IL DIRETTORE GENERALE 
               per la sicurezza del suolo e dell'acqua 
 
  Visto l'art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 925 con il quale la
misura del sovracanone annuo, dovuto a norma della legge 27  dicembre
1953,  n.  959  e  successive  modificazioni,  dai  concessionari  di
derivazione per produzione di forza  motrice,  con  potenza  nominale
media superiore a kW 220 e' stata rivalutata a lire 4.500 per ogni kW
nominale a decorrere dal 1° gennaio 1980; 
  Visto l'art. 3 della stessa legge con il quale viene  demandato  al
Ministero dei lavori pubblici il compito di provvedere ogni  biennio,
con decorrenza 1° gennaio 1982,  alla  variazione  della  misura  del
suddetto sovracanone sulla base dei dati Istat relativi all'andamento
del costo della vita; 
  Visto  il   decreto   legislativo   3   febbraio   1993,   n.   29:
«Razionalizzazione    dell'organizzazione    delle    amministrazioni
pubbliche  e  revisione  della  disciplina  in  materia  di  pubblico
impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»; 
  Visto l'art. 6 del testo unico delle disposizioni  di  legge  sulle
acque ed impianti elettrici, approvato con r.d. 11 dicembre 1933,  n.
1775, cosi' come sostituito dall'art. 1 del  decreto  legislativo  n.
275 del 12 luglio 1993 «Riordino in materia di concessione  di  acque
pubbliche», che, al  comma  2,  definisce  «grandi»  derivazioni  per
produzione di forza motrice quelle che eccedono il limite di  potenza
nominale media annua pari a kW 3000; 
  Vista la legge 14 gennaio 1994.  n.  20,  cosi'  come  integrata  e
modificata in ultimo dal decreto legislativo n. 174 del 2016; 
  Visto il decreto legislativo n. 165 del 2001; 
  Visti  i  seguenti  decreti  ministeriali  con  i  quali  e'  stata
rivalutata la misura del sovracanone annuo dovuto a norma della legge
2 dicembre 1953, n. 959 per i relativi bienni ed in particolare: 
    decreto ministeriale 24 novembre 1981, n. 1488, rivalutazione per
il biennio 1° gennaio 1982 - 31 dicembre 1983 in lire 6.052; 
    decreto ministeriale 24 novembre 1983, n. 2561, rivalutazione per
il biennio 1° gennaio 1984 - 31 dicembre 1985 in lire 8.031; 
    decreto ministeriale 19 novembre 1985, n. 1691, rivalutazione per
il biennio 1° gennaio 1986 - 31 dicembre 1987 in lire 9.500; 
    decreto ministeriale 13 novembre 1987, n. 1554, rivalutazione per
il biennio 1° gennaio 1988 - 31 dicembre 1989 in lire 10.516; 
    decreto ministeriale 24 novembre 1989, n. 1734, rivalutazione per
il biennio 1° gennaio 1990 - 31 dicembre 1991 in lire 11.767; 
    decreto ministeriale 25 novembre 1991, n. 44,  rivalutazione  per
il biennio 1° gennaio 1992 - 31 dicembre 1993 in lire 13.261; 
    decreto ministeriale 10 novembre 1993, n. 287, rivalutazione  per
il biennio 1° gennaio 1994 - 31 dicembre 1995 in lire 14.521; 
    decreto ministeriale 28 novembre 1995, n. 131, rivalutazione  per
il biennio 1° gennaio 1996 - 31 dicembre 1997 in lire 15.944; 
    decreto ministeriale 28 novembre 1997, n. 241, rivalutazione  per
il biennio 1° gennaio 1998 - 31 dicembre 1999 in lire 16.677; 
    decreto ministeriale 21 dicembre 1999,  n.  13891,  rivalutazione
per il biennio 1° gennaio 2000 - 31 dicembre 2001 in lire 17.261; 
  per ogni kW di potenza nominale media concessa  o  riconosciuta  ai
sensi del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775; 
  Visto l'art. 27, comma 10, della legge 28 dicembre  2001,  n.  448,
con il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2002, la base di calcolo del
sovracanone prevista dall'art. 1 della legge  22  dicembre  1980,  n.
925, viene fissata in  euro  13,00  annui  per  ogni  kW  di  potenza
nominale media, da aggiornarsi con cadenza biennale,  come  stabilito
dall'art. 3 della citata legge 22 dicembre 1980, n. 925,  sulla  base
di successivi decreti; 
  Visto l'art. 31, comma 10, della legge 27 novembre  2002,  n.  289,
con il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, la base di calcolo del
sovracanone di cui all'art. 27, comma 10, della sopracitata legge  28
dicembre 2001, n. 448, e' fissata in euro 18,00; 
  Visti  i  seguenti  decreti  ministeriali  con  i  quali  e'  stata
determinata, ai sensi della legge 22 dicembre 1980, n. 925, la misura
del sovracanone oggetto della  legge  27  dicembre  1953,  n.  959  e
precisamente: 
    decreto ministeriale 9 febbraio 2004, n. 001, per il  biennio  1°
gennaio 2004 - 31 dicembre 2005, misura pari a euro 18,90 per ogni kW
di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi  del  r.d.
11 dicembre 1933, n. 1775; 
    decreto ministeriale 30 novembre 2005 n. 004/QdV, per il  biennio
1° gennaio 2006 - 31 dicembre 2007 misura pari a euro 19,62 per  ogni
kW di potenza nominale media concessa o  riconosciuta  ai  sensi  del
r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775; 
    decreto ministeriale 27 novembre 2007 n. 008/QdV, per il  biennio
1° gennaio 2008 - 31 dicembre 2009 misura pari a euro 20,35 per  ogni
kW di potenza nominale media concessa o  riconosciuta  ai  sensi  del
r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775; 
    decreto ministeriale 25 novembre 2009 n. 012/QdV, per il  biennio
1° gennaio 2010 - 31 dicembre 2011 misura pari a euro 21,08 per  ogni
kW di potenza nominale media concessa o  riconosciuta  ai  sensi  del
r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775; 
  Visto l'art. 15, comma 6, della legge 30 luglio 2010, n.  122,  con
la quale, a decorrere dal 1° gennaio 2010, le  basi  di  calcolo  dei
sovracanoni previsti agli articoli 1 e  2  della  legge  22  dicembre
1980, n. 925 per le concessioni di grande derivazione  di  acqua  per
uso idroelettrico, sono fissate rispettivamente in euro 28,00 e  euro
7,00, fermo restando per gli anni a seguire l'aggiornamento  biennale
previsto dall'art. 3 della medesima legge n. 925 del 1980, alle  date
dalla stessa previste; 
  Visti i seguenti decreti direttoriali con i quali e' stata elevata,
ai sensi dell'art. 3 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, la  misura
del sovracanone annuo oggetto della legge 27 dicembre  1953,  n.  959
dovuta dai concessionari di grandi derivazioni d'acqua per produzione
di forza motrice con potenza nominale media superiore a kW 220 e fino
a 3000, e per quelli con potenza nominale media superiore a 3000  kW,
e precisamente: 
    decreto direttoriale 30 novembre 2011, n. 002/TRI/DI/BIM, per  il
biennio 1° gennaio 2012 - 31 dicembre 2013: 
      per produzione di forza  motrice  con  potenza  nominale  media
superiore a kW 220 e fino a 3000, concessa o  riconosciuta  ai  sensi
del testo unico delle disposizioni  di  legge  sulle  acque  e  sugli
impianti elettrici approvato con r.d.  11  dicembre  1933,  n.  1775,
misura elevata per ogni kW di potenza nominale media a euro 22,13; 
      per produzione di forza  motrice  con  potenza  nominale  media
superiore a kW 3000, misura elevata a euro  29,40,  per  ogni  kW  di
potenza nominale media concessa o riconosciuta; 
    decreto direttoriale 22 novembre 2013, n. 003/TRI/DI/BIM, per  il
biennio 1° gennaio 2012 - 31 dicembre 2013: 
      per produzione di forza  motrice  con  potenza  nominale  media
superiore a kW 220 e fino a 3000, concessa o  riconosciuta  ai  sensi
del testo unico delle disposizioni  di  legge  sulle  acque  e  sugli
impianti elettrici approvato con r.d.  11  dicembre  1933,  n.  1775,
misura elevata per ogni kW di potenza nominale media a euro 22,88; 
      per produzione di forza  motrice  con  potenza  nominale  media
superiore a kW 3000, misura elevata a euro  30,40,  per  ogni  kW  di
potenza nominale media concessa o riconosciuta; 
    decreto direttoriale 1° dicembre 2015, n. 559, per il biennio  1°
gennaio 2016 - 31 dicembre 2017: 
      per produzione di forza  motrice  con  potenza  nominale  media
superiore a kW 220 e fino a 3000, concessa o  riconosciuta  ai  sensi
del testo unico delle disposizioni  di  legge  sulle  acque  e  sugli
impianti elettrici approvato con r.d.  11  dicembre  1933,  n.  1775,
misura elevata per ogni kW di potenza nominale media a euro 22,90; 
      per produzione di forza  motrice  con  potenza  nominale  media
superiore a kW 3000, misura elevata a euro  30,43,  per  ogni  kW  di
potenza nominale media concessa o riconosciuta; 
  Visto il decreto direttoriale del 26 gennaio 2016 con il  quale  e'
stato modificato ed integrato il  decreto  direttoriale  1°  dicembre
2015, n. 559, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 62, comma 1,
«Disposizioni in materia di sovracanone di bacino imbrifero montano»,
della legge 28 dicembre  2015,  n.  221,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 13  del  18
gennaio 2016, il quale dispone che il sovracanone di cui  alla  legge
27 dicembre 1953, n. 959 e alla  legge  22  dicembre  1980,  n.  925,
s'intende  dovuto  per  gli  impianti  con  potenza  nominale   media
superiore a 220 kW nella misura prevista per le concessioni di grande
derivazione idroelettrica; 
  Considerato che, a far data dall'entrata  in  vigore  della  citata
disposizione, introdotta dalla legge 28 dicembre  2015,  n.  221,  la
misura  del  sovracanone  dovuta  dai  concessionari  di  derivazioni
d'acqua per produzione di  forza  motrice  si  articola  su  un'unica
fascia, che comprende tutti gli impianti di  potenza  nominale  media
superiore a kW 220; 
  Visto il  decreto  direttoriale  del  21  dicembre  2017,  n.  570,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 18, del 23 gennaio 2018, con il quale e' stata elevata,
ai sensi dell'art. 3 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, la  misura
del sovracanone annuo oggetto della legge 27 dicembre 1953,  n.  959,
per il biennio 1°  gennaio  2018  -  31  dicembre  2019,  dovuto  dai
concessionari di derivazioni d'acqua per produzione di forza  motrice
con potenza nominale media superiore a kW  220  e  fino  a  3000  kW,
aggiornandola ad euro 30,67 per ogni kW  di  potenza  nominale  media
concessa o riconosciuta ai sensi del testo unico  delle  disposizioni
di legge sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con r.d. 11
dicembre 1933, n. 1775; 
  Vista la nota n. 80111810588 dell'Istituto centrale di  statistica,
pervenuta al ns. protocollo 2703 in data  21  gennaio  2020,  con  la
quale e' stato comunicato che la variazione percentuale, verificatasi
negli indici dei prezzi al consumo  per  le  famiglie  di  operai  ed
impiegati, senza tabacchi, nel periodo ottobre 2017 -  ottobre  2019,
e' stata pari al + 1,5%; 
  Visto il decreto  direttoriale  del  12  febbraio  2020,  n.  9811,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 febbraio 2020, n. 48,  con  il
quale e' stata elevata, ai sensi dell'art. 3 della legge 22  dicembre
1980, n. 925, la misura del sovracanone annuo oggetto della legge  27
dicembre 1953, n. 959, per il biennio 1° gennaio 2020 -  31  dicembre
2021, dovuto dai concessionari di derivazioni d'acqua per  produzione
di forza motrice con  potenza  nominale  media  superiore  a  kW  220
aggiornandola ad euro 31,16 per ogni kW  di  potenza  nominale  media
concessa o riconosciuta ai sensi del teso unico delle disposizioni di
legge sulle acque e sugli impianti elettrici approvato  con  r.d.  11
dicembre 1933, n. 1775; 
  Vista la nota n.  2908003  dell'Istituto  centrale  di  statistica,
pervenuta al protocollo n. 128065 di  questa  direzione  in  data  19
novembre 2021, con la quale e' stato  comunicato  che  la  variazione
percentuale dell'indice dei prezzi al  consumo  per  le  famiglie  di
operai e impiegati (FOI) nel periodo  ottobre  2019-ottobre  2021  e'
pari a +2,6% per l'indice generale  e  per  l'indice  generale  senza
tabacchi; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  La misura del sovracanone annuo di cui all'art. 1  della  legge  22
dicembre 1980, n. 925, dovuto a norma della legge 27  dicembre  1953,
n. 959 e successive modificazioni ed integrazioni, dai  concessionari
di derivazioni d'acqua per produzione di forza  motrice  con  potenza
nominale media superiore a 220 kW,  e'  fissata  per  il  biennio  1°
gennaio 2022 - 31 dicembre 2023, in euro 31,97 per ogni kW di potenza
nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del testo unico delle
disposizioni  di  legge  sulle  acque  e  sugli  impianti   elettrici
approvato  con  r.d.  11  dicembre  1933,  n.   1775   e   successive
modificazioni ed integrazioni. 
    Roma, 15 dicembre 2021 
 
                                Il direttore generale: Mattei Gentili