IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
             delle politiche competitive della qualita' 
                agroalimentare ippiche e della pesca 
 
  Visto il regolamento (UE) 2018/848 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 30 maggio 2018 relativo  alla  produzione  biologica  e
all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il  regolamento
(CE) n. 834/2007 del Consiglio (CE)  n.  834  del  Consiglio  del  28
giugno 2007, ed in particolare  l'art.  39  «Norme  aggiuntive  sugli
adempimenti degli operatori e dei gruppi di  operatori»  che  dispone
che, in aggiunta agli obblighi di cui  all'art.  15  del  regolamento
(UE) 2017/625, gli operatori e i gruppi di  operatori,  tra  l'altro,
effettuano tutte le dichiarazioni e le altre  comunicazioni  previste
dai controlli ufficiali; 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2119 della Commissione
del 1° dicembre 2021 che  stabilisce  norme  dettagliate  concernenti
talune registrazioni e dichiarazioni richieste agli  operatori  e  ai
gruppi di operatori e i mezzi tecnici per il rilascio dei certificati
a norma del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio e modifica il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  2021/1378
della Commissione per quanto riguarda  il  rilascio  del  certificato
agli operatori, ai gruppi di operatori e agli  esportatori  di  paesi
terzi,  ed  in  particolare   l'art.   3   «Dichiarazioni   e   altre
comunicazioni necessarie per i controlli ufficiali» che  dispone  per
gli operatori e i gruppi di operatori, che le  loro  dichiarazioni  o
comunicazioni, ai sensi dell'art. 39, paragrafo 1,  lettera  b),  del
regolamento (UE) 2018/848 all'autorita' competente e all'organismo di
controllo che effettua i controlli ufficiali, includono, tra l'altro,
le loro previsioni di produzione pianificate e che tali dichiarazioni
e comunicazioni siano aggiornate ove necessario; 
  Visto il decreto legislativo n. 20 del  23  febbraio  2018  recante
«Disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione  della  normativa
sui controlli in materia  di  produzione  agricola  e  agroalimentare
biologica, predisposto ai sensi dell'art. 5,  comma  2,  lettera  g),
della legge 28 luglio 2016, n. 154, e  ai  sensi  dell'art.  2  della
legge 12 agosto 2016, n. 170»; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  n.  2049  del  1°  febbraio  2012
contenente  disposizioni  per   l'attuazione   del   regolamento   di
esecuzione n. 426/2011 e la gestione informatizzata della notifica di
attivita' con metodo biologico ai sensi dell'art. 28 del  regolamento
(CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive  modifiche,
relativo alla produzione biologica e all'etichettatura  dei  prodotti
biologici; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  n.  18321  del  9  agosto   2012,
contenente disposizioni per la gestione informatizzata dei  programmi
annuali di produzione  vegetale,  zootecnica,  d'acquacoltura,  delle
preparazioni e delle importazioni  con  metodo  biologico  e  per  la
gestione  informatizzata   del   documento   giustificativo   e   del
certificato di conformita'; 
  Visto il decreto ministeriale n. 6793 del 18 luglio  2018,  recante
disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007  e  n.
889/2008 e successive modificazioni ed  integrazioni,  relativi  alla
produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che
abroga e sostituisce il decreto n. 18354 del 27 novembre 2009; 
  Visto il decreto del Presidente della  Repubblica  del  5  dicembre
2019, registrato alla Corte dei conti il 14 febbraio  2020,  reg.  n.
75, con il quale e' stato conferito al dott. Francesco Saverio  Abate
l'incarico di Capo del Dipartimento delle politiche competitive della
qualita' agroalimentare, ippiche e della pesca; 
  Vista la nota ministeriale n. 6271 del  10  gennaio  2022,  con  la
quale l'Ufficio competente PQAI1 ha fornito talune indicazioni volte,
tra  l'altro,  a  garantire  un'applicazione  omogenea   e   coerente
nell'intero sistema dei controlli nazionali nelle more  dell'adozione
di specifici provvedimenti di recepimento, ed in particolare  con  la
quale ha statuito che le comunicazioni di cui all'art. 3, lettera  d)
del regolamento UE 2021/2119, si configurano con i Programmi  annuali
di produzione (PAP), ed eventualmente PAP di variazione, disciplinati
dal decreto ministeriale n. 18321 del 9 agosto 2012, agli articoli 1,
2, 3, 4 e 5 ed agli Allegati I, II, III, IV e V; 
  Considerato che esclusivamente  per  quanto  concerne  i  Programmi
annuali  di  produzione  delle   preparazioni,   sulla   base   delle
disposizioni riportate nell'Allegato IV del decreto  ministeriale  n.
18321 del 9 agosto 2012, la stima delle indicazioni  delle  quantita'
di prodotto ottenute nel periodo di riferimento e' opzionale; 
  Considerato che i controlli ufficiali, dovendo essere effettuati in
particolare sulla  base  della  probabilita'  di  non  conformita'  e
dovendo essere pianificati in modo adeguato, necessitano di tutte  le
informazioni pertinenti ed aggiornate; 
  Ritenuto necessario pertanto rendere obbligatoria  la  stima  delle
indicazioni delle quantita'  di  prodotto  ottenute  nel  periodo  di
riferimento  anche  per  i  Programmi  annuali  di  produzione  delle
preparazioni; 
  Preso atto delle richieste formulate dal  mondo  associativo  e  da
alcune amministrazioni regionali, aventi ad oggetto  la  proroga  del
termine di presentazione dei programmi annuali di produzione  dal  31
gennaio del corrente anno al 15 maggio 2022; 
  Ritenuto  opportuno  prorogare  il  termine  di  presentazione  dei
programmi annuali di produzione dal 31  gennaio  2022  al  15  maggio
2022; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il  campo  «Quantita'  prevista»  incluso  nella  sezione  «DATI
IDENTIFICATIVI DELLE  PREPARAZIONI»  dell'Allegato  IV,  relativo  al
modello del Programma annuale di produzione  delle  preparazioni,  di
cui all'art. 2, comma 1, lettera  d),  del  decreto  ministeriale  n.
18321 del 9 agosto  2012,  deve  essere  obbligatoriamente  compilato
dall'operatore ed indica la stima,  espressa  nella  relativa  unita'
dimensionale,  della  quantita'  di  «Prodotto»  che  si  prevede  di
preparare nel periodo di riferimento. 
  2. La previsione di aggiornamento delle informazioni contenute  nei
Programmi annuali di produzione, indicate  all'art.  4,  del  decreto
ministeriale n. 18321  del  9  agosto  2012,  sono  estese  anche  ai
Programmi annuali di produzione delle preparazioni nei casi seguenti: 
    modifica delle qualita', secondo la classificazione uniforme  dei
prodotti riconducibile alle attivita' economiche secondo  il  sistema
Ateco o codice NACE, dei «Prodotti» che si prevede di  preparare  nel
periodo di riferimento; 
    aumento  o  diminuzione  del  30%  delle  quantita'  previste  di
Prodotto»,  espressa  nella  relativa  unita'  dimensionale,  che  si
prevede di preparare nel periodo di riferimento.