IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
                    PER LA TRANSIZIONE ECOLOGICA 
 
  Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito dalla legge
22  aprile  2021,  n.  55,  che,  all'art.  4,  modifica  il  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, introducendo in particolare l'art. 57-bis; 
  Visto il succitato art. 57-bis del decreto legislativo n. 152/2006,
con il quale, in particolare: 
    al comma 1, e' istituito, presso la Presidenza del Consiglio  dei
ministri, il Comitato interministeriale per la transizione  ecologica
(CITE) con il compito di assicurare il coordinamento delle  politiche
nazionali per la transizione ecologica e la relativa  programmazione,
ferme restando le competenze del Comitato  interministeriale  per  la
programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS); 
    al comma 2, e' previsto che il CITE e' presieduto dal  Presidente
del Consiglio dei ministri,  o,  in  sua  vece,  dal  Ministro  della
transizione ecologica, ed e' composto dai Ministri della  transizione
ecologica, dell'economia e delle finanze, dello  sviluppo  economico,
delle infrastrutture e della  mobilita'  sostenibili,  del  lavoro  e
delle politiche sociali  e  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali. Ad esso partecipano, altresi', gli altri Ministri  o  loro
delegati aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti  e
delle tematiche poste all'ordine del giorno; 
    al comma 3 e 4, e' previsto che il CITE approva il Piano  per  la
transizione ecologica (PTE), al fine di coordinare  le  politiche  in
materia di: a) riduzione delle emissioni  di  gas  climalteranti;  b)
mobilita' sostenibile; c) contrasto del dissesto idrogeologico e  del
consumo del suolo; c-bis) mitigazione e  adattamento  ai  cambiamenti
climatici; d) risorse idriche e relative infrastrutture; e)  qualita'
dell'aria; f) economia  circolare;  f-bis)  bioeconomia  circolare  e
fiscalita' ambientale, ivi compresi i sussidi ambientali e la finanza
climatica e sostenibile. Il PTE individua le azioni,  le  misure,  le
fonti  di  finanziamento,  il  relativo  cronoprogramma,  nonche'  le
amministrazioni competenti all'attuazione delle singole misure. Sulla
proposta di Piano predisposta dal CITE e' acquisito il  parere  della
Conferenza unificata di cui all'art. 8  del  decreto  legislativo  28
agosto 1997, n. 281, da rendersi nel termine di venti  giorni,  e  il
parere delle commissioni  parlamentari  competenti  per  materia,  da
rendersi nel termine di  trenta  giorni,  decorrenti  dalla  data  di
trasmissione. Il Piano e' approvato in via definitiva dal CITE  entro
trenta  giorni   dall'espressione   dei   succitati   pareri   ovvero
dall'inutile decorso dei succitati termini. 
    al comma 4-bis, e' previsto che, dopo  l'approvazione  definitiva
del PTE da parte del CITE, il Presidente del Consiglio dei ministri o
un Ministro da lui delegato trasmette alle Camere, entro il 31 maggio
di ogni anno, una relazione annuale sullo stato di attuazione del PTE
stesso, dando conto delle azioni,  delle  misure  e  delle  fonti  di
finanziamento adottate; 
    al comma 6, e' previsto che il  CITE  monitora  l'attuazione  del
PTE, lo aggiorna in  funzione  degli  obiettivi  conseguiti  e  delle
priorita' indicate anche in  sede  europea  e  adotta  le  iniziative
idonee a superare eventuali ostacoli e ritardi; 
    al comma 7, e' previsto  che,  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri e' istituito un Comitato tecnico  di  supporto
(CTC) del CITE, composto da due rappresentanti della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri, di cui uno  nominato  dal  Ministro  per  gli
affari regionali e le autonomie, e da un rappresentante per  ciascuno
dei Ministeri di cui al sopracitato comma 2, designati dai rispettivi
Ministri, con il compito di  istruire  le  questioni  all'ordine  del
giorno del CITE; 
    al comma 8, e' inoltre previsto che, con decreto  del  Presidente
del  Consiglio  dei  ministri,  su  proposta   del   Ministro   della
transizione ecologica, e' adottato il regolamento interno  del  CITE,
che ne disciplina il funzionamento, e che le deliberazioni  del  CITE
sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; 
    al comma 9, e' previsto  che  la  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri assicura il supporto tecnico e organizzativo alle  attivita'
del CITE; 
  Visto il decreto-legge 31 maggio  2021,  n.  77,  convertito  dalla
legge 29 luglio 2021, n. 108, e in particolare l'art. 2, che: 
    al comma 1, istituisce presso la  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri la Cabina di regia per  il  Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza  (PNRR),  presieduta  dal  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, alla quale partecipano i Ministri  e  i  Sottosegretari  di
Stato alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  competenti  in
ragione delle tematiche affrontate in ciascuna seduta, e che esercita
poteri di indirizzo, impulso e coordinamento generale sull'attuazione
degli interventi del PNRR; 
    al comma 4, prevede che il CITE,  svolge,  sull'attuazione  degli
interventi del PNRR, nelle materie  di  competenza,  le  funzioni  di
indirizzo, impulso e  coordinamento  tecnico,  tenendo  informata  la
Cabina di regia che ha  la  facolta'  di  partecipare  attraverso  un
delegato; 
    al comma 5, prevede che, negli ambiti in cui le funzioni  statali
di programmazione e attuazione degli investimenti previsti nel PNRR e
nel Piano nazionale complementare al  PNRR  (PC-PNRR)  richiedano  il
coordinamento con  l'esercizio  delle  competenze  costituzionalmente
attribuite alle regioni,  alle  Province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano e agli enti locali, quando si tratta di materie  nelle  quali
le regioni e le province autonome vantano  uno  specifico  interesse,
anche il Presidente della conferenza delle regioni e  delle  province
autonome partecipa al CITE ; 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e  successive  modificazioni
ed integrazioni, recante  «Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
ordinamento della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri»,  e  in
particolare l'art. 6, comma 3, della  stessa  legge,  in  materia  di
funzionamento dei comitati interministeriali istituiti per legge; 
  Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni  ed
integrazioni, recante «Delega  al  Governo  per  il  conferimento  di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma  della
pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa»,  e
il  conseguente  decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  e
successive modificazioni ed integrazioni, concernente,  fra  l'altro,
la definizione e l'ampliamento delle  attribuzioni  della  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  Regioni  e  le  Province
Autonome di Trento e Bolzano; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed
integrazioni,  recante  «Nuove  norme  in  materia  di   procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai  documenti  amministrativi»
e, in particolare, l'art. 24, comma 1, lettera c), e comma 2; 
  Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e  successive  modificazioni
ed integrazioni, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione  e
controllo della Corte dei conti», in particolare, l'art. 3, comma  2,
nonche' le ulteriori disposizioni di cui all'art. 41,  comma  5,  del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201,  convertito  dalla  legge  22
dicembre 2011, n. 214, e successive  modificazioni  ed  integrazioni,
recante  «Disposizioni  urgenti  per  la  crescita,  l'equita'  e  il
consolidamento dei conti pubblici»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  1°
ottobre 2012, e successive  modificazioni  ed  integrazioni,  recante
«Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del  Consiglio
dei   ministri»,   e,   in   particolare,   l'art.    20,    relativo
all'organizzazione   e   ai   compiti   del   Dipartimento   per   la
programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE); 
  Visto il decreto  del  Segretario  generale  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri  1°  dicembre  2015,  recante  «Organizzazione
interna del Dipartimento per la  programmazione  e  il  coordinamento
della politica economica»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  19
luglio 2021, registrato dalla Corte dei conti in data 27 luglio 2021,
al n. 3060, recante, ai sensi del sopracitato art. 57-bis,  comma  8,
del decreto legislativo n. 152/2006, il regolamento interno del  CITE
e, ai sensi del comma 7 del medesimo articolo, l'istituzione del CTC; 
  Considerato che  il  suddetto  regolamento  interno  disciplina  il
funzionamento del CITE e del CTC al fine di ottimizzare i  lavori  di
questo  Comitato,  assicurando   la   completezza   e   l'adeguatezza
dell'istruttoria sulle  proposte  oggetto  di  esame,  garantendo  la
trasparenza delle decisioni e perseguendo  l'accelerazione  dell'iter
di perfezionamento delle medesime; 
  Preso atto che la riunione istruttoria del  CTC  sull'argomento  in
esame si e' tenuta in data 22 luglio 2021; 
  Vista nota del Capo di Gabinetto del  Ministero  della  transizione
ecologica 27 luglio 2021, n. 16141, recante la proposta di  adozione,
da  parte  del  Ministro,  ai  sensi  dell'art.  57-bis  del  decreto
legislativo n. 152/2006, commi 3 e 4, della proposta di PTE; 
  Vista la nota di seduta 1° dicembre 2016, n. 5670, predisposta  dal
DIPE e posta a base dell'esame della presente  proposta  nell'odierna
seduta di questo Comitato; 
  Considerato quanto emerso dall'ampia discussione tenutasi nel corso
della seduta, e in particolare: 
    che il PTE e' inserito nel Green deal europeo e  fa  da  raccordo
fra il Green deal europeo e il PNRR; 
    che la proposta di PTE e' articolata su  cinque  macro-obiettivi:
1)  neutralita'  climatica;  2)  azzeramento  dell'inquinamento;   3)
adattamento   ai   cambiamenti   climatici;   4)   ripristino   della
biodiversita';  5)  transizione  verso   economia   e   circolare   e
bioeconomia,  e  che  e'  un  documento  che   sara'   periodicamente
aggiornato, in modo da essere sempre al passo con lo  sviluppo  delle
conoscenze e lo stato di attuazione delle misure previste; 
    che entro il 15 maggio di ogni anno  e'  prevista  una  relazione
sullo stato di  attuazione,  con  aggiornamento  dei  cronoprogrammi,
delle roadmap e dei principali indicatori; 
    che, in tema di decarbonizzazione delle industrie hard to  abate,
gli  obiettivi   sono   da   perseguire   a   partire   dall'utilizzo
dell'idrogeno, delle bioenergie e dalla cattura della CO2 . Eventuali
misure di aggravio del carico fiscale dovranno  essere  adeguatamente
valutate  per  questi  settori,   anche   in   considerazione   delle
restrizioni normative che in alcuni casi,  come  per  l'utilizzo  dei
combustibili solidi secondari, ne limitano lo sviluppo; 
    che  e'  necessario  analizzare  le  relazioni  tra  i   numerosi
strumenti di pianificazione di settore, compreso il PNRR, e  definire
il livello di sovra ordinazione del PTE rispetto a  tutti  gli  altri
strumenti di pianificazione  che  incidono  nei  settori  interessati
dalla transizione ecologica,  individuando  anche  le  procedure  che
consentano di verificare se gli interventi e i provvedimenti, perfino
quelli riguardanti la giustizia o la pubblica amministrazione,  siano
sostenibili, dal punto di vista non solo finanziario,  ma  anche  del
raggiungimento degli obiettivi del PTE stesso; 
    che e' opportuno che questo Comitato proponga al  Presidente  del
Consiglio dei ministri l'emanazione di una  direttiva  in  base  alla
quale  le  relazioni  illustrative  dei  provvedimenti   di   origine
governativa debbano contenere una sezione  relativa  all'impatto  sul
PTE e i documenti istruttori per il Comitato interministeriale per la
programmazione economica e lo sviluppo sostenibile debbano avere  una
sezione illustrativa che spieghi come il  provvedimento  da  adottare
contribuisca all'attuazione del PTE stesso; 
    che la proposta di PTE mette in luce la necessita' di  perseguire
la massima sinergia possibile tra tutte  le  fonti  di  finanziamento
nazionali, regionali ed europee di settore, al fine di ottimizzare  i
risultati del PTE stesso; 
    che, a tal fine, e' necessario disporre di una tassonomia per  la
classificazione   delle   risorse   finanziarie   programmate,    con
riferimento agli obiettivi strategici del piano proposto, al fine  di
fornire un quadro sinottico di tutti gli  interventi  provenienti  da
diversi livelli di programmazione coerenti con i target assegnati; 
    che  per  il  Mezzogiorno  risultano  prioritarie  le   politiche
relative alla  tutela  del  territorio,  al  contrasto  del  dissesto
idrogeologico,  alle  carenze  del  sistema  idrico,  ma  anche  alle
bonifiche, in primo  luogo  quelle  di  Taranto  e  Bagnoli,  e  allo
sviluppo della filiera dell'idrogeno; 
    che  la   realizzazione   del   PTE   richiede   una   fortissima
collaborazione tra i Ministeri coinvolti; 
    che e' necessario dare grande rilevanza alla comunicazione, anche
mediante coinvolgimento della cittadinanza e dei settori  produttivi,
con forme di consultazione e  partecipazione,  attraverso  le  quali,
filiera per filiera e area geografica  per  area  geografica,  questi
possano contribuire a modulare l'impatto delle decisioni e  orientare
le condotte da tenere senza dover ricorrere a interventi cogenti; 
    che la proposta di PTE prevede dieci indicatori  rappresentativi,
riconosciuti  a  livello  internazionale  e   impiegati   in   misure
statistiche  collegate   alla   strategia   nazionale   di   sviluppo
sostenibile e agli indicatori di Benessere equo e sostenibile  (BES),
indicatori che sono gia' elaborati nell'ambito del sistema statistico
nazionale; 
    che  in  questo  settore  e'   necessario   prevedere   nel   PTE
investimenti a favore degli enti tecnici interessati, tra cui ISTAT e
ISPRA, per produrre stime anticipate degli  indicatori,  in  analogia
con quello che gia' avviene nel settore del BES; 
    che e' necessario costituire, anche con il supporto  di  esperti,
gruppi di lavoro preposti allo sviluppo delle tematiche di  interesse
delle misure del PTE, e con  il  compito  di  elaborare  documenti  e
analisi  specifiche  per  settore  ai  fini  dell'ottimizzazione  del
complesso  delle  milestone  e  dei  cronoprogrammi,  contribuendo  a
rendere piu' quantitativo il programma e tenendo conto  del  relativo
impatto sociale; 
    che tra gli argomenti da trattare prioritariamente da  parte  dei
suddetti gruppi di lavoro figurano: 
      le misure in materia di tassazione; 
      la ricognizione e relativa analisi di tutti i finanziamenti che
possono contribuire anche a lungo termine a realizzare la transizione
energetica, tenendo conto, per esempio, anche del  Fondo  sviluppo  e
coesione, in modo da assicurare, anche dopo il 2026, termine  per  il
completamento del PNRR, la prosecuzione  delle  linee  essenziali  di
sviluppo del PTE e suoi aggiornamenti; 
      la decarbonizzazione e l'evoluzione del sistema energetico, con
i relativi settori, tra cui l'idrogeno come vettore  di  integrazione
dei settori e dei diversi mix energetici, le energie rinnovabili, gli
accumuli; 
      la mobilita' sostenibile; 
      le industrie hard to abate; 
      l'economia circolare, con i settori della riduzione di uso, del
riciclaggio di rifiuti e dei relativi impianti; 
      il dissesto idrogeologico, il consumo di suolo, la  prevenzione
delle frane e delle alluvioni e la tutela delle risorse idriche; 
      la biodiversita' e la tutela dell'ecosistema marino; 
    che nelle attivita' dei gruppi di lavoro, particolarmente per  le
tematiche  di  cui  agli  ultimi  tre  succitati   argomenti,   sara'
necessario il coinvolgimento delle regioni; 
  Su proposta del Ministro della transizione ecologica; 
  Acquisito  in   seduta   l'avviso   favorevole   dei   Ministri   e
Sottosegretari di Stato presenti; 
 
                              Delibera: 
 
  1. Ai sensi dell'art. 57-bis, commi 3 e 4, del decreto  legislativo
n. 152/2006, e' approvata, con le prescrizioni di cui  ai  successivi
punti 2, 3, 4 e 5, la proposta di PTE  di  cui  all'allegato  1  alla
presente delibera, facente parte integrante della medesima. 
  2. Il CTC  proporra'  a  questo  Comitato  una  tassonomia  per  la
classificazione delle risorse finanziare programmate con  riferimento
agli obiettivi strategici del piano proposto, anche al fine di  avere
un quadro sinottico di tutti gli interventi provenienti  dai  diversi
livelli di programmazione dei vari Ministeri coerenti  con  i  target
assegnati. 
  3. I Ministeri competenti per materia, utilizzando le esperienze  e
le metodologie gia' presenti all'interno delle istituzioni, o con  la
collaborazione   di   altre   istituzioni   ed   enti   di   ricerca,
predisporranno per questo Comitato  analisi  di  scenario  di  natura
climatica, ambientale, sociale ed economica al fine di  garantire  un
background quantitativo al processo di identificazione  delle  scelte
di policy adeguato al raggiungimento degli obiettivi del PTE. 
  4. Il Ministero della transizione ecologica, anche con il  supporto
del CTC, sottoporra' all'attenzione di questo  Comitato  un  allegato
integrativo al PTE che, anche sulla base delle elaborazioni di cui al
punto 2 e delle analisi di scenario di cui  al  punto  3,  specifichi
maggiormente,  dal  punto  di  vista  quantitativo,   i   target   da
raggiungere nel tempo e i relativi strumenti finanziari. 
  5. Con atto del Ministro della transizione ecologica sono istituiti
gruppi di lavoro, con l'indicazione dei loro coordinatori, in materia
di:   energie   rinnovabili;   mobilita'    sostenibile;    industrie
hard-to-abate;  economia  circolare  4.0,  bioeconomia   e   qualita'
dell'aria; dissesto idrogeologico, consumo di terreno, prevenzione di
frane/alluvioni e  tutela  delle  risorse  idriche;  biodiversita'  e
tutela degli ecosistemi; flussi di fondi durante e post-PNRR, finanza
sostenibile e carbon-finance; modellistica  integrata  sugli  effetti
delle politiche per la transizione ecologica  con  prospettiva  anche
territoriale, con il compito  di  supportare  il  CTC  nell'attivita'
volta alle elaborazioni di  cui  ai  punti  2  e  3  e  alla  stesura
dell'allegato integrativo di cui al punto 4. 
  6. Eventuali ulteriori gruppi di lavoro potranno  essere  istituiti
con successivo provvedimento della medesima natura. 
    Roma, 28 luglio 2021 
 
                              Il Ministro della transizione ecologica 
                              con funzioni di Presidente della seduta 
                                           Cingolani                  

Registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 2022 
Ufficio controllo atti  P.C.M.  Ministeri  della  giustizia  e  degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne n. 67 
 
                              ________ 
 
Avvertenza: 
 
    Si da' notizia che il testo integrale della delibera, comprensivo
dell'allegato,  e'  consultabile  alla   pagina   istituzionale   del
Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della  politica
economica - Presidenza del Consiglio dei ministri: 
    https://www.programmazioneeconomica.gov.it/?p=50476