvale delle strutture organizzative del Comune di
Venezia, nonche' della collaborazione degli enti territoriali e non
territoriali e delle amministrazioni centrali e periferiche dello
Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell'ambito
delle risorse gia' disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di
ciascuna Amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica.
5. AI fine di consentire il completamento degli interventi di cui
al comma 2 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi
connessi, il predetto soggetto responsabile utilizza le risorse
disponibili sulla contabilita' speciale n. 6163, aperta ai sensi
della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione
civile n. 616/2019, che viene al medesimo intestata fino al 14
novembre 2023. Le eventuali somme giacenti sulla predetta
contabilita' speciale, non attribuite a interventi gia' pianificati e
approvati, vengono restituite con le modalita' di cui al comma 9.
6. Il soggetto responsabile puo' disporre la revoca di interventi
non aggiudicati entro sei mesi dalla scadenza dello stato di
emergenza, le cui somme possono essere destinate al finanziamento di
nuovi interventi strettamente connessi al superamento dell'emergenza
di che trattasi da sottoporre all'approvazione del Dipartimento della
protezione civile.
7. Entro i termini temporali di operativita' della contabilita'
speciale di cui al comma 5, qualora a seguito del compimento degli
interventi di cui al comma 2 ed al comma 6, residuino delle risorse,
il soggetto responsabile puo' sottoporre all'approvazione del
Dipartimento della protezione civile delle rimodulazioni dei relativi
piani degli interventi, nei quali possono essere inseriti nuovi
interventi strettamente connessi agli eventi emergenziali in
trattazione.
8. Alla scadenza del termine di durata della predetta contabilita'
speciale il soggetto responsabile di cui al comma 2 provvede alla
chiusura della medesima e al trasferimento delle eventuali risorse
residue con le modalita' di cui al comma 9.
9. Le risorse finanziarie residue presenti sulla contabilita'
speciale, alla data di chiusura della medesima, ove attribuite a
interventi non ancora ultimati, ricompresi in piani approvati dal
Dipartimento della protezione civile, sono trasferite al bilancio del
Comune di Venezia che provvede, anche avvalendosi dei soggetti di cui
al comma 4, nei modi ivi indicati, al completamento degli stessi.
Eventuali somme residue rinvenenti al completamento di detti
interventi, nonche' le eventuali ulteriori risorse giacenti sulla
contabilita' speciale all'atto della chiusura della medesima, sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva
riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali, ad eccezione di
quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate
al bilancio delle amministrazioni di provenienza.
10. Non e' consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al
comma 5 per la realizzazione di interventi diversi da quelli
contenuti nei piani approvati dal Dipartimento della protezione
civile.
11. Il soggetto responsabile di cui al comma 2 e' tenuto a
relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza
semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al
presente provvedimento, ivi compresi quelli di cui al comma 9,
realizzati dopo la chiusura della predetta contabilita' speciale. Il
medesimo soggetto responsabile, inoltre, alla chiusura della citata
contabilita' speciale, fornisce al Dipartimento della protezione
civile una relazione delle attivita' svolte.
12. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art.
27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018.
13. Alla prosecuzione degli interventi finanziati con le risorse
del Fondo di solidarieta' dell'Unione europea di cui all'ordinanza
del Capo del Dipartimento n. 807/2021 si provvede secondo le
modalita' stabilite dal presente articolo, fatti salvi i termini di
utilizzo e gli obblighi e modalita' di rendicontazione previsti dalle
disposizioni che regolano l'impiego del predetto Fondo.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 24 gennaio 2022
Il Capo del Dipartimento: Curcio