IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto  legislativo  2  gennaio
2018, n. 1; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 29 dicembre  2021,
con la quale e' stato  dichiarato,  per  dodici  mesi,  lo  stato  di
emergenza  in  conseguenza  degli  eccezionali  eventi  meteorologici
verificatisi nei giorni 5 ottobre 2021, dal 13 al  14  ottobre  2021,
dal 22 al 26 ottobre 2021, dal 28 al 31 ottobre 2021 e dall'8  al  17
novembre  2021,  nel  territorio  delle  Province  di  Agrigento,  di
Catania, di Enna, di Messina, di Palermo, di Ragusa, di Siracusa e di
Trapani; 
  Considerato che detti eventi calamitosi hanno determinato movimenti
franosi, esondazioni di corsi d'acqua  con  conseguenti  allagamenti,
danneggiamenti alle infrastrutture  viarie,  ad  edifici  pubblici  e
privati, alle opere di difesa idraulica, nonche' danni alle attivita'
agricole e produttive; 
  Ravvisata  la  necessita'  di  disporre  l'attuazione   dei   primi
interventi  urgenti  finalizzati  a   fronteggiare   l'emergenza   in
rassegna; 
  Atteso che la situazione emergenziale  in  atto,  per  i  caratteri
d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensi'
richiede l'utilizzo di poteri straordinari  in  deroga  alla  vigente
normativa; 
  Acquisita l'intesa della Regione Siciliana con nota del 21  gennaio
2022; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
                       Piano degli interventi 
 
  1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dagli  eventi  calamitosi
di cui in premessa, il Presidente della Regione Siciliana e' nominato
Commissario delegato. 
  2.  Per  l'espletamento  delle  attivita'  di  cui  alla   presente
ordinanza, il Commissario delegato, che opera a titolo gratuito, puo'
avvalersi delle strutture e degli  uffici  regionali,  provinciali  e
comunali, oltre che  delle  amministrazioni  centrali  e  periferiche
dello Stato, nonche' individuare  soggetti  attuatori,  ivi  comprese
societa' in house o partecipate dagli enti territoriali  interessati,
che agiscono sulla  base  di  specifiche  direttive,  senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  3. Il Commissario delegato predispone,  nel  limite  delle  risorse
disponibili  di  cui  all'art.   9,   entro   trenta   giorni   dalla
pubblicazione della presente ordinanza,  un  piano  degli  interventi
urgenti da sottoporre  all'approvazione  del  Capo  del  Dipartimento
della  protezione  civile.  Tale  piano  contiene  le  misure  e  gli
interventi, anche realizzati con procedure di somma urgenza, volti: 
    a) al soccorso ed  all'assistenza  alla  popolazione  interessata
dagli eventi, ivi comprese le misure di cui all'art.  2,  oltre  alla
rimozione delle situazioni di pericolo  per  la  pubblica  e  privata
incolumita'; 
    b) al ripristino della funzionalita' dei servizi pubblici e delle
infrastrutture di reti strategiche, alle attivita'  di  gestione  dei
rifiuti, delle macerie, del  materiale  vegetale,  alluvionale  delle
terre  e  rocce  da  scavo  prodotti  dagli  eventi,   nonche'   alla
realizzazione  delle  misure  volte  a   garantire   la   continuita'
amministrativa nel territorio interessato, anche mediante  interventi
di natura temporanea. 
  4. Il piano di cui al comma 3 deve contenere la descrizione tecnica
di  ciascuna  misura  con  la   relativa   durata   e   l'indicazione
dell'oggetto della criticita', l'indicazione delle singole  stime  di
costo. Ove previsto dalle vigenti disposizioni in materia,  anche  in
relazione a quanto disposto dall'art. 41 del decreto-legge 16  luglio
2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11  settembre
2020, n. 120, i CUP  degli  interventi  devono  essere  acquisiti  ed
inseriti  nel  piano  anche  successivamente   all'approvazione   del
medesimo purche' nel termine di quindici giorni  dall'approvazione  e
comunque  prima  dell'autorizzazione  del  Commissario  delegato   al
soggetto  attuatore  ai  fini  della  realizzazione  dello  specifico
intervento. 
  5. Il predetto piano, articolato anche  per  stralci,  puo'  essere
successivamente rimodulato ed integrato, nei limiti delle risorse  di
cui all'art. 9,  nonche'  delle  ulteriori  risorse  finanziarie  che
potranno essere rese disponibili anche ai sensi  di  quanto  previsto
dall'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.  1,
ivi comprese quelle che saranno rese disponibili per  gli  interventi
di cui alle lettere c) e d)  dell'art.  25,  comma  2,  del  medesimo
decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Il  piano  rimodulato  deve
essere  sottoposto  alla  preventiva  approvazione   del   Capo   del
Dipartimento  della  protezione  civile  entro  trenta  giorni  dalla
pubblicazione  della  delibera  del   Consiglio   dei   ministri   di
stanziamento  di  ulteriori  risorse,  ovvero   dalla   pubblicazione
dell'ordinanza  di  cui   all'art.   9,   comma   4,   del   presente
provvedimento. 
  6. Eventuali somme residue o non  programmate,  rispetto  a  quelle
rese disponibili con le delibere del Consiglio dei ministri di cui ai
commi 1 e 2 dell'art. 24, del decreto  legislativo  n.  1  del  2018,
possono essere utilizzate per ulteriori fabbisogni anche di tipologia
differente rispetto a quella per cui  sono  state  stanziate,  previa
rimodulazione   del   piano   degli    interventi    da    sottoporre
all'approvazione del Capo del  Dipartimento,  corredata  di  motivata
richiesta del  Commissario  delegato  che  attesti  altresi'  la  non
sussistenza di  ulteriori  necessita'  per  la  tipologia  di  misura
originaria. 
  7. Le proposte di rimodulazione di cui ai commi 5 e 6 devono essere
corredate di relazione resa ai sensi dell'art. 11, comma  1,  secondo
la tempistica ivi prevista. 
  8. Le risorse finanziarie sono erogate ai soggetti di cui al  comma
2 previo rendiconto delle spese sostenute mediante  presentazione  di
documentazione comprovante la spesa sostenuta ed  attestazione  della
sussistenza del nesso di causalita' con lo  stato  di  emergenza.  Su
richiesta  motivata  dei  soggetti  attuatori  degli  interventi,  il
Commissario delegato puo' erogare anticipazioni volte a consentire il
pronto avvio degli interventi. 
  9. Gli interventi di cui alla presente  ordinanza  sono  dichiarati
urgenti, indifferibili  e  di  pubblica  utilita'  ed,  ove  occorra,
costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti. 
  10. Al fine di garantire l'espletamento  degli  interventi  di  cui
alla presente ordinanza, il Commissario delegato,  anche  avvalendosi
dei soggetti attuatori, provvede, per le occupazioni d'urgenza e  per
le  eventuali   espropriazioni   delle   aree   occorrenti   per   la
realizzazione  degli  interventi,  alla  redazione  dello  stato   di
consistenza e del verbale di immissione del possesso dei suoli  anche
con la sola presenza di due testimoni, una volta emesso il decreto di
occupazione d'urgenza e prescindendo da ogni altro adempimento.