IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA'
E DELLA RICERCA
Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con
modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare
l'art. 1 che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero
dell'universita' e della ricerca, con conseguente soppressione del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59» come da ultimo modificato dal predetto
decreto-legge n. 1 del 2020, e in particolare gli articoli 2, comma
1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del
Ministero dell'universita' e della ricerca, «al quale sono attribuite
le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione
universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di
alta formazione artistica musicale e coreutica», nonche' la
determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021
con cui la prof.ssa Maria Cristina Messa e' stata nominata Ministro
dell'universita' e della ricerca;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, recante «Testo unico delle imposte sui redditi»;
Visto l'art. 1, comma 954, lettera b), della legge 28 dicembre
2015, n. 208 (legge di stabilita' 2016), che ha sostituito l'art. 15,
comma 1, lettera e) del richiamato decreto del Presidente della
Repubblica n. 917/1986, prevedendo la detraibilita' delle spese per
frequenza di corsi di istruzione universitaria presso universita'
statali e non statali, in misura non superiore, per le universita'
non statali, a quella stabilita annualmente con decreto del Ministero
dell'universita' e della ricerca da emanare entro il 31 dicembre di
ogni anno, tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi
dovuti alle universita' statali;
Visto, inoltre, il comma 955 dell'art. 1, della citata legge 28
dicembre 2015, n. 208, che ha stabilito che le predette disposizioni
di cui al comma 954, lettera b), si applicano a partire dall'anno
d'imposta 2015;
Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, relativo a
«Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia
didattica degli atenei, approvato con decreto ministeriale 3 novembre
1999, n. 509» e, in particolare, l'art. 3 che individua i corsi di
istruzione universitaria;
Visti i decreti ministeriali 16 marzo 2007 sulla determinazione
delle classi di lauree e lauree magistrali e successive
modificazioni, il decreto ministeriale 8 gennaio 2009 di
determinazione delle classi di lauree magistrali delle professioni
sanitarie e il decreto ministeriale 19 febbraio 2009 di
determinazione delle classi di lauree delle professioni sanitarie;
Visto il decreto ministeriale n. 1015 del 4 agosto 2021, registrato
alla Corte dei conti il 3 settembre 2021 al n. 2450, recante la
determinazione del «costo standard per studente in corso 2021-2023»,
differenziato per aree disciplinari omogenee;
Visto l'art. 3, comma 20 e seguenti, della legge 28 dicembre 1995,
n. 549 e successive modificazioni, recante «Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica»;
Considerato che, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto
legislativo 29 marzo 2012, n. 68, ai fini della graduazione
dell'importo dei contributi dovuti per la frequenza ai corsi di
livello universitario, le universita' statali «...valutano la
condizione economica degli iscritti ...e possono tenere conto dei
differenziali di costo di formazione riconducibili alle diverse aree
disciplinari»;
Ritenuto, altresi', di avvalersi dell'anagrafe nazionale degli
studenti universitari (ANS) che, ai sensi dell'art. 1-bis del
decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito con modificazioni
dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, contiene i principali dati
relativi agli iscritti ai corsi di studio delle universita' statali e
non statali, ivi compresi gli importi relativi alle spese per la
frequenza dei corsi di istruzione universitaria;
Tenuto conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti
alle universita' statali, in attuazione del citato art. 15, comma 1,
lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986;
Ritenuto di raggruppare i corsi di studio nelle medesime aree
disciplinari di cui al menzionato decreto ministeriale n. 1015/2021,
salvo il caso dell'area medico-sanitaria che, attese le finalita' del
presente decreto, si ritiene debba essere ulteriormente suddivisa in
due aree distinte, cioe' medica e sanitaria, in quanto tali aree
presentano importi non omogenei, e di prendere in considerazione, per
ciascuna area, la situazione relativa ad un livello di riferimento
rappresentativo degli importi delle tasse e dei contributi dovuti
dagli iscritti alle universita' statali, senza tenere conto delle
riduzioni della contribuzione determinata dalle differenti condizioni
economiche degli studenti;
Ravvisata, altresi', la necessita' di stabilire la misura massima
delle detrazioni spettanti agli studenti delle universita' non
statali, tenendo conto degli importi medi delle tasse e dei
contributi dovuti alle universita' statali aventi sede nella medesima
zona geografica;
Decreta:
Art. 1
1. La spesa relativa alle tasse e ai contributi di iscrizione per
la frequenza dei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea
magistrale a ciclo unico delle universita' non statali, detraibile
dall'imposta lorda sui redditi dell'anno 2021, ai sensi dell'art. 15,
comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e' individuata, per ciascuna area disciplinare
di afferenza e zona geografica in cui ha sede l'Ateneo presso il
quale e' presente il corso di studio, negli importi massimi indicati
nella seguente tabella:
Tipologia corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a
ciclo unico
=====================================================================
| | Zona | Zona | Zona |
| Area disciplinare corsi | geografica | geografica | geografica |
| istruzione | nord | centro |sud e isole |
+============================+============+============+============+
| Medica | euro 3.900 | euro 3.100 | euro 2.900 |
+----------------------------+------------+------------+------------+
| Sanitaria | euro 3.900 | euro 2.900 | euro 2.700 |
+----------------------------+------------+------------+------------+
| Scientifico-tecnologica | euro 3.700 | euro 2.900 | euro 2.600 |
+----------------------------+------------+------------+------------+
| Umanistico-sociale |euro 3.200 |euro 2.800 | euro 2.500 |
+----------------------------+------------+------------+------------+
2. Nell'allegato 1 al presente decreto sono riportate le classi
di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico
afferenti alle aree disciplinari di cui al comma 1, nonche' le zone
geografiche di riferimento delle regioni.
3. La spesa di cui al comma 1 riferita agli studenti iscritti ai
corsi di dottorato, di specializzazione e ai master universitari di
primo e secondo livello e' indicata nell'importo massimo di cui alla
sottostante tabella:
Tipologia corsi post-laurea
=====================================================================
| | Zona | Zona | Zona |
| | geografica |geografica |geografica |
| Spesa massima detraibile | nord | centro |sud e isole|
+==============================+============+===========+===========+
|Per i corsi di dottorato, di | | | |
|specializzazione e master | | | |
|universitari di primo e di | | | |
|secondo livello | euro 3.900 |euro 3.100 |euro 2.900 |
+------------------------------+------------+-----------+-----------+
4. Agli importi di cui ai commi precedenti va sommato l'importo
relativo alla tassa regionale per il diritto allo studio di cui
all'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive
modificazioni.
5. Gli importi di cui ai commi 1 e 3 sono aggiornati entro il 31
dicembre di ogni anno con decreto ministeriale.
Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo
e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 dicembre 2021
Il Ministro: Messa
Registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero
dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del
Ministero della salute, n. 198