Estratto determina AAM/A.I.C. n. 11 del 26 gennaio 2022 
 
    Procedura europea n. PL/H/0704/001-004/DC. 
    Descrizione del  medicinale  e  attribuzione  numero  A.I.C.:  e'
autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: OLANZAPINA APC,
nella forma e confezioni alle condizioni e con le  specificazioni  di
seguito indicate. 
    Titolare A.I.C: APC Instytut  Sp.  z  o.o.,  con  sede  legale  e
domicilio fiscale in Varsavia, Ul. Aleje Jerozolimskie 146 C, 02-305,
Polonia (PL). 
    Confezioni: 
      «5  mg  compresse  orodispersibili»  28  compresse  in  blister
OPA/Al/PVC-Al - A.I.C. n. 049691013 (in base 10) 1HDGD5 (in base 32); 
      «10 mg  compresse  orodispersibili»  28  compresse  in  blister
OPA/Al/PVC-Al - A.I.C. n. 049691025 (in base 10) 1HDGDK (in base 32); 
      «15 mg  compresse  orodispersibili»  28  compresse  in  blister
OPA/Al/PVC-Al - A.I.C. n. 049691037 (in base 10) 1HDGDX (in base 32); 
      «20 mg  compresse  orodispersibili»  28  compresse  in  blister
OPA/Al/PVC-Al - A.I.C. n. 049691049 (in base 10) 01HDGF (in base 32). 
    Forma farmaceutica: compresse orodispersibili. 
    Validita' prodotto: diciotto mesi. 
    Condizioni particolari per la  conservazione:  questo  medicinale
non richiede alcuna condizione particolare di conservazione. 
    Composizione: 
      principio attivo: 
        ogni compressa orodispersibile contiene 5 mg di olanzapina; 
        ogni compressa orodispersibile contiene 10 mg di olanzapina; 
        ogni compressa orodispersibile contiene 15 mg di olanzapina; 
        ogni compressa orodispersibile contiene 20 mg di olanzapina; 
      eccipienti: 
        mannitolo (E421); 
        crospovidone; 
        aspartame (E951); 
        aroma    arancia    (preparati    aromatizzanti,     sostanze
aromatizzanti identiche  alle  sostanze  naturali,  maltodestrina  di
mais, alfa-tocoferolo (E307)); 
        silice colloidale anidra; 
        sodio stearil fumarato. 
    Responsabile del rilascio  dei  lotti:  Adamed  Pharma  S.A.  ul.
Marszałka Jozefa Piłudskiego 5, 95-200 Pabianice, Polonia. 
    Indicazioni terapeutiche: 
      adulti: 
        «Olanzapina»   e'   indicata   per   il   trattamento   della
schizofrenia. Nei pazienti che hanno dimostrato risposta positiva  al
trattamento iniziale, il proseguimento della terapia  con  olanzapina
consente di mantenere il miglioramento clinico; 
        «Olanzapina» e' indicata per il trattamento dell'episodio  di
mania da moderato a grave. 
    Nei  pazienti  in  cui  l'episodio  maniacale  ha   risposto   al
trattamento  con  olanzapina,  l'olanzapina  e'   indicata   per   la
prevenzione dei nuovi episodi di malattia in  pazienti  con  disturbo
bipolare (vedere paragrafo 5.1 del  riassunto  delle  caratteristiche
del prodotto). 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Per tutte le  confezioni  sopracitate  e'  adottata  la  seguente
classificazione ai fini della rimborsabilita': 
      classe di rimborsabilita': apposita sezione della classe di cui
all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537
e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non  ancora  valutati
ai fini della rimborsabilita', denominata classe C (nn). 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Per tutte le  confezioni  sopracitate  e'  adottata  la  seguente
classificazione ai fini della fornitura: 
      classificazione  ai  fini  della  fornitura:  RR  -  medicinale
soggetto a prescrizione medica. 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
etichette e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo  allegato  alla
determina, di cui al presente estratto. 
    E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato alla determina, di cui al presente estratto. 
    In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni  il
foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua
italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  Provincia
di Bolzano, anche in lingua  tedesca.  Il  titolare  dell'A.I.C.  che
intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne
preventiva  comunicazione  all'AIFA  e  tenere  a   disposizione   la
traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o  in  altra  lingua
estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura
e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82
del suddetto decreto legislativo. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il titolare  dell'A.I.C.,  nei  casi  applicabili,  e'  esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  e'  altresi'  responsabile  del  pieno
rispetto di  quanto  disposto  dall'art.  14,  comma  2  del  decreto
legislativo 24 aprile 2006, n.  219  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, in virtu' del quale non  sono  incluse  negli  stampati
quelle parti del riassunto delle  caratteristiche  del  prodotto  del
medicinale di riferimento  che  si  riferiscono  a  indicazioni  o  a
dosaggi ancora coperti da  brevetto  al  momento  dell'immissione  in
commercio del medicinale. 
    Il  presente  paragrafo  e  la  contenuta  prescrizione  sono  da
ritenersi efficaci e applicabili solo ove si  realizzi  la  descritta
fattispecie. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Al momento del  rilascio  dell'autorizzazione  all'immissione  in
commercio, la presentazione dei rapporti periodici  di  aggiornamento
sulla sicurezza non e' richiesta per questo medicinale. Tuttavia,  il
titolare  dell'autorizzazione  all'immissione   in   commercio   deve
controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento  per
l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-quater,  par.  7)
della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web  dell'Agenzia
europea  dei  medicinali,  preveda  la  presentazione  dei   rapporti
periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale.  In
tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in  commercio
deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza
per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD. 
    Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione,  per  estratto,   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.