IL MINISTRO 
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi» e in particolare l'art. 12; 
  Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  123,  recante
«Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi  di  sostegno
pubblico alle imprese, a norma dell'art.  4,  comma  4,  lettera  c),
della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (Legge
finanziaria 2003)», e in particolare l'art. 72; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  recante  «Codice
dell'amministrazione digitale»; 
  Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (Legge
finanziaria 2007)», e in particolare l'art.  1,  comma  870,  recante
l'istituzione  del  Fondo  per   gli   investimenti   nella   ricerca
scientifica e tecnologica (FIRST); 
  Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, firmato il
13 dicembre 2007, in vigore dal 1° dicembre 2009; 
  Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in  materia
di  organizzazione  delle  universita',  di  personale  accademico  e
reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e
l'efficienza del sistema universitario»; 
  Visto l'art. 20 della predetta legge n. 240/2010,  come  modificato
dall'art. 64 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, che  stabilisce
che  i  progetti  di  ricerca  fondamentale  siano   assoggettati   a
valutazione secondo  criteri  fissati  con  decreto  ministeriale  di
natura non regolamentare; 
  Visto, altresi', l'art. 21 della predetta legge n. 240,  del  2010,
come modificato dall'art. 64 del decreto-legge n. 77  del  31  maggio
2021, come convertito, che istituisce il Comitato  nazionale  per  la
valutazione della ricerca (CNVR); 
  Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante «Disposizioni
urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo», convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35,  ed  in  particolare
l'art. 31, recante misure di semplificazione in  materia  di  ricerca
fondamentale, che stabilisce  le  modalita'  di  effettuazione  delle
verifiche  scientifiche,  amministrative  e  contabili  relative   ai
progetti di ricerca fondamentale; 
  Visto il decreto-legge 22  giugno  2012,  n.  83,  recante  «Misure
urgenti per la crescita del Paese»,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e in particolare l'art. 62,  comma
2, che prevede che con uno o piu' decreti di natura non regolamentare
il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca,  in
conformita' con le procedure di cui al citato decreto legislativo  31
marzo 1998, n. 123, definisca tutti gli  aspetti  ivi  indicati,  nel
rispetto della normativa comunitaria vigente in materia di  aiuti  di
Stato alla ricerca, sviluppo e innovazione; 
  Visto  il  decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  recante
«Riordino della disciplina riguardante gli obblighi  di  pubblicita',
trasparenza e diffusione di informazioni  da  parte  delle  pubbliche
amministrazioni»; 
  Visto il decreto-legge 19  maggio  2020,  n.  34,  recante  «Misure
urgenti in materia di salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19», convertito con modificazioni dalla legge 17  luglio  2020,
n. 77, e in particolare l'art. 238, comma 4; 
  Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della  ricerca  10
agosto 2020,  n.  443,  recante  «Disposizioni  procedurali  per  gli
interventi  diretti  al   sostegno   delle   attivita'   di   ricerca
fondamentale,  a  norma  degli  articoli  60,  61,  62   e   63   del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134»; 
  Visto il regolamento (UE) n.  651/2014  della  Commissione  del  17
giugno 2014 e successive modifiche e integrazioni che dichiara alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione
degli articoli 107  e  108  del  trattato  (regolamento  generale  di
esenzione per categoria), con particolare  riferimento  all'art.  25,
comma 5, lettera a), che consente una intensita' di aiuto pari al 100
per cento per la ricerca fondamentale, oggetto del presente decreto; 
  Vista la comunicazione della  Commissione  europea  2014  C/198/01,
recante disciplina in materia di aiuti di Stato a favore di  ricerca,
sviluppo e innovazione; 
  Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1  recante  «Disposizioni
urgenti   per   l'istituzione    del    Ministero    dell'istruzione,
dell'universita' e della  ricerca»,  convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  5  marzo  2020,  n.  12  che  istituisce  il  Ministero
dell'universita' e della ricerca; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  30
settembre  2020,  n.  164,  recante   il   «Regolamento   concernente
l'organizzazione del Ministero dell'universita' e della ricerca»; 
  Visto il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del  14  dicembre
2020 che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa,
a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19; 
  Visto il regolamento (UE) 2021/241 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo  per  la
ripresa e la resilienza; 
  Vista la decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, recante
l'approvazione  della  valutazione  del  Piano  per  la   ripresa   e
resilienza  dell'Italia  e  notificata  all'Italia  dal  Segretariato
generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021; 
  Vista la Missione 4 «Istruzione e ricerca» del Piano  nazionale  di
ripresa  e  resilienza  ed  in  particolare  la   componente   C2   -
investimento 1.1, Fondo per  il  Programma  nazionale  di  ricerca  e
progetti  di  rilevante  interesse  nazionale  (PRIN)  -  del   Piano
nazionale di ripresa e resilienza, dedicata ai Progetti di ricerca di
rilevante interesse nazionale; 
  Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,  recante  «Governance
del Piano nazionale di  rilancio  e  resilienza  e  prime  misure  di
rafforzamento delle strutture amministrative  e  di  accelerazione  e
snellimento delle procedure», convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 29 luglio 2021,  n.  108,  concernente  «Governance  del  Piano
nazionale di rilancio e resilienza e prime  misure  di  rafforzamento
delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle
procedure»; 
  Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante «Misure per il
rafforzamento  della   capacita'   amministrativa   delle   pubbliche
amministrazioni funzionale  all'attuazione  del  Piano  nazionale  di
ripresa e resilienza (PNRR)  e  per  l'efficienza  della  giustizia»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio
2021 recante l'individuazione delle amministrazioni centrali titolari
di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell'art. 8,  comma  1,  del
decreto-legge 31 maggio 2021, n.  77,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 29 luglio 2021, n. 108; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  del  6
agosto  2021,  mediante  il  quale  sono   assegnate   alle   singole
amministrazioni  titolari,  le  risorse  finanziarie   previste   per
l'attuazione degli interventi del PNRR; 
  Ritenuto opportuno procedere all'adeguamento  della  disciplina  di
cui al citato decreto ministeriale  443/2020,  in  conseguenza  delle
modifiche normative, anche  di  rango  primario,  sopraggiunte  dalla
emanazione del provvedimento, altresi' concernenti  l'adempimento  di
obblighi  derivanti  dalla  partecipazione   dell'Italia   all'Unione
europea, al fine di individuare nuove procedure per disciplinare  gli
interventi volti a sostenere e  garantire  le  attivita'  di  ricerca
fondamentale; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12  febbraio  2021
con il quale la prof.ssa  Maria  Cristina  Messa  e'  stata  nominata
Ministro dell'universita' e della ricerca; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                Ambito di applicazione e definizioni 
 
  1. Il presente decreto disciplina le  nuove  modalita'  procedurali
per gli interventi diretti al sostegno  delle  attivita'  di  ricerca
fondamentale di competenza del  Ministero  dell'universita'  e  della
ricerca, con riferimento agli interventi a valere sul Fondo  per  gli
investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica  (FIRST),  altri
fondi presenti nello stato  di  previsione  del  MUR  destinati  alla
ricerca fondamentale, nonche' eventuali altre risorse presenti  nelle
contabilita' speciali dell'Amministrazione. 
  2.  Ai  fini  del  presente  decreto  si  applicano   le   seguenti
definizioni: 
    a)  Ministro  e   Ministero:   il   Ministro   e   il   Ministero
dell'universita' e della ricerca; 
    b) FIRST: il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica
e tecnologica di cui all'art. 61 del decreto-legge 22 giugno 2012, n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
e successive modificazioni; 
    c) CNVR: il Comitato nazionale per la valutazione  della  ricerca
di cui all'art. 21  della  legge  30  dicembre  2010,  n.  240,  come
modificato dall'art. 64 del decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,
convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021 n. 108; 
    d) Universita': le universita'  e  le  istituzioni  universitarie
italiane, statali e non statali, comunque denominate, ivi comprese le
scuole superiori ad ordinamento speciale 
    e) EPR (enti pubblici di ricerca): gli enti pubblici  di  ricerca
vigilati dal Ministero; 
    f) AFAM: le Istituzioni dell'alta formazione artistica,  musicale
e coreutica italiane riconosciute dal  Ministero  (di  seguito,  solo
«istituzioni»); 
    g) Ricerca fondamentale: lavori  sperimentali  o  teorici  svolti
soprattutto per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni
e di fatti osservabili,  senza  che  siano  previste  applicazioni  o
utilizzazioni commerciali dirette; 
    h) CdV: il Comitato di valutazione, la  cui  nomina  e'  prevista
all'art. 21 della legge 30 dicembre 2010,  n.  240,  come  modificato
dall'art. 64 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito  con
modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108; 
    i) ERC: l'European Research Council; 
    j) REPRISE: l'albo degli esperti scientifici del MUR; 
    k)  Banche  dati,  anche   internazionali:   liste   di   esperti
tecnico-scientifici e professionali per l'affidamento di incarichi di
valutazione tecnico-scientifica dei progetti di ricerca,  individuati
dal CNVR, in conformita' con  i  principi  di  cui  all'art.  64  del
decreto-legge 31 maggio 2021, n.  77,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 29 luglio 2021, n. 108; 
    l) Infrastruttura  di  ricerca  (di  seguito,  anche  solo  IR  o
infrastruttura): gli  impianti,  le  risorse  e  i  relativi  servizi
utilizzati dalla comunita'  scientifica  per  compiere  ricerche  nei
rispettivi settori; sono compresi  gli  impianti  o  i  complessi  di
strumenti scientifici,  le  risorse  basate  sulla  conoscenza  quali
collezioni, archivi o  informazioni  scientifiche  strutturate  e  le
infrastrutture basate sulle tecnologie abilitanti dell'informazione e
della comunicazione,  quali  le  reti  di  tipo  GRID,  il  materiale
informatico, il software, gli strumenti di comunicazione e ogni altro
mezzo necessario per condurre la ricerca. Tali infrastrutture possono
essere ubicate in  un  unico  sito  o  «distribuite»  in  conformita'
all'art.  2,  lettera  a),  del  regolamento  (CE)  n.  273/2009  del
Consiglio,  del  25  giugno  2009,  relativo  al   quadro   giuridico
comunitario applicabile ad un consorzio per un'infrastruttura europea
di ricerca (ERIC); 
    m) Unita' operativa: l'insieme delle persone fisiche  costituenti
un gruppo di ricerca guidato da un responsabile  scientifico  locale,
con sede operativa presso una universita' o istituzione universitaria
italiana, statale o non statale, un ente pubblico di ricerca vigilato
dal MUR o una istituzione AFAM; 
    n)  Responsabile  scientifico  del  progetto:   il   coordinatore
nazionale del progetto, articolato in una o piu' unita' operative; 
    o) Responsabile scientifico locale: il  responsabile  scientifico
di unita' operativa.