IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e in particolare l'art. 12; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2003)», e in particolare l'art. 72; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»; Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007)», e in particolare l'art. 1, comma 870, recante l'istituzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST); Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, firmato il 13 dicembre 2007, in vigore dal 1° dicembre 2009; Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario»; Visto l'art. 20 della predetta legge n. 240/2010, come modificato dall'art. 64 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, che stabilisce che i progetti di ricerca fondamentale siano assoggettati a valutazione secondo criteri fissati con decreto ministeriale di natura non regolamentare; Visto, altresi', l'art. 21 della predetta legge n. 240, del 2010, come modificato dall'art. 64 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, come convertito, che istituisce il Comitato nazionale per la valutazione della ricerca (CNVR); Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo», convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, ed in particolare l'art. 31, recante misure di semplificazione in materia di ricerca fondamentale, che stabilisce le modalita' di effettuazione delle verifiche scientifiche, amministrative e contabili relative ai progetti di ricerca fondamentale; Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e in particolare l'art. 62, comma 2, che prevede che con uno o piu' decreti di natura non regolamentare il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, in conformita' con le procedure di cui al citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, definisca tutti gli aspetti ivi indicati, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo e innovazione; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»; Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e in particolare l'art. 238, comma 4; Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca 10 agosto 2020, n. 443, recante «Disposizioni procedurali per gli interventi diretti al sostegno delle attivita' di ricerca fondamentale, a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134»; Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e successive modifiche e integrazioni che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), con particolare riferimento all'art. 25, comma 5, lettera a), che consente una intensita' di aiuto pari al 100 per cento per la ricerca fondamentale, oggetto del presente decreto; Vista la comunicazione della Commissione europea 2014 C/198/01, recante disciplina in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione; Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1 recante «Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12 che istituisce il Ministero dell'universita' e della ricerca; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164, recante il «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'universita' e della ricerca»; Visto il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19; Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza; Vista la decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, recante l'approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e resilienza dell'Italia e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021; Vista la Missione 4 «Istruzione e ricerca» del Piano nazionale di ripresa e resilienza ed in particolare la componente C2 - investimento 1.1, Fondo per il Programma nazionale di ricerca e progetti di rilevante interesse nazionale (PRIN) - del Piano nazionale di ripresa e resilienza, dedicata ai Progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale; Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, concernente «Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»; Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante «Misure per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia», convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021 recante l'individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021, mediante il quale sono assegnate alle singole amministrazioni titolari, le risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del PNRR; Ritenuto opportuno procedere all'adeguamento della disciplina di cui al citato decreto ministeriale 443/2020, in conseguenza delle modifiche normative, anche di rango primario, sopraggiunte dalla emanazione del provvedimento, altresi' concernenti l'adempimento di obblighi derivanti dalla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, al fine di individuare nuove procedure per disciplinare gli interventi volti a sostenere e garantire le attivita' di ricerca fondamentale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021 con il quale la prof.ssa Maria Cristina Messa e' stata nominata Ministro dell'universita' e della ricerca; Decreta: Art. 1 Ambito di applicazione e definizioni 1. Il presente decreto disciplina le nuove modalita' procedurali per gli interventi diretti al sostegno delle attivita' di ricerca fondamentale di competenza del Ministero dell'universita' e della ricerca, con riferimento agli interventi a valere sul Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), altri fondi presenti nello stato di previsione del MUR destinati alla ricerca fondamentale, nonche' eventuali altre risorse presenti nelle contabilita' speciali dell'Amministrazione. 2. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni: a) Ministro e Ministero: il Ministro e il Ministero dell'universita' e della ricerca; b) FIRST: il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica di cui all'art. 61 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni; c) CNVR: il Comitato nazionale per la valutazione della ricerca di cui all'art. 21 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dall'art. 64 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021 n. 108; d) Universita': le universita' e le istituzioni universitarie italiane, statali e non statali, comunque denominate, ivi comprese le scuole superiori ad ordinamento speciale e) EPR (enti pubblici di ricerca): gli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero; f) AFAM: le Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica italiane riconosciute dal Ministero (di seguito, solo «istituzioni»); g) Ricerca fondamentale: lavori sperimentali o teorici svolti soprattutto per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni commerciali dirette; h) CdV: il Comitato di valutazione, la cui nomina e' prevista all'art. 21 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dall'art. 64 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108; i) ERC: l'European Research Council; j) REPRISE: l'albo degli esperti scientifici del MUR; k) Banche dati, anche internazionali: liste di esperti tecnico-scientifici e professionali per l'affidamento di incarichi di valutazione tecnico-scientifica dei progetti di ricerca, individuati dal CNVR, in conformita' con i principi di cui all'art. 64 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108; l) Infrastruttura di ricerca (di seguito, anche solo IR o infrastruttura): gli impianti, le risorse e i relativi servizi utilizzati dalla comunita' scientifica per compiere ricerche nei rispettivi settori; sono compresi gli impianti o i complessi di strumenti scientifici, le risorse basate sulla conoscenza quali collezioni, archivi o informazioni scientifiche strutturate e le infrastrutture basate sulle tecnologie abilitanti dell'informazione e della comunicazione, quali le reti di tipo GRID, il materiale informatico, il software, gli strumenti di comunicazione e ogni altro mezzo necessario per condurre la ricerca. Tali infrastrutture possono essere ubicate in un unico sito o «distribuite» in conformita' all'art. 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 273/2009 del Consiglio, del 25 giugno 2009, relativo al quadro giuridico comunitario applicabile ad un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC); m) Unita' operativa: l'insieme delle persone fisiche costituenti un gruppo di ricerca guidato da un responsabile scientifico locale, con sede operativa presso una universita' o istituzione universitaria italiana, statale o non statale, un ente pubblico di ricerca vigilato dal MUR o una istituzione AFAM; n) Responsabile scientifico del progetto: il coordinatore nazionale del progetto, articolato in una o piu' unita' operative; o) Responsabile scientifico locale: il responsabile scientifico di unita' operativa.