L'AUTORITA' PER LE GARANZIE
NELLE COMUNICAZIONI
Nella riunione di Consiglio del 18 novembre 2021;
Vista la legge 14 dicembre 1995, n. 481, recante «Norme per la
concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita'.
Istituzione delle Autorita' di regolazione dei servizi di pubblica
utilita'» e, in particolare, l'art. 2, comma 38, lettera b);
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», come modificata,
da ultimo, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1 comma 515;
Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante
«Attuazione della direttiva n. 97/67/CE concernente regole comuni per
lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per
il miglioramento della qualita' del servizio»;
Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante
«Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento
dei conti pubblici» convertito con modificazioni dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, e in particolare l'art. 21, che attribuisce le
funzioni di regolamentazione del settore dei servizi postali
all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni;
Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2006)» e, in particolare, l'art. 1, comma 65, ai sensi
del quale «[a] decorrere dall'anno 2007 le spese di funzionamento
[...] dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni [...] sono
finanziate dal mercato di competenza, per la parte non coperta da
finanziamento a carico del bilancio dello Stato, secondo modalita'
previste dalla normativa vigente ed entita' di contribuzione
determinate con propria deliberazione da ciascuna Autorita', nel
rispetto dei limiti massimi previsti per legge, versate direttamente
alle medesime Autorita'» nonche' il successivo comma 66, secondo cui
l'Autorita' ha il potere di adottare le variazioni della misura e
delle modalita' della contribuzione «nel limite massimo del 2 per
mille dei ricavi risultanti dal bilancio approvato precedentemente
alla adozione della delibera»;
Visto l'art. 65 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito
in legge 21 giugno 2017, n. 96, in cui e' stabilito che «[a]
decorrere dall'anno 2017, alle spese di funzionamento dell'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni in relazione ai compiti di
autorita' nazionale di regolamentazione del settore postale, si
provvede esclusivamente con le modalita' di cui ai commi 65 e 66,
secondo periodo, dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
facendo riferimento ai ricavi maturati dagli operatori nel settore
postale. Sono abrogate le norme di cui all'art. 2, commi da 6 a 21, e
di cui all'art. 15, comma 2-bis, del decreto legislativo 22 luglio
1999, n. 261»;
Vista la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, recante
«Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni» come da ultimo
modifica dalla delibera n. 238/21/CONS;
Vista la delibera n. 17/1998, del 16 giugno 1998, recante
«Approvazione dei regolamenti concernenti l'organizzazione ed il
funzionamento, la gestione amministrativa e la contabilita', il
trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorita'» e
successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la delibera n. 261/21/CONS del 29 luglio 2021, recante
«Attuazione della nuova organizzazione dell'Autorita': individuazione
degli uffici di secondo livello»;
Tenuto conto che l'Autorita' svolge competenze riferite anche ai
mercati dei servizi di comunicazione elettronica, dei servizi media e
dei servizi di intermediazione on-line finanziati, ai sensi del comma
65, dell'art. 1, della legge n. 266/2005, dai soggetti ivi operanti;
Rilevato che alla copertura dei costi derivanti dallo svolgimento
delle competenze attribuite all'Autorita' negli altri settori si
provvede con separati provvedimenti;
Ritenuto di dover tendere all'equilibrio finanziario per ogni
settore;
Considerato che le spese di funzionamento dell'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni in relazione ai compiti di autorita'
nazionale di regolamentazione del settore postale per l'anno 2022
sono stimate in 8,5 milioni di euro, sulla base dei compiti di
regolamentazione del settore dei servizi postali attribuiti
all'Autorita' dalla legge;
Ritenuto, dunque, di dover adottare, sulla base delle sopraindicate
stime di fabbisogno, la deliberazione sulla misura della
contribuzione (aliquota contributiva) e sulle relative modalita' di
versamento all'Autorita' per l'anno 2022, da sottoporre al Presidente
del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'ultimo periodo del comma 65
dell'art. 1 della citata legge finanziaria 2006;
Considerato che l'art. 1, comma 66, della citata legge n. 266/2005
individua la base imponibile per il calcolo del contributo nel
complesso dei «ricavi risultanti dal bilancio approvato
precedentemente alla adozione della delibera annuale dell'Autorita'»;
Tenuto conto che l'Autorita', ai sensi dei predetti commi 65 e 66
dell'art. 1 della legge n. 266/2005, e' chiamata a definire, con
propri atti esecutivi, esclusivamente il fabbisogno da finanziare e,
conseguentemente, l'aliquota contributiva senza facolta' di ampliare
o restringere la base imponibile, quale elemento della fattispecie
impositiva definita dalla norma di rango primario;
Considerata l'opportunita', al fine di garantire l'uniformita'
delle dichiarazioni e di agevolare l'azione amministrativa di
verifica e riscossione, di adottare un modello telematico per il
calcolo del contributo dovuto all'Autorita' per l'anno 2022 dai
soggetti operanti nel settore dei servizi postali (SP), basato sulla
classificazione delle attivita' economiche denominata ATECO 2007
pubblicata dall'Istituto nazionale di statistica ISTAT sul sito web
www.istat.it
Considerata, altresi', l'opportunita' di illustrare le modalita'
operative di compilazione del modello telematico e il sistema di
calcolo del contributo SP dovuto per l'anno 2022 mediante l'adozione
di «Istruzioni relative al contributo dovuto all'Autorita' per l'anno
2022 dai soggetti che operano nel settore dei servizi postali»;
Ritenuto, inoltre, in linea con le pertinenti disposizioni della
raccomandazione 2003/361/CE relativa alla definizione delle
microimprese, piccole e medie imprese, di prevedere per l'anno 2022
la non assoggettabilita' al contributo dei soggetti il cui imponibile
sia pari o inferiore a euro 100.000,00 (centomila/00), in
considerazione di ragioni di economicita' delle attivita'
amministrative inerenti all'applicazione del prelievo, nonche' delle
imprese che versano in stato di crisi avendo attivita' sospesa, in
liquidazione, ovvero essendo soggette a procedure concorsuali e delle
imprese che hanno iniziato la loro attivita' nel 2021;
Ritenuto infine che, nel caso di rapporti di controllo o
collegamento di cui all'art. 2359 del codice civile, ovvero di
societa' sottoposte ad attivita' di direzione e coordinamento di cui
all'art. 2497 del codice civile, anche mediante rapporti commerciali
all'interno del medesimo gruppo, ciascuna societa' debba versare un
autonomo contributo sulla base dei ricavi iscritti nel proprio
bilancio e che, per agevolare le verifiche di competenza
dell'Autorita' sulla esattezza della contribuzione versata, la
societa' capogruppo debba indicare in modo dettagliato nella propria
dichiarazione il contributo versato da ciascuna delle predette
societa';
Udita la relazione della commissaria Elisa Giomi, relatrice ai
sensi dell'art. 31 del regolamento concernente l'organizzazione ed il
funzionamento dell'Autorita';
Delibera:
Art. 1
Soggetti tenuti alla contribuzione
1. Il fornitore del servizio universale postale e i soggetti in
possesso di licenza o autorizzazione generale ai sensi degli articoli
5 e 6 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, sono tenuti
alla contribuzione prevista dall'art. 1, commi 65 e 66, della legge
23 dicembre 2005, n. 266, nei limiti e con le modalita' disciplinate
dalla presente delibera.
2. Nel caso di rapporti di controllo o collegamento di cui all'art.
2359 del codice civile, ovvero di societa' sottoposte ad attivita' di
direzione e coordinamento di cui all'art. 2497 del codice civile,
anche mediante rapporti commerciali all'interno del medesimo gruppo,
ciascuna societa' esercente le attivita' di cui al comma 1 e' tenuta
a versare un autonomo contributo sulla base dei ricavi iscritti nel
proprio bilancio nei limiti e con le modalita' disciplinate dalla
presente delibera.
3. Non sono tenuti al versamento del contributo i soggetti il cui
imponibile sia pari o inferiore a euro 100.000,00 (centomila/00), le
imprese che versano in stato di crisi avendo attivita' sospesa, in
liquidazione, ovvero essendo soggette a procedure concorsuali e le
imprese che hanno iniziato la loro attivita' nell'anno 2021.