IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Visti  gli  articoli  32  e  117,  secondo  e  terzo  comma,  della
Costituzione; 
  Visto l'articolo 16 della Costituzione,  che  consente  limitazioni
della liberta' di circolazione per ragioni sanitarie; 
  Visto il decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,  n.  35,  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante  «Ulteriori
misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza   epidemiologica   da
COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge 1°  aprile  2021,  n.  44,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021,  n.  76,  recante  «Misure
urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia  di
vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»; 
  Visto il decreto-legge 22  aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021,  n.  87,  recante  «Misure
urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e  sociali
nel  rispetto  delle  esigenze  di  contenimento   della   diffusione
dell'epidemia da COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge 23 luglio  2021,  n.  105,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per
l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed economiche»; 
  Visto il decreto-legge 6  agosto  2021,  n.  111,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, recante «Misure
urgenti per l'esercizio in  sicurezza  delle  attivita'  scolastiche,
universitarie, sociali e in materia di trasporti»; 
  Visto il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, recante  «Misure
urgenti  per  assicurare  lo  svolgimento  in  sicurezza  del  lavoro
pubblico e  privato  mediante  l'estensione  dell'ambito  applicativo
della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di
screening»; 
  Visto il decreto-legge 8 ottobre  2021,  n.  139,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  3  dicembre  2021,  n.   205,   recante
«Disposizioni  urgenti  per  l'accesso  alle   attivita'   culturali,
sportive e ricreative,  nonche'  per  l'organizzazione  di  pubbliche
amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali»; 
  Visto il decreto-legge 26 novembre 2021, n.  172,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2022,  n.  3,  recante  «Misure
urgenti per il  contenimento  dell'epidemia  da  COVID-19  e  per  lo
svolgimento in sicurezza delle attivita' economiche e sociali»; 
  Visto il decreto-legge 7 gennaio 2022, n.1, recante «Misure urgenti
per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei  luoghi  di
lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore»; 
  Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,
del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del  21
aprile 2021, nonche' gli articoli 1, comma 1,  del  decreto-legge  23
luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  16
settembre 2021, n. 126, e 1, comma 1, del decreto-legge  24  dicembre
2021, n. 221, con cui e' stato dichiarato e  prorogato  lo  stato  di
emergenza sul territorio  nazionale  relativo  al  rischio  sanitario
connesso all'insorgenza  di  patologie  derivanti  da  agenti  virali
trasmissibili; 
  Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale  della  sanita'
dell'11 marzo 2020, con la quale  l'epidemia  da  COVID-19  e'  stata
valutata  come  «pandemia»   in   considerazione   dei   livelli   di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale; 
  Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica; 
  Considerata l'esigenza di dettare nuove disposizioni  in  relazione
alla durata delle certificazioni verdi COVID-19; 
  Ritenuto  di  dover  introdurre  misure   idonee   a   disciplinare
l'accesso, in condizioni di sicurezza, ai servizi  e  alle  attivita'
sul territorio nazionale da parte di soggetti  provenienti  da  altri
Stati; 
  Considerata  la  necessita'  di  aggiornamento  e  revisione  delle
modalita' di  gestione  dei  casi  di  positivita'  all'infezione  da
SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e  formativo,  anche  in
ragione del miglioramento del quadro epidemiologico e della  maggiore
immunizzazione e copertura vaccinale nella fascia d'eta'  dai  cinque
agli undici anni; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 2 febbraio 2022; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  dei
Ministri dell'istruzione e della salute; 
 
                  Emana il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
Durata   delle   certificazioni   verdi    COVID-19    di    avvenuta
  somministrazione  della  dose  di   richiamo   della   vaccinazione
  anti-SARS-CoV-2 o di avvenuta guarigione da COVID-19 
  1.  All'articolo  9  del  decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  giugno  2021,  n.  87,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3, secondo  periodo,  le  parole  «la  certificazione
verde COVID-19 ha una validita' di sei mesi a far data dalla medesima
somministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «la  certificazione
verde   COVID-19   ha   validita'   a   far   data   dalla   medesima
somministrazione senza necessita' di ulteriori dosi di richiamo»; 
    b) il comma 4-bis e' sostituito dal seguente:  «4-bis.  A  coloro
che  sono  stati  identificati  come  casi  accertati   positivi   al
SARS-CoV-2 oltre il  quattordicesimo  giorno  dalla  somministrazione
della  prima  dose  di   vaccino,   e'   rilasciata,   altresi',   la
certificazione verde COVID-19 di cui al comma 2, lettera c-bis),  che
ha validita' di sei mesi  a  decorrere  dall'avvenuta  guarigione.  A
coloro che sono stati identificati come casi  accertati  positivi  al
SARS-CoV-2  a  seguito  del  ciclo   vaccinale   primario   o   della
somministrazione della relativa  dose  di  richiamo,  e'  rilasciata,
altresi', la certificazione verde COVID-19 di cui al comma 2, lettera
c-bis), che ha validita' a decorrere dall'avvenuta  guarigione  senza
necessita' di ulteriori dosi di richiamo.».