IL MINISTRO 
                     DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA 
 
  Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, e  successive  modificazioni,
recante «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme  in  materia
di danno ambientale»; 
  Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 426, e successive modificazioni,
recante «Nuovi interventi in campo ambientale»; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  e  successive
modificazioni, recante «Norme in materia ambientale»; 
  Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante  «Disposizioni
urgenti in materia di riordino  delle  attribuzioni  dei  ministeri»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55,  il
quale, all'art. 2, comma 1, dispone che «Il "Ministero  dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare" e' ridenominato  "Ministero
della transizione ecologica"»; 
  Visto l'art. 1, comma 800, della legge 30 dicembre  2018,  n.  145,
recante «Bilancio di previsione dello Stato  per  l'anno  finanziario
2019 e bilancio pluriennale per  il  triennio  2019-  2021»,  che  ha
incrementato la  dotazione  finanziaria  del  fondo  di  cui  di  cui
all'art. 1, comma 476, della legge 28 dicembre 2015, n. 208  ai  fini
del  finanziamento,  tra  l'altro,  «di  un  programma  nazionale  di
bonifica e ripristino ambientale dei  siti  oggetto  di  bonifica  ai
sensi degli articoli 250 e 252, comma 5, del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152, dei siti per i quali non sia  stato  avviato  il
procedimento di individuazione del responsabile della  contaminazione
ai sensi dell'art. 244 del medesimo decreto legislativo, nonche',  in
ogni caso, per interventi urgenti di messa in sicurezza e bonifica di
siti contaminati»; 
  Visto l'art. 53, comma 3, del decreto-legge 16 luglio 2020, n.  76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,
che ha apportato modifiche al citato art. 1, comma 800,  della  legge
n. 145 del 2018; 
  Considerato che il citato l'art. 1, comma 800, della legge  n.  145
del 2018, prevede altresi' che con decreto del Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la  Conferenza
unificata, sono definiti i criteri e le  modalita'  di  trasferimento
alle  autorita'  competenti  delle   risorse   loro   destinate   per
l'attuazione degli interventi oggetto di finanziamento; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare 29 dicembre  2020,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 24 del 30 gennaio  2021,  che,
ai sensi dell'art. 1, comma 800, della legge  30  dicembre  2018,  n.
145, ha adottato  il  «Programma  nazionale  di  finanziamento  degli
interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti orfani»; 
  Considerato che  in  fase  di  prima  applicazione  del  «Programma
nazionale di finanziamento degli interventi di bonifica e  ripristino
ambientale dei siti orfani» e' emersa la necessita' di  una  espressa
previsione normativa in merito ai seguenti aspetti: 
    la destinazione delle somme attribuite dal decreto  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  29  dicembre
2020, ad un soggetto beneficiario che rinuncia al finanziamento; 
    la  possibilita'  di  finanziare  il  «Programma   nazionale   di
finanziamento degli interventi di bonifica  e  ripristino  ambientale
dei siti orfani» con eventuali e  ulteriori  risorse  aggiuntive  che
dovessero rendersi disponibili; 
    la possibilita' del soggetto beneficiario  di  individuare  altre
fonti di finanziamento per il completamento di interventi qualora  le
risorse del decreto del Ministro dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare 29 dicembre 2020 non siano sufficienti; 
    l'inclusione esplicita  nell'art.  4  del  decreto  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  29  dicembre
2020 delle misure per il ripristino ambientale di cui  all'art.  240,
comma 1, lett. q), del  decreto  legislativo  n.  152  del  2006,  in
coerenza con quanto gia' previsto dall'art. 1; 
  Vista la nota prot. 5065 del  16  giugno  2021,  con  la  quale  il
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  Ufficio  centrale   del
bilancio presso il Ministero della transizione ecologica,  a  seguito
di uno specifico quesito della Direzione generale per il  risanamento
ambientale, comunica che il  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare 29 dicembre 2020  non  prevede
una fattispecie di rinuncia al finanziamento da parte di uno  o  piu'
soggetti  potenzialmente  beneficiari  per  assenza  dei   requisiti,
sicche' le somme non  coperte  da  specifici  accordi  dovrebbero,  a
stretto rigore, costituire economia di bilancio e che, pertanto,  una
ripartizione tra altri soggetti  dovrebbe  essere  prevista  mediante
adozione di un decreto di modifica del predetto decreto ministeriale,
soggetto alla registrazione della Corte dei conti, che  stabilisca  i
criteri di riparto delle somme eventualmente disponibili  in  assenza
di specifici accordi con le regioni e province autonome beneficiarie; 
  Acquisita l'intesa con la Conferenza unificata nella seduta del  16
dicembre 2021; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Al  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare 29 dicembre  2020,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 24 del 30 gennaio  2021,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 4 dell'art. 4, dopo le parole «bonifica  e  messa  in
sicurezza  permanente»  sono  inserite  le  seguenti:  «e  ripristino
ambientale»; 
    b) dopo il comma 4 dell'art. 4 e' aggiunto il seguente: 
      «5. Le risorse non disciplinate negli accordi di cui al comma 3
per espressa  rinuncia  della  regione  o  della  provincia  autonoma
beneficiaria sono ripartite, secondo le annualita' di competenza, tra
le Amministrazioni della  medesima  area  geografica,  Centro-Nord  e
Mezzogiorno, secondo i coefficienti di riparto di  cui  al  comma  1,
rideterminati non considerando l'amministrazione rinunciataria.»; 
    c) al comma 1 dell'art. 5, dopo le parole «per gli anni dal  2019
al 2024» sono inserite le seguenti: «, e con altre fonti  finanziarie
che si rendessero disponibili»; 
    d) dopo il comma 1 dell'art. 5 e' aggiunto il seguente: 
      «2. Fermo restando il divieto del doppio finanziamento pubblico
di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), il soggetto  beneficiario  puo'
individuare altre fonti di finanziamento qualora le  risorse  di  cui
all'art. 4 non siano sufficienti.». 
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo  e  verra'  pubblicato  nella  Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
    Roma, 28 dicembre 2021 
 
                                               Il Ministro: Cingolani 

Registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 2022 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture  e
dei  trasporti  e  del  Ministero  dell'ambiente,  della  tutela  del
territorio e del mare, n. 43