IL DIRIGENTE DEL SETTORE HTA 
 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il  comma  33,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori; 
  Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il
funzionamento dell'Agenzia italiana  del  farmaco,  emanato  a  norma
dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto  n.
53 del Ministero della salute di  concerto  con  i  Ministri  per  la
pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle
finanze del 29 marzo 2012; 
  Visto  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento del personale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco,
pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia  (comunicazione  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  -  n.
140 del 17 giugno 2016) (in appresso «Regolamento»); 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con
cui il dott. Nicola Magrini  e'  stato  nominato  direttore  generale
dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020; 
  Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020
con cui e' stato conferito al dott. Trotta  Francesco  l'incarico  di
dirigente del settore HTA ed economia del farmaco; 
  Vista la determina del direttore generale n. 1568 del  21  dicembre
2021 con cui e' stata conferita al dott. Trotta Francesco la  delega,
ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera e), del decreto  ministeriale
20  settembre  2004,  n.  245,  per  la  firma  delle  determine   di
classificazione e prezzo dei medicinali; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art.
8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali  erogabili
a carico del Servizio sanitario nazionale; 
  Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina  della
tutela sanitaria delle attivita' sportive e  della  lotta  contro  il
doping»; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 12 dicembre  2006,  relativo  ai  medicinali  per  uso
pediatrico; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per  terapie  avanzate,
recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n.
726/2004; 
  Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per
l'autorizzazione e la  vigilanza  dei  medicinali  per  uso  umano  e
veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali; 
  Visto il decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219,  recante
«Attuazione della direttiva 2001/83/CE  (e  successive  direttive  di
modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali
per uso umano»; 
  Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3; 
  Visto il decreto del Ministero  della  salute  del  2  agosto  2019
recante «Criteri e modalita' con cui l'Agenzia italiana  del  farmaco
determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal
Servizio sanitario nazionale», pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n.  185  del  24  luglio
2020; 
  Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.
158, recante «Disposizioni urgenti per  promuovere  lo  sviluppo  del
Paese  mediante  un  piu'  alto  livello  di  tutela  della  salute»,
convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e
successive modificazioni ed integrazioni; 
  Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco  dei
medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale
(SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera c),  del  decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge
24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico  nazionale  2006)»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 156 del 7 luglio 2006; 
  Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per
il   governo   della   spesa   farmaceutica   convenzionata   e   non
convenzionata», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006; 
  Vista la determina AIFA n. 390/2010 del 14 giugno 2010,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale -
n. 149, del 29 giugno 2010,  recante  «Regime  di  rimborsabilita'  e
prezzo di vendita del medicinale "Privigen" (immunoglobulina  umana),
autorizzata con procedura centralizzata dalla Commissione europea»; 
  Vista la domanda presentata in data 18 gennaio 2021 con la quale la
societa'  CSL  Behring  GMBH  ha  chiesto  la  rinegoziazione   delle
condizioni  negoziali  del  medicinale  «Privigen»  (immunoglobuline,
umane normali, per somm. intravas); 
  Visto   il   parere   espresso   dalla    Commissione    consultiva
tecnico-scientifica nella seduta del 6-9 e 12 aprile 2021; 
  Visto il parere reso dal Comitato prezzi e  rimborso  nella  seduta
del 21 e 23-25 giugno 2021; 
  Vista la delibera n. 67 del  20  dicembre  2021  del  consiglio  di
amministrazione  dell'AIFA,  adottata  su  proposta   del   direttore
generale,  concernente  l'approvazione   dei   medicinali   ai   fini
dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilita'  da
parte del Servizio sanitario nazionale; 
  Visti gli atti d'ufficio; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
  Il medicinale PRIVIGEN (immunoglobuline, umane normali,  per  somm.
intravas) nelle confezioni sotto indicate e' classificato come segue. 
  Indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione: 
    terapia sostitutiva in adulti, bambini e adolescenti (0-18  anni)
per: 
      sindromi  da  immunodeficienza  primaria  (PID)  con   alterata
produzione di anticorpi; 
      immunodeficienze secondarie (SID) in pazienti che  soffrono  di
infezioni gravi o ricorrenti, trattamento antimicrobico inefficace  e
con insufficienza anticorpale specifica accertata (PSAF)*, o  livelli
sierici di IgG <4 g/l 
      *PSAF = incapacita' ad incrementare  di  almeno  due  volte  il
titolo   anticorpale   di   IgG    a    seguito    di    vaccinazione
anti-pneumococcica con antigene polisaccaridico e polipeptidico. 
    immunomodulazione in adulti, bambini e  adolescenti  (0-18  anni)
per: 
      trombocitopenia immune  primaria  (ITP)  in  pazienti  ad  alto
rischio di  emorragia  o  prima  di  interventi  chirurgici,  per  il
ripristino della conta piastrinica; 
      sindrome di Guillain-Barre'; 
      morbo di Kawasaki (in associazione con acido acetilsalicilico; 
      polineuropatia demielinizzante  infiammatoria  cronica  (CIDP).
Esistono solo  esperienze  limitate  sull'uso  delle  immunoglobuline
endovenose nei bambini con CIDP; 
      neuropatia motoria multifocale (MMN). 
  Confezioni: 
    «100 mg/ml - soluzione per infusione  uso  endovenoso  flaconcino
(vetro)» 1 flaconcino da 50 ml - A.I.C. n. 039712017/E (in base 10); 
    classe di rimborsabilita': H; 
    prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 275,00; 
    prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 453,86; 
    «100 mg/ml - soluzione per infusione  uso  endovenoso  flaconcino
(vetro)» 1 flaconcino da 200 ml - A.I.C. n. 039712031/E (in base 10); 
    classe di rimborsabilita': H; 
    prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 1.100,00; 
    prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 1.815,44; 
    «100 mg/ml - soluzione per infusione  uso  endovenoso  flaconcino
(vetro)» 1 flaconcino da 25 ml - A.I.C. n. 039712043/E (in base 10); 
    classe di rimborsabilita': H; 
    prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 137,50; 
    prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 226,93; 
    «100 mg/ml - soluzione per infusione  uso  endovenoso  flaconcino
(vetro)» 1 flaconcino da 100 ml - A.I.C. n. 039712029/E (in base 10); 
    classe di rimborsabilita': H; 
    prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 550,00; 
    prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 907,72. 
  Eliminazione  dello  sconto  obbligatorio  vigente  sul  prezzo  ex
factory,  da  praticarsi  alle  strutture  sanitarie  pubbliche,  ivi
comprese le strutture sanitarie private accreditate con  il  Servizio
sanitario nazionale, come da condizioni negoziali. 
  Validita' del contratto: ventiquattro mesi.