La variazione nella media 2021 dell'indice ISTAT dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato con le
esclusioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 81, da applicarsi
per l'anno 2022 ai sensi dell'art. 13, comma 4, del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159
(assegno al nucleo familiare numeroso e assegno di maternita') e'
pari all'1,9 per cento (Comunicato ufficiale dell'ISTAT del 17
gennaio 2022).
Pertanto:
a) l'assegno mensile per il nucleo familiare ai sensi dell'art.
65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modifiche e
integrazioni, da corrispondere agli aventi diritto per l'anno 2022,
se spettante nella misura intera, e' pari a euro 147,90; per le
domande relative al medesimo anno, il valore dell'indicatore della
situazione economica equivalente e' pari a euro 8.955,98;
b) l'assegno mensile di maternita' ai sensi dell'art. 74 della
legge 26 marzo 2001, n. 151, da corrispondere agli aventi diritto per
l'anno 2022, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le
adozioni senza affidamento, se spettante nella misura intera, e' pari
a euro 354,73; per le domande relative al medesimo anno, il valore
dell'indicatore della situazione economica equivalente e' pari a euro
17.747,58.
L'art. 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e' abrogato,
dall'art. 10 del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, a
decorrere dal 1° marzo 2022. Conseguentemente, per l'anno 2022,
l'assegno di cui all'art. 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e'
riconosciuto esclusivamente con riferimento alle mensilita' di
gennaio e febbraio.