La variazione nella media 2021 dell'indice ISTAT  dei  prezzi  al
consumo per le famiglie di  operai  e  impiegati,  calcolato  con  le
esclusioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.  81,  da  applicarsi
per l'anno 2022 ai sensi dell'art.  13,  comma  4,  del  decreto  del
Presidente del  Consiglio  dei  ministri  5  dicembre  2013,  n.  159
(assegno al nucleo familiare numeroso e  assegno  di  maternita')  e'
pari all'1,9  per  cento  (Comunicato  ufficiale  dell'ISTAT  del  17
gennaio 2022). 
    Pertanto: 
      a) l'assegno mensile per il nucleo familiare ai sensi dell'art.
65 della legge 23 dicembre 1998, n.  448  e  successive  modifiche  e
integrazioni, da corrispondere agli aventi diritto per  l'anno  2022,
se spettante nella misura intera, e'  pari  a  euro  147,90;  per  le
domande relative al medesimo anno, il  valore  dell'indicatore  della
situazione economica equivalente e' pari a euro 8.955,98; 
      b) l'assegno mensile di maternita' ai sensi dell'art. 74  della
legge 26 marzo 2001, n. 151, da corrispondere agli aventi diritto per
l'anno 2022,  per  le  nascite,  gli  affidamenti  preadottivi  e  le
adozioni senza affidamento, se spettante nella misura intera, e' pari
a euro 354,73; per le domande relative al medesimo  anno,  il  valore
dell'indicatore della situazione economica equivalente e' pari a euro
17.747,58. 
    L'art. 65 della legge 23  dicembre  1998,  n.  448  e'  abrogato,
dall'art. 10 del decreto legislativo 29  dicembre  2021,  n.  230,  a
decorrere dal 1°  marzo  2022.  Conseguentemente,  per  l'anno  2022,
l'assegno di cui all'art. 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448  e'
riconosciuto  esclusivamente  con  riferimento  alle  mensilita'   di
gennaio e febbraio.