L'AUTORITA' PER LE GARANZIE 
                         NELLE COMUNICAZIONI 
 
  Nella riunione di Consiglio del 18 novembre 2021; 
  Vista la legge 14 dicembre 1995, n.  481,  recante  «Norme  per  la
concorrenza e  la  regolazione  dei  servizi  di  pubblica  utilita'.
Istituzione delle Autorita' di regolazione dei  servizi  di  pubblica
utilita'» e, in particolare, l'art. 2, comma 38, lettera b); 
  Vista la  legge  31  luglio  1997,  n.  249,  recante  «Istituzione
dell'Autorita' per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme  sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», come  modificata,
da ultimo, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, comma 515; 
  Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2006)» e, in particolare, l'art. 1, comma  65,  ai  sensi
del quale «[a] decorrere dall'anno 2007  le  spese  di  funzionamento
[...] dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni  [...]  sono
finanziate dal mercato di competenza, per la  parte  non  coperta  da
finanziamento a carico del bilancio dello  Stato,  secondo  modalita'
previste  dalla  normativa  vigente  ed  entita'   di   contribuzione
determinate con propria  deliberazione  da  ciascuna  Autorita',  nel
rispetto dei limiti massimi previsti per legge, versate  direttamente
alle medesime Autorita'» nonche' il successivo comma 66, secondo  cui
l'Autorita' ha il potere di adottare le  variazioni  della  misura  e
delle modalita' della contribuzione «nel limite  massimo  del  2  per
mille dei ricavi risultanti dal  bilancio  approvato  precedentemente
alla adozione della delibera»; 
  Vista  la  direttiva  2018/1972  del  Parlamento  europeo   e   del
Consiglio, dell'11 dicembre 2018 che  istituisce  il  Codice  europeo
delle comunicazioni elettroniche  (di  seguito  Codice  europeo)  che
abroga le direttive 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE  e  2002/22/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio; 
  Visto il decreto  legislativo  1°  agosto  2003,  n.  259,  recante
«Codice delle comunicazioni elettroniche» (di seguito Codice); 
  Visto l'art. 1, comma 1, lettera g) del Codice, ai sensi del  quale
«per "autorizzazione generale" si intende  il  regime  giuridico  che
disciplina la  fornitura  di  reti  o  di  servizi  di  comunicazione
elettronica, anche ad uso privato, ed i relativi  obblighi  specifici
per il settore applicabili a tutti i  tipi  o  a  tipi  specifici  di
servizi e di reti  di  comunicazione  elettronica,  conformemente  al
Codice»; 
  Viste le disposizioni di cui all'art. 34, commi 2-bis e  2-ter  del
Codice, introdotte con la legge  29  luglio  2015,  n.  115,  recante
«Disposizioni   per   l'adempimento    degli    obblighi    derivanti
dall'appartenenza dell'Italia  all'Unione  europea  -  Legge  europea
2014», secondo cui: 
    «per  la  copertura  dei  costi  amministrativi  complessivamente
sostenuti  per  l'esercizio  delle  funzioni   di   regolazione,   di
vigilanza,  di  composizione  delle  controversie   e   sanzionatorie
attribuite dalla legge all'Autorita' nelle materie di cui al comma 1,
la misura dei diritti amministrativi di cui al medesimo  comma  1  e'
determinata ai sensi dell'art. 1, commi  65  e  66,  della  legge  23
dicembre 2005, n.  266,  in  proporzione  ai  ricavi  maturati  dalle
imprese nelle attivita' oggetto dell'autorizzazione generale o  della
concessione di diritti d'uso» (comma 2-bis); 
    «Il Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle
finanze, e l'Autorita' pubblicano annualmente i costi  amministrativi
sostenuti per le attivita' di cui al comma 1 e l'importo  complessivo
dei diritti riscossi ai sensi, rispettivamente, dei commi 2 e  2-bis.
In base alle eventuali differenze tra l'importo totale dei diritti  e
i  costi  amministrativi,  vengono  apportate  opportune  rettifiche»
(comma 2-ter); 
  Considerato che la Corte di giustizia europea (CGUE), con ordinanza
del 29 aprile 2020, resa sul secondo  rinvio  pregiudiziale  disposto
dal Consiglio di Stato in materia (causa C-399/19), ha  chiarito  che
possono  essere  coperti,  ai  sensi  dell'art.  12  della  direttiva
2002/20/CE,  oggi  art.  16  della  direttiva  2018/1972,  «i   costi
amministrativi complessivi relativi alle tre categorie  di  attivita'
di cui a detta disposizione, vale a dire: 
    in  primo  luogo,  le  attivita'   di   gestione,   controllo   e
applicazione del regime di autorizzazione generale ai sensi dell'art.
3 della direttiva autorizzazioni, il quale  comprende  le  condizioni
che   possono   corredare    l'autorizzazione    generale    elencate
all'allegato, parte A, di tale direttiva; 
    in  secondo  luogo,  le  attivita'  di  gestione,   controllo   e
applicazione dei diritti d'uso di radiofrequenze e di numeri  di  cui
all'art. 5 della direttiva  autorizzazioni  e  delle  condizioni  che
possono corredare tali diritti, elencate all'allegato, parti B  e  C,
di tale direttiva; 
    in  terzo  luogo,  le  attivita'   di   gestione,   controllo   e
applicazione degli obblighi specifici di cui all'art. 6, paragrafo 2,
della direttiva autorizzazioni,  che  comprendono  gli  obblighi  che
possono  essere  imposti  ai  fornitori  di  reti  e  di  servizi  di
comunicazione elettronica ai sensi dell'art. 5, paragrafi 1  e  2,  e
degli articoli 6 e 8 della direttiva accesso o in forza dell'art.  17
della direttiva servizio universale, nonche' gli obblighi che possono
essere imposti ai fornitori designati per la fornitura di un servizio
universale conformemente a quest'ultima direttiva. 
    Possono  essere  inclusi  nei  costi  amministrativi  complessivi
relativi a tali tre categorie di attivita' i  costi  di  cooperazione
internazionale, di armonizzazione e di standardizzazione, di  analisi
di mercato, di sorveglianza del  rispetto  delle  disposizioni  e  di
altri controlli di mercato, nonche' di preparazione e di applicazione
del diritto derivato  e  delle  decisioni  amministrative,  quali  le
decisioni in materia di accesso e interconnessione» (cfr. par.  39  e
40); 
  Ritenuto che, con l'ordinanza in  parola,  la  CGUE  ha  pienamente
confermato  la  correttezza  dell'operato  dell'Autorita'   sia   con
riferimento all'individuazione del perimetro dei  costi  finanziabili
sia alle modalita' di rendicontazione e rettifica dei costi; 
  Tenuto conto, con specifico riferimento alla  base  imponibile,  di
quanto  esplicitato  dallo  stesso  legislatore  europeo  prima   nel
considerato  31  della  direttiva  2002/20/CE,  oggi   trasposto   al
considerando 54 della direttiva  2018/1972  a  mente  del  quale:  «I
sistemi  di  diritti  amministrativi  non  dovrebbero  distorcere  la
concorrenza o creare ostacoli per l'ingresso sul mercato. Un  sistema
di autorizzazioni  generali  rende  impossibile  attribuire  costi  e
quindi  diritti  amministrativi  a  singole  imprese,  fuorche'   per
concedere i diritti d'uso delle risorse di numerazione, dello spettro
radio e  dei  diritti  di  installare  strutture.  Qualsiasi  diritto
amministrativo applicabile dovrebbe essere in linea con i principi di
un sistema di autorizzazione  generale.  Un  esempio  di  alternativa
leale, semplice e trasparente per il criterio di attribuzione di tali
diritti potrebbe essere una ripartizione collegata al fatturato.»; 
  Considerato che la Corte di giustizia, nella sentenza del 21 luglio
2011, telefonica (causa C-284/10), ha chiarito  che  un  criterio  di
contribuzione  basato   sui   «ricavi   lordi»   appare   «obiettivo,
trasparente e non  discriminatorio»  e,  oltretutto,  «non  privo  di
relazione con i costi sostenuti dall'Autorita' nazionale competente»; 
  Rilevato che l'art. 1, comma 66, della legge n. 266/2005  e  l'art.
34, comma 2-bis, del Codice, in  stretta  aderenza  con  il  predetto
considerato  54  della  direttiva  2018/1972,  individuano  la   base
imponibile nei ricavi (e non  negli  utili)  maturati  nell'attivita'
oggetto  di   autorizzazione   generale,   escludendo,   dunque,   la
deducibilita' dalla suddetta base imponibile di  qualunque  tipologia
di costo sostenuto dagli operatori; cio' anche in coerenza con quanto
affermato  dalle  Sezioni  unite  della  Corte  di   cassazione   con
l'ordinanza del 30 luglio 2021, n. 21961, con la quale la fattispecie
impositiva in esame e' stata qualificata come tributo; 
  Tenuto conto che l'Autorita', ai sensi dei predetti commi 65  e  66
dell'art. 1 della legge n. 266/2005,  e'  chiamata  a  definire,  con
propri atti esecutivi, esclusivamente il fabbisogno da finanziare  e,
conseguentemente, l'aliquota contributiva senza facolta' di  ampliare
o restringere la base imponibile, quale  elemento  della  fattispecie
impositiva definita  dalla  norma  di  rango  primario,  che  risulta
essere, dunque, attivita' vincolata e non discrezionale; 
  Rilevato che il Consiglio di Stato con  le  piu'  recenti  pronunce
dell'11 ottobre 2021, n. 6768, n. 6769, n. 6771, n. 6772, n. 6774, n.
6775, n. 6776 e n. 6777 ha prescritto all'Autorita'  di  motivare  la
delibera impositiva che definisce l'aliquota contributiva dei diritti
amministrativi di cui all'art. 34 del Codice in modo  analitico  «con
specifico  riferimento  ai  veri   elementi   che   "atomisticamente"
contribuiscono a  formare  le  voci  del  contributo  richiesto  agli
operatori,  tenuto  anche  conto  del  fatto  che  detto  difetto  di
motivazione espone al conseguente rischio  di  duplice  contribuzione
(con specifico riferimento ai c.d. ricavi riversati):  sia  da  parte
dell'operatore che presta il servizio all'utente finale e al contempo
paga il servizio di interconnessione/raccolta/terminazione (...)  sia
da parte del terzo operatore cui le quote sono riversate a titolo  di
corrispettivo e  per  il  quale  rappresentano  un  ricavo  parimenti
sottoponibile  a  contributo»  (cosi':   Consiglio   di   Stato,   n.
6777/2021); 
  Visto l'art. 67 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 600, recante «Disposizioni comuni  in  materia  di
accertamento delle imposte sui redditi», il  quale  prevede  che  «La
stessa imposta non puo' essere applicata  piu'  volte  in  dipendenza
dello stesso presupposto, neppure nei confronti di soggetti diversi»; 
  Considerato che, secondo il consolidato orientamento della Corte di
cassazione, la doppia imposizione sussiste esclusivamente allorquando
si assoggetti «a  tassazione  il  medesimo  presupposto,  non  quando
l'imposta venga chiesta in pagamento a fronte di due diversi titoli a
due soggetti diversi» (cosi' Cassazione, sentenza 30 ottobre 2018, n.
27625) e che la violazione di tale divieto «non si verifica  in  caso
di duplicita' meramente economica di prelievo sullo  stesso  reddito»
(cosi' Cassazione, sentenza 29 maggio 2018, n. 13503); 
  Ritenuto, conseguentemente,  che  la  tassazione  del  cespite  dei
ricavi da  vendita  all'ingrosso,  c.d.  ricavi  riversati  o  ricavi
wholesale, non coincide con la tassazione del cespite dei  ricavi  da
vendita al  dettaglio,  e  che,  altresi',  i  soggetti  tenuti  alla
contribuzione sulle due diverse tipologie di ricavi  da  vendita  non
coincidono; 
  Rilevato che, ai sensi dell'art. 2425 del codice civile, nella voce
A1 del conto economico vengono  inseriti  tutti  i  ricavi  derivanti
dall'attivita' caratteristica dell'impresa che, nel caso dei  bilanci
degli  operatori  di  comunicazione   elettronica,   corrisponde   al
complesso delle attivita' svolte dall'operatore  in  quanto  soggetto
autorizzato; 
  Tenuto conto, altresi', che l'Autorita' svolge competenze  riferite
anche ai mercati dei media (radio-televisione, editoria, pubblicita',
etc.), dei servizi postali, dei servizi di intermediazione on-line  e
dei motori di ricerca on-line finanziati, ai sensi  dei  commi  65  e
66-bis, dell'art. 1,  della  legge  n.  266/2005,  dai  soggetti  ivi
operanti; 
  Rilevato che alla copertura dei costi derivanti  dallo  svolgimento
delle competenze attribuite  all'Autorita'  negli  altri  settori  si
provvede con separati provvedimenti; 
  Vista la delibera  n.  223/12/CONS  del  27  aprile  2012,  recante
«Regolamento  concernente   l'organizzazione   e   il   funzionamento
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni»  come  da  ultimo
modificata dalla delibera n. 238/21/CONS; 
  Vista  la  delibera  n.  17/98  del   16   giugno   1998,   recante
«Approvazione dei  regolamenti  concernenti  l'organizzazione  ed  il
funzionamento, la  gestione  amministrativa  e  la  contabilita',  il
trattamento giuridico ed economico del  personale  dell'Autorita'»  e
successive modificazioni ed integrazioni; 
  Vista la delibera  n.  261/21/CONS  del  29  luglio  2021,  recante
«Attuazione della nuova organizzazione dell'Autorita': individuazione
degli uffici di secondo livello»; 
  Visto  il  «Rendiconto  ex  art.  34,  comma  2-ter,  del   decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 2003 -  Anno  2020»  (di  seguito,  il
Rendiconto 2020), adottato con delibera n. 228/21/CONS del 15  luglio
2021; 
  Considerato che i costi amministrativi complessivi che l'Autorita',
per l'anno 2022, dovra' finanziare con il contributo degli  operatori
di comunicazione  elettronica  per  sostenere  le  attivita'  di  cui
all'art. 34 del Codice e' pari a 41,344 milioni di euro; 
  Considerato che con riferimento alle  tre  categorie  di  attivita'
identificate dalla CGUE con la citata ordinanza del 29  aprile  2020,
il fabbisogno complessivo di cui all'art. 34  del  Codice,  e'  cosi'
ripartito: 
    A. circa il 40% del fabbisogno complessivo per  la  gestione,  il
controllo e l'applicazione del regime di autorizzazione generale, con
particolare riguardo alla tutela dei consumatori ed utenti atteso che
a tale ambito di attivita' sono associati i costi  sostenuti  per  le
attivita' svolte dalla Direzione tutela  dei  consumatori  -  Ufficio
servizio universale, trasparenza e regolamentazione;  Ufficio  per  i
diritti degli utenti di reti  e  servizi  di  comunicazione;  Ufficio
garanzie e tutele - competenti, tra l'altro, a: curare i procedimenti
e svolgere le attivita' di regolamentazione e vigilanza in materia di
servizio   universale   offerto   dal   soggetto   designato   e   di
accessibilita' e non discriminazione  dei  servizi  di  comunicazione
elettronica agli utenti finali disabili;  predisporre  indicatori  di
performance e criteri  quantitativi  per  il  confronto  e  l'analisi
d'impatto  delle  condizioni  di  offerta  di  servizi   all'ingrosso
regolamentati e le prestazioni tecniche e qualitative ai  consumatori
finali; definire misure funzionali alla trasparenza  dei  prezzi,  il
dettaglio nella fatturazione, la comparabilita' delle  offerte  e  la
pubblicazione  delle   informazioni,   verificandone   il   rispetto;
verificare la qualita'  dei  servizi  e  a  promuovere  strumenti  di
trasparenza e  informazione  sulle  prestazioni  e  la  qualita'  dei
servizi  (carte  dei  servizi,   codici   di   autoregolamentazione);
verificare il rispetto delle condizioni di offerta dei  servizi  alle
misure di armonizzazione al regolamento UE in materia di  roaming  al
dettaglio e net neutrality; curare i rapporti con le associazioni dei
consumatori e delle imprese di servizi di comunicazione  elettronica;
curare i procedimenti e le attivita' necessarie  per  la  definizione
delle controversie tra utenti e operatori nei mercati dei servizi  di
comunicazione elettroniche; vigila sulla corretta applicazione  della
regolamentazione  definita  dall'Autorita'  in  tema  di  tutela  dei
consumatori ed utenti;  gestire  le  segnalazioni  degli  utenti  nei
confronti   degli   operatori    di    comunicazioni    elettroniche;
partecipazione alle attivita' di vigilanza e sanzionatoria in  ordine
al rispetto delle disposizioni normative  e  regolamentari  a  tutela
degli utenti di servizi di comunicazioni elettroniche, anche  tramite
verifiche e attivita' ispettive, presso le sedi delle imprese. 
    In tale ambito  rientrano  altresi'  i  costi  sostenuti  per  le
attivita' svolte dall'Ufficio Corecom  e  coordinamento  ispettivo  e
dall'Ufficio gestione contact center e relazioni con il pubblico  del
Segretariato generale incaricati di assicurare il coordinamento delle
attivita' ispettive; collaborare alla gestione  dei  rapporti  con  i
nuclei della Guardia di finanza  e  della  Polizia  postale  e  delle
telecomunicazioni, nonche' curare i rapporti con i Comitati regionali
delle comunicazioni svolgendo tutte le attivita'  necessarie  per  la
verifica  del  rispetto  dell'accordo   quadro   e   delle   connesse
convenzioni e verificando l'efficacia e  l'efficienza  dell'esercizio
delle funzioni ad essi delegate; assicurare l'informazione ai singoli
cittadini, utenti e consumatori, alle amministrazioni pubbliche, alle
imprese o associazioni nelle materie  di  competenza  dell'Autorita',
con particolare riguardo alla informazione sugli strumenti di  tutela
attivabili dai  consumatori;  promuovere  l'adozione  di  azioni  che
facilitano  l'utilizzazione  degli  strumenti  e   dei   servizi   di
risoluzione delle controversie; 
    B. circa il 16% del fabbisogno complessivo per  le  attivita'  di
gestione,   controllo   e   applicazione   dei   diritti   d'uso   di
radiofrequenze e di numeri, atteso che a  tale  ambito  di  attivita'
sono associati i costi per l'Ufficio radio  spettro  della  Direzione
reti e servizi di comunicazioni elettroniche, competente  a  svolgere
le attivita': di analisi  dell'evoluzione  delle  norme  tecniche  in
materia di radio spettro,  partecipando  all'attivita'  dei  relativi
organismi  di  regolazione   e   standardizzazione;   relative   alla
assegnazione e gestione  delle  frequenze,  seguendone  l'evoluzione,
l'aggiornamento e assicurandone la  conformita'  e  coerenza  con  la
normativa europea; istruire i pareri in materia di  radio  spettro  e
della disciplina relativa ai diritti d'uso  delle  frequenze  inclusi
quelli  relativi  al  trasferimento  o  affitto  dei  diritti   d'uso
individuali;  curare  l'attivita'  di  regolamentazione  e  vigilanza
relativa alla pianificazione delle frequenze radiotelevisive,  curare
i  rapporti  con  gli   organismi   nazionali,   Unione   europea   e
internazionali; curare i procedimenti e  svolge  tutte  le  attivita'
finalizzate alla risoluzione delle controversie in materia di accesso
alle piattaforme trasmissive; nonche' di parte dell'Ufficio vigilanza
e controversia in materia di servizi di comunicazioni, della medesima
direzione, competente a svolgere, tra l'altro, le attivita'  relative
alla disciplina e alla vigilanza  sui  piani  e  sulle  procedure  di
assegnazione della  numerazione  e  indirizzamento  e  alla  connessa
disciplina per i servizi finali di comunicazione elettronica, nonche'
quelle in materia di garanzia della sicurezza delle comunicazioni; 
    C. circa il 44% del fabbisogno complessivo per  le  attivita'  di
gestione,  controllo  e   applicazione   degli   obblighi   specifici
prescritti  alle  imprese  che   forniscono   reti   e   servizi   di
comunicazione elettronica ai sensi dell'art. 61, paragrafi 1 e  5,  e
degli articoli 62, 68 e 83 o a quelli designati per la fornitura  del
servizio universale di cui al  Codice  europeo,  atteso  che  a  tale
ambito di attivita' sono associati i costi  sostenuti  per  l'Ufficio
regolamentazione dei  mercati  della  Direzione  reti  e  servizi  di
comunicazioni elettroniche, competente, tra l'altro,  a  svolgere  le
seguenti attivita': predisposizione dei modelli di costo e di  prezzo
relativi   ai   servizi   regolamentati    e    non    regolamentati;
predisposizione degli schemi di contabilita' regolatoria; svolgimento
dei  procedimenti  di  approvazione  delle  offerte  di   riferimento
relative  ai  servizi  all'ingrosso  di  accesso  e  interconnessione
sottoposti  a  obblighi;  svolgimento  delle  attivita'  relative  al
finanziamento degli obblighi di servizio  universale,  all'evoluzione
del contenuto del  servizio  universale  e  alla  designazione  delle
imprese  incaricate  della  sua  fornitura;   svolge   le   attivita'
regolamentari relative alle misure per l'armonizzazione  dei  servizi
di roaming e per garantire  l'accesso  a  una  internet  aperta  (net
neutrality) nel mercato unico europeo; nonche' di parte  dell'Ufficio
vigilanza e controversie in  materia  di  servizi  di  comunicazioni,
della  medesima  direzione  competente  a   svolgere   attivita'   di
risoluzione delle controversie tra  gli  operatori  di  comunicazioni
elettroniche e tra operatori e  gestori  di  infrastrutture  fisiche;
curare i procedimenti sanzionatori per le violazioni a  carico  degli
operatori di comunicazioni elettroniche e gestori  di  infrastrutture
fisiche;  svolgere  attivita'  di  vigilanza  relative   ai   mercati
all'ingrosso, e le connesse attivita' di verifica  degli  obblighi  e
dei rimedi in capo agli operatori; svolgere attivita' di vigilanza in
materia   di   parita'   di   trattamento   interno-esterno   e   non
discriminazione tecnica,  qualitativa  ed  economica  (equivalence  e
condizioni  di  replicabilita'  tecnica   ed   economica);   svolgere
attivita' istruttorie relative  alla  vigilanza  sulle  procedure  di
passaggio degli utenti tra operatori,  inclusa  la  portabilita'  del
numero, su rete fissa e mobile. 
  I sopra indicati costi amministrativi includono altresi' i costi di
cooperazione    internazionale,    di     armonizzazione     e     di
standardizzazione,  di  analisi  di  mercato,  di  sorveglianza   del
rispetto delle disposizioni e di altri controlli di mercato,  nonche'
di preparazione e  di  applicazione  del  diritto  derivato  e  delle
decisioni amministrative, quali le decisioni in materia di accesso  e
interconnessione; 
  Considerato che  il  citato  art.  34,  comma  2-ter,  del  Codice,
stabilisce che in base alle eventuali differenze tra l'importo totale
dei diritti riscossi e i costi amministrativi  sostenuti,  risultanti
dai rendiconti annuali previsti nel citato articolo,  sono  apportate
le opportune rettifiche; 
  Rilevato, con riferimento al rendiconto analitico e alle rettifiche
di cui all'art. 16 della direttiva  2018/1972,  che  la  CGUE,  nella
richiamata ordinanza del 29 aprile 2020 (causa C-399/19), ha statuito
che «l'art. 12, paragrafo  2,  della  direttiva  autorizzazioni  deve
essere interpretato nel senso che esso non osta ad una  normativa  di
uno Stato membro in forza della quale,  da  un  lato,  il  rendiconto
annuale previsto da tale disposizione e'  pubblicato  successivamente
alla chiusura dell'esercizio finanziario annuale nel quale i  diritti
amministrativi  sono  stati  riscossi  e,  dall'altro,  le  opportune
rettifiche sono effettuate nel corso di un esercizio finanziario  non
immediatamente successivo a quello nel quale tali diritti sono  stati
riscossi» (cfr. par. 50 dell'ordinanza); 
  Tenuto conto  che  il  citato  Rendiconto  2020  dell'Autorita'  ha
evidenziato - per lo svolgimento delle attivita'  di  cui  al  citato
art. 34 del Codice - un saldo negativo, per la gestione di competenza
2020, pari a 0,256 milioni di euro; 
  Rilevato altresi' che le  iniziative  assunte  dall'amministrazione
nel campo  del  recupero  dei  contributi  relativi  alle  annualita'
2013-2019 con riferimento al  contributo  dovuto  dal  settore  delle
comunicazioni elettroniche hanno prodotto  nel  2020  un  gettito  di
0,462 milioni di euro; 
  Rilevato che, a seguito della cancellazione dei residui  passivi  -
disposta con l'approvazione del conto consuntivo  2020  (delibera  n.
214/21/CONS) - relativi  a  impegni  di  spesa  assunti  nel  periodo
2013-2019 per lo  svolgimento  delle  attivita'  di  regolazione  del
settore delle comunicazioni elettroniche, sono risultate economie  di
spesa pari complessivamente a 0,533 milioni di euro; 
  Rilevato, infine, che l'importo portato in  riduzione  a  rettifica
del fabbisogno 2020, come disposto con la delibera n.  434/19/CONS  a
valere   sull'esercizio   2020,   e'   parzialmente   rimasto   nella
disponibilita' dell'Autorita', alla luce dei risultati registrati nel
Rendiconto 2020; 
  Considerato, pertanto, che nell'esercizio  2020  e'  registrato  un
disavanzo di competenza pari a 0,256 milioni di euro, cui si  debbono
sommare le somme relative agli esercizi pregressi -  per  un  importo
pari a 0,995 milioni di euro - per un totale complessivo pari a 0,739
milioni di euro, come  illustrato  nel  sopra  richiamato  Rendiconto
2020; 
  Tenuto conto dell'esigenza di distribuire su piu' esercizi, in modo
graduale, le conseguenti rettifiche, anche al fine  di  garantire  la
stabilita' nel tempo delle aliquote contributive; 
  Considerato, conseguentemente, che alla sopra  indicata  stima  del
fabbisogno per lo svolgimento delle attivita' di cui all'art. 34  del
Codice pari a 41,344 milioni di euro  vanno  apportate  le  opportune
rettifiche, in base alle risultanze dei documenti di  rendicontazione
analitica allo stato disponibili, relativi agli anni 2013-2020; 
  Ritenuto, quindi, di dover portare  in  diminuzione  rispetto  alla
stima del fabbisogno  per  l'anno  2022,  per  lo  svolgimento  delle
attivita' elencate al richiamato art. 34, un  importo  pari  a  4,600
milioni di euro, con l'effetto di portarne a 36,744 milioni  di  euro
il valore; 
  Ritenuto, altresi', di dover tendere all'equilibrio finanziario per
ogni settore; 
  Ritenuto, dunque, di dover adottare, sulla base della sopraindicata
stima di fabbisogno e della relativa base imponibile del  mercato  di
competenza,  la  deliberazione  sulla  misura   della   contribuzione
(aliquota contributiva) e  sulle  relative  modalita'  di  versamento
all'Autorita' per  l'anno  2022,  da  sottoporre  al  Presidente  del
Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 1, comma 65,  della  legge
n. 266/2005; 
  Considerato,  conseguentemente,  che,  per  assicurare  il  gettito
complessivo necessario a coprire i sopra riportati fabbisogni per  il
funzionamento dell'Autorita', l'aliquota contributiva per l'anno 2022
e' fissata per i soggetti di cui all'art. 34 del Codice,  sulla  base
di un fabbisogno netto stimato pari a 36,744 milioni di  euro,  nella
misura dell'1,30 per mille dei ricavi risultanti dall'ultimo bilancio
approvato prima dell'adozione della presente delibera; 
  Considerata l'opportunita',  al  fine  di  garantire  l'uniformita'
delle  dichiarazioni  e  di  agevolare  l'azione  amministrativa   di
verifica e riscossione, di adottare un modello telematico SCM per  il
calcolo del contributo  dovuto  all'Autorita'  per  l'anno  2022  dai
soggetti  operanti  nei  settori  delle  comunicazioni  elettroniche,
basato sulla classificazione delle  attivita'  economiche  denominata
ATECO 2007 pubblicata dall'Istituto nazionale di statistica  -  ISTAT
sul sito web: www.istat.it 
  Considerata, altresi', l'opportunita' di  illustrare  le  modalita'
operative di compilazione del modello telematico SCM e il sistema  di
calcolo del contributo dovuto per l'anno 2022 mediante l'adozione  di
«Istruzioni relative al contributo dovuto  all'Autorita'  per  l'anno
2022  dai  soggetti  che  operano  nei  settori  delle  comunicazioni
elettroniche e media»; 
  Ritenuto,  inoltre,  di  confermare  per   l'anno   2022   la   non
assoggettabilita' al contributo dei soggetti il  cui  imponibile  sia
pari  o  inferiore  a  euro   500.000,00   (cinquecentomila/00),   in
considerazione   di   ragioni   di   economicita'   delle   attivita'
amministrative inerenti all'applicazione del prelievo, nonche'  delle
imprese che versano in stato di crisi, avendo attivita'  sospesa,  in
liquidazione, ovvero essendo soggette a procedure concorsuali e delle
imprese che hanno iniziato la loro attivita' nel 2021; 
  Ritenuto  infine  che,  nel  caso  di  rapporti  di   controllo   o
collegamento di cui  all'art.  2359  del  codice  civile,  ovvero  di
societa' sottoposte ad attivita' di direzione e coordinamento di  cui
all'art. 2497 del codice civile, anche mediante rapporti  commerciali
all'interno del medesimo gruppo, ciascuna societa'  deve  versare  un
autonomo contributo  sulla  base  dei  ricavi  iscritti  nel  proprio
bilancio  e  che,  per   agevolare   le   verifiche   di   competenza
dell'Autorita'  sulla  esattezza  della  contribuzione  versata,   la
societa' capogruppo deve indicare in modo dettagliato  nella  propria
dichiarazione  il  contributo  versato  da  ciascuna  delle  predette
societa'; 
  Udita la relazione della  commissaria  Elisa  Giomi,  relatrice  ai
sensi dell'art. 31 del regolamento concernente l'organizzazione ed il
funzionamento dell'Autorita'; 
 
                              Delibera: 
 
                               Art. 1 
 
                 Soggetti tenuti alla contribuzione 
 
  1. I soggetti di cui all'art. 34  del  Codice  delle  comunicazioni
elettroniche, esercenti  attivita'  che  rientrano  nelle  competenze
attribuite dalla normativa  vigente  all'Autorita'  per  le  garanzie
nelle  comunicazioni,  sono  tenuti   alla   contribuzione   prevista
dall'art. 1, commi 65 e 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nei
limiti e con le modalita' disciplinate dalla presente delibera. 
  2. Nel caso di rapporti di controllo o collegamento di cui all'art.
2359 del codice civile, ovvero di societa' sottoposte ad attivita' di
direzione e coordinamento di cui all'art.  2497  del  codice  civile,
anche mediante rapporti commerciali all'interno del medesimo  gruppo,
ciascuna societa' esercente le attivita' di cui al comma 1 e'  tenuta
a versare un autonomo  contributo  nei  limiti  e  con  le  modalita'
disciplinate dalla presente delibera. 
  3. Non sono tenuti al versamento del contributo i soggetti  il  cui
imponibile   sia    pari    o    inferiore    a    euro    500.000,00
(cinquecentomila/00), le imprese che versano in stato di crisi avendo
attivita'  sospesa,  in  liquidazione,  ovvero  essendo  soggette   a
procedure concorsuali  e  le  imprese  che  hanno  iniziato  la  loro
attivita' nell'anno 2021.