IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
della protezione civile
Visti gli articoli 26 e 27, comma 5, del decreto legislativo 2
gennaio 2018, n. 1;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri dell'11 dicembre 2017,
con la quale e' stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno
dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in
conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici nei mesi di
giugno, luglio ed agosto 2017, nel territorio delle Province di
Ferrara, di Ravenna, e di Forli-Cesena, nonche' la delibera del 24
luglio 2018 di proroga per dodici mesi dello stato di emergenza;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 511 del 7 marzo 2018 recante: «Primi interventi urgenti di
protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi
meteorologici verificatisi nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2017,
nel territorio delle Province di Ferrara, di Ravenna e di
Forli-Cesena»;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 610 del 16 ottobre 2019 recante: «Ordinanza di protezione civile
per favorire e regolare il subentro della Regione Emilia-Romagna
nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di
criticita' determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi
meteorologici verificatisi nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2017,
nel territorio delle Province di Ferrara, di Ravenna e di
Forli-Cesena», con cui si e' provveduto a regolare la prosecuzione
degli interventi finanziati con gli stanziamenti disposti a valere
sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44 del decreto
legislativo n. 1/2018;
Visto l'art. 1, commi 1028 e 1029 della legge 30 dicembre 2018, n.
145, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»,
con i quali e' stata autorizzata la spesa di 800 milioni di euro per
l'anno 2019 e di 900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e
2021 al fine di permettere l'avvio e la realizzazione di interventi
strutturali e infrastrutturali di cui alle lettere d) ed e) dell'art.
25, comma 2, del citato decreto legislativo n. 1/2018, da realizzare
secondo le modalita' previste dall'ordinanza del Capo del
Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018,
finalizzati esclusivamente alla mitigazione del rischio idraulico e
idrogeologico nonche' all'aumento del livello di resilienza delle
strutture e infrastrutture individuate dai commissari delegati
nominati a seguito di una serie di deliberazioni del Consiglio dei
ministri di dichiarazione dello stato di emergenza, ed e' stato
istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze dal quale, le risorse finanziarie di
cui trattasi, sono state trasferite al bilancio autonomo della
Presidenza del Consiglio dei ministri in ulteriore apposito fondo del
Dipartimento della protezione civile, previa assegnazione delle
medesime ai diversi contesti emergenziali interessati da disporsi con
apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20
febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 88 del 13 aprile 2019, recante: «Approvazione del Piano
nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino
e la tutela della risorsa ambientale», con il quale e' stato adottato
il predetto Piano nazionale comprensivo, tra l'altro, di misure di
emergenza articolate nell'ambito di intervento 1 e nelle azioni 2
(Piano emergenza dissesto), 3 (Interventi urgenti di messa in
sicurezza dei territori e delle infrastrutture di trasporto e di rete
danneggiate da eventi emergenziali, finalizzati alla riduzione degli
effetti degli eventi calamitosi di tipo idraulico e idrogeologico) e
4 (Interventi per la mitigazione del rischio idraulico ed
idrogeologico e riduzione del rischio residuo, connesso con gli
eventi emergenziali, nonche' di ripristino delle strutture e delle
infrastrutture danneggiate, finalizzati all'aumento del livello di
resilienza delle stesse), da realizzare mediante l'impiego delle
predette risorse finanziarie;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27
febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 79 del 3 aprile 2019, recante: «Assegnazione di risorse
finanziarie di cui all'art. 1, comma 1028, della legge 30 dicembre
2018, n. 145», e successive modifiche e integrazioni, con il quale e'
stato disciplinato l'impiego delle risorse stanziate dalla citata
disposizione normativa, prevedendo, in particolare che:
il piano degli investimenti da realizzare con le risorse
finanziarie di cui trattasi potesse formare oggetto di rimodulazione
in corso d'opera, in relazione ad esigenze straordinarie, nei limiti
della quota parte delle risorse assegnate per ciascuna annualita' ai
soggetti beneficiari individuati ai sensi del medesimo decreto,
previa autorizzazione del Capo del Dipartimento della protezione
civile (art. 2, comma 1);
relativamente alle economie derivanti dall'attuazione dei piani
delle tre annualita', fosse consentito di procedere a specifiche
rimodulazioni finalizzate a consentire l'utilizzo mediante nuovi
interventi per i quali la stipula dei relativi contratti o la
definizione delle connesse obbligazioni giuridicamente vincolanti
avrebbe dovuto avvenire entro il 30 settembre successivo
all'annualita' di riferimento del piano a tale scopo rimodulato (art.
2, comma 4-ter);
gli interventi di cui trattasi fossero attuati con le modalita'
di cui alla richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della
protezione civile n. 558/2018 (art. 2, comma 5);
con apposita ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione
civile fossero individuate le modalita' di completamento in ordinario
dei piani degli interventi medesimi (art. 2, comma 6);
la rendicontazione delle risorse finanziarie utilizzate avvenisse
ai sensi di quanto previsto dall'art. 27 del citato decreto
legislativo n. 1/2018, applicandosi, conseguentemente, il decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze del 27 marzo 2009, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 80 del 6 aprile
2009 (art. 6, comma 2);
gli interventi realizzati con le risorse finanziarie di cui
trattasi fossero monitorati ai sensi di quanto previsto dal decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 (art. 6, comma 3);
Visto l'art. 1, comma 4-undevicies, del decreto-legge 7 ottobre
2020, n. 125 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre
2020, n. 159, con cui si dispone che: «Al solo fine di consentire,
senza soluzione di continuita' e in considerazione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, la conclusione degli interventi
finanziati con le risorse di cui all'art. 1, comma 1028, della legge
30 dicembre 2018, n. 145, e all'art. 24-quater del decreto-legge 23
ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2018, n. 136, la durata delle contabilita' speciali aperte
ai sensi dell'art. 27 del codice di cui al decreto legislativo 2
gennaio 2018, n. 1, e sulle quali sono confluite le relative risorse,
e' prorogabile fino al 31 dicembre 2024 con ordinanza del Capo del
Dipartimento della protezione civile da adottare ai sensi dell'art.
25, comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, previa
verifica del cronoprogramma dei pagamenti predisposto tramite il
sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, in
relazione agli interventi di cui al presente comma. Alle risorse
disponibili sulle predette contabilita' speciali relative agli
stanziamenti disposti a valere sul Fondo per le emergenze nazionali
di cui all'art. 44 del decreto legislativo n. 1 del 2018 si applicano
le procedure di cui all'art. 27 del medesimo decreto legislativo n. 1
del 2018.»;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11
luglio 2019, 9 gennaio 2020 e 21 ottobre 2020;
Considerato che, previa verifica del cronoprogramma dei pagamenti
tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.
229 secondo le procedure stabilite dall'art. 2, comma 4 del presente
provvedimento, con successiva ordinanza del Capo del Dipartimento
della protezione civile puo' essere disposta, ove necessario, una
ulteriore proroga della contabilita' speciale fino al 31 dicembre
2024 ai sensi del citato art. 1, comma 4-undevicies del decreto-legge
n. 125/2020;
Vista la nota della Regione Emilia-Romagna del 29 settembre 2021,
con cui e' stato tra l'altro trasmesso un prospetto recante gli
interventi attualmente finanziati con le risorse di cui all'art. 1,
comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con relativi Codici
unici di progetto (CUP);
Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza ai sensi
dell'art. 1, comma 4-undevicies, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n.
125 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n.
159, con cui consentire senza soluzione di continuita' la
prosecuzione degli interventi finanziati con le risorse di cui
all'art. 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
Acquisita l'intesa della Regione Emilia-Romagna con nota del 27
dicembre 2021;
Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;
Dispone:
Art. 1
1. Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi
finanziati con le risorse di cui all'art. 1, comma 1028, della legge
30 dicembre 2018, n. 145, il Presidente della Regione Emilia-Romagna,
gia' nominato soggetto responsabile ai sensi dell'art. 1, comma 2,
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n.
610 del 16 ottobre 2019, prosegue nel coordinamento degli interventi
connessi agli eventi richiamati in premessa, pianificati e approvati
e non ancora ultimati finanziati con gli stanziamenti disposti ai
sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27
febbraio 2019 e successive modifiche e integrazioni.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, il soggetto responsabile
provvede alle iniziative finalizzate al completamento degli
interventi finanziati e contenuti nei piani degli interventi di cui
all'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione
civile n. 511 del 7 marzo 2018, nonche' nelle eventuali rimodulazioni
degli stessi, gia' formalmente approvati alla data di adozione della
presente ordinanza finanziati con le risorse stanziate dal decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri richiamato al comma 1,
ovvero con esse cofinanziati. Il predetto soggetto provvede,
altresi', alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei
rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento
delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti. Il
soggetto responsabile, in ottemperanza a quanto previsto dal citato
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio
2019, e' autorizzato alla prosecuzione di detti interventi con le
modalita', anche derogatorie, stabilite dall'ordinanza del Capo del
Dipartimento della protezione civile n. 558/2018 e successive
modifiche e integrazioni.
3. Il soggetto responsabile di cui al comma 1, che opera a titolo
gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui al presente
articolo si avvale delle strutture organizzative della Regione
Emilia-Romagna nonche' della collaborazione degli enti territoriali e
non territoriali e delle amministrazioni centrali e periferiche dello
Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell'ambito
delle risorse gia' disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di
ciascuna amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica.
4. Al fine di consentire il completamento degli interventi di cui
al comma 2, e delle procedure amministrativo-contabili ad essi
connessi, il predetto soggetto responsabile utilizza le risorse
disponibili sulla contabilita' speciale n. 6084, aperta ai sensi
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n.
511 del 7 marzo 2018, che e' ulteriormente prorogata fino al 31
dicembre 2023 unicamente per la realizzazione degli interventi
finanziati con le risorse stanziate dal decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2019, ovvero con esse
cofinanziati, previa verifica effettuata dal soggetto responsabile di
cui al comma 1, alla data del 30 giugno 2022 e del 30 giugno 2023,
dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale e del
cronoprogramma dei pagamenti, limitatamente alle opere pubbliche,
desumibili dal sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre
2011, n. 229. Il soggetto responsabile e' tenuto a relazionare al
Dipartimento della protezione civile alla medesima data del 30 giugno
2022 e del 30 giugno 2023 l'esito di tali verifiche e, qualora dalle
stesse risulti che nel sistema di cui al periodo precedente non sia
possibile disporre delle informazioni necessarie al monitoraggio
richiesto, per gli interventi di cui trattasi dispone con propri
provvedimenti, a decorrere dalla medesima data, quanto previsto dal
successivo comma 6 e la relativa prosecuzione avviene a valere sulle
risorse all'uopo trasferite nel bilancio dell'Agenzia regionale per
la sicurezza territoriale e la protezione civile.
5. In conformita' a quanto previsto dall'art. 2, comma 1, del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio
2019, il soggetto responsabile e' autorizzato a presentare
rimodulazioni in corso d'opera dei relativi piani degli interventi in
relazione ad esigenze straordinarie e nei limiti della quota parte
delle risorse assegnate per ciascuna annualita' ai soggetti
beneficiari individuati ai sensi del medesimo decreto, da sottoporre
alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione
civile.
6. Le risorse finanziarie relative agli interventi finanziati o
cofinanziati ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri del 27 febbraio 2019, disponibili sulla contabilita'
speciale che, rispettivamente, alla data del 30 giugno 2022 ovvero
del 30 giugno 2023 risultino non conformi alla verifica di cui al
comma 4, ricompresi in piani approvati dal Dipartimento della
protezione civile, sono trasferite al bilancio dell'Agenzia regionale
per la sicurezza territoriale e la protezione civile che provvede,
anche avvalendosi dei soggetti di cui al comma 3, nei modi ivi
indicati, al completamento degli stessi. Eventuali somme residue
rinvenenti al completamento di detti interventi, nonche' le eventuali
ulteriori risorse giacenti sulla contabilita' speciale all'atto della
chiusura della medesima, sono versate all'entrata del bilancio dello
Stato per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli del
bilancio dello Stato.
7. Agli interventi programmati e approvati dal Dipartimento della
protezione civile trasferiti alla gestione ordinaria ai sensi di
quanto previsto dal comma 4 per i quali non siano state contratte
obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il termine di dodici
mesi dal predetto trasferimento, la relativa autorizzazione e'
revocata dal Dipartimento a tal data. E' fatta salva la possibilita'
di non procedere alla predetta revoca, solo in caso di motivata
richiesta della regione, da sottoporre alla preventiva approvazione
del Dipartimento, in cui venga fornita indicazione delle cause che
hanno determinato il ritardo nell'impiego delle risorse nonche' un
cronoprogramma di azioni e misure da adottare ai fini dell'avvio
degli interventi. In tal caso, l'autorizzazione si intende prorogata
per ulteriori dodici mesi, decorsi i quali, ove non siano state
contratte obbligazioni giuridicamente vincolanti, la predetta
autorizzazione e' revocata dal Dipartimento in via definitiva. Alla
revoca dell'autorizzazione fa seguito il versamento delle risorse
relative come specificato all'ultimo periodo comma 6.
8. Non e' consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al
comma 4 per la realizzazione di interventi diversi da quelli
contenuti nei piani approvati dal Dipartimento della protezione
civile.
9. Il soggetto responsabile di cui al comma 1 e' tenuto a
relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza
semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al
presente articolo, ivi compresi quelli di cui al comma 7, realizzati
dopo il trasferimento al bilancio dell'Agenzia regionale per la
sicurezza territoriale e la protezione civile conseguente alla
scadenza dei termini previsti dal comma 4.
10. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art.
27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018.
11. Le modalita' di trasferimento delle risorse previste dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 ottobre 2020
rimangono invariate anche a seguito della chiusura della contabilita'
speciale, e dette risorse vengono destinate al bilancio dell'Agenzia
regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile per il
completamento dei piani approvati dal Capo del Dipartimento.