IL DIRETTORE CENTRALE
per la finanza locale
Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, la quale, all'art. 1,
comma 415, ha apportato modifiche all'art. 1, commi 51-58, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160;
Visto il comma 51 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160
che dispone testualmente: « Al fine di favorire gli investimenti,
sono assegnati agli enti locali, per spesa di progettazione
definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza
del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed
efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del
patrimonio comunale, nonche' per investimenti di messa in sicurezza
di strade, contributi soggetti a rendicontazione nel limite di 85
milioni di euro per l'anno 2020, di 128 milioni di euro per l'anno
2021, di 320 milioni di euro per l'anno 2022, di 350 milioni di euro
per l'anno 2023 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal
2024 al 2031.»;
Visto il comma 52, ultimo periodo, del medesimo art. 1 che
stabilisce che: «Ciascun ente locale puo' inviare fino ad un massimo
di tre richieste di contributo per la stessa annualita' e la
progettazione deve riferirsi, nell'ambito della pianificazione degli
enti locali, a un intervento compreso negli strumenti programmatori
del medesimo ente locale o in altro strumento di programmazione»;
Visto l'art. 11, comma 2-bis, della legge 16 gennaio 2003, n. 3,
come modificato dall'art. 41 del decreto-legge del 16 luglio 2020, n.
76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n.
120, che prevede la nullita' degli atti amministrativi, anche di
natura regolamentare, che dispongono il finanziamento pubblico o
autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico in
assenza dei corrispondenti CUP che costituiscono elemento essenziale
dell'atto stesso;
Rilevata la necessita' di acquisire dagli enti locali interessati i
dati richiesti nelle disposizioni normative richiamate al fine di
determinare, con successivo provvedimento, l'entita' del contributo
da assegnare, in applicazione dei criteri di priorita' ed,
eventualmente, di selezione di cui, rispettivamente, ai commi 53,
53-bis e 54 del citato art. 1 della legge n. 160 del 2019;
Visto il comma 53-bis del ripetuto art. 1 della legge n. 160 del
2019, introdotto dall'art. 1, comma 415, della legge 30 dicembre
2021, n. 234, il quale fissa, per il biennio 2022-2023, il seguente
ordine prioritario di assegnazione dei contributi:
a) opere pubbliche nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio Ecofin del
13 luglio 2021 e notificato all'Italia dal Segretariato generale del
Consiglio con nota del 14 luglio 2021;
b) messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;
c) messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;
d) messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli
edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre
strutture di proprieta' dell'ente;
Visto il comma 53-ter dell'art. 1 della citata legge n. 160 del
2019, introdotto dal comma 415 dell'art. 1 della legge n. 234 del
2021, che prevede che: «Per i contributi relativi all'anno 2022 il
termine di cui al comma 52 e' fissato al 15 marzo 2022 e il termine
di cui al comma 53 al 15 aprile 2022»;
Visto il comma 54, il quale recita: «Ferme restando le priorita' di
cui ai commi 53 e 53-bis, qualora l'entita' delle richieste pervenute
superi l'ammontare delle risorse disponibili, l'attribuzione e'
effettuata a favore degli enti locali che presentano la maggiore
incidenza del fondo di cassa al 31 dicembre dell'esercizio precedente
rispetto al risultato di amministrazione risultante dal rendiconto
della gestione del medesimo esercizio. A decorrere dall'anno 2022,
almeno il 40 per cento delle risorse e' assicurato agli enti locali
delle regioni del Mezzogiorno»;
Ritenuto che per «enti locali», ai sensi dell'art. 2 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si intendono i comuni, le
province, le citta' metropolitane, le comunita' montane, le comunita'
isolane e le unioni di comuni;
Visto il comma 55, del predetto art. 1 della legge n. 160 del 2019,
il quale recita: «Le informazioni sul fondo di cassa e sul risultato
di amministrazione sono desunte dal prospetto dimostrativo del
risultato di amministrazione allegato al rendiconto della gestione
trasmesso, ai sensi dell'art. 18, comma 2, del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, alla banca dati delle amministrazioni pubbliche.
Non sono considerate le richieste di contributo pervenute dagli enti
locali che, alla data di presentazione della richiesta medesima, non
hanno ancora trasmesso alla citata banca dati i documenti contabili
di cui all'art. 1, comma 1, lettere b) ed e), e all'art. 3 del
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 maggio 2016,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 26 maggio 2016,
riferiti all'ultimo rendiconto della gestione approvato. Nel caso di
enti locali per i quali sono sospesi per legge i termini di
approvazione del rendiconto della gestione di riferimento, le
informazioni di cui al primo periodo sono desunte dall'ultimo
rendiconto della gestione trasmesso alla citata banca dati»;
Viste le disposizioni in materia di dematerializzazione delle
procedure amministrative della pubblica amministrazione che
prevedono, tra l'altro, la digitalizzazione dei documenti,
l'informatizzazione dei processi di acquisizione degli atti e la
semplificazione dei medesimi processi di acquisizione;
Considerato che e' stata attivata la nuova Piattaforma di gestione
delle linee di finanziamento (GLF), integrata nel sistema di
Monitoraggio delle opere pubbliche (MOP di cui al decreto legislativo
n. 229 del 2011);
Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, di
attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31
dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo
stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo
dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e
del Fondo progetti;
Ritenuta la necessita' di definire le modalita' di trasmissione che
gli enti interessati devono rispettare per richiedere il contributo
erariale predetto per l'anno 2022;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Ritenuto, pertanto, che l'atto da adottare nella forma del decreto
in esame consiste nella approvazione di un modello di certificazione
con il quale gli enti locali comunicano la richiesta di contributo
attraverso la nuova piattaforma di Gestione delle linee di
finanziamento (GLF), integrata nel sistema di Monitoraggio delle
opere pubbliche (MOP di cui al decreto legislativo n. 229 del 2011);
Decreta:
Art. 1
Enti locali destinatari del contributo
relativo all'anno 2022
1. Hanno facolta' di richiedere il contributo soggetto a
rendicontazione a copertura della spesa di progettazione definitiva
ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del
territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed
efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del
patrimonio dell'ente, nonche' per investimenti di messa in sicurezza
di strade, ponti e viadotti, i comuni, le province, le citta'
metropolitane, le comunita' montane, le comunita' isolane e le unioni
di comuni, presentando apposita domanda al Ministero dell'interno -
Direzione centrale per la finanza locale, con le modalita' ed i
termini di cui ai successivi articoli 2 e 3 del presente decreto.
2. Non possono presentare la richiesta di contributo gli enti
locali che abbiano avviato la progettazione in data antecedente
all'emanazione del presente decreto. La verifica sull'avvio di cui al
periodo precedente e' effettuata sulla data di pubblicazione del CIG
perfezionato o dello smartCIG associato al CUP dell'opera indicato
nella richiesta di contributo.
3. I CUP contenuti nelle richieste sono sottoposti ad apposito
controllo teso a verificarne la rispondenza per natura, tipologia,
settore, sotto-settore e categoria, come indicato al comma 4.
Eventuali difformita' dei CUP precludono la possibilita' di
perfezionare la richiesta di contributo.
4. Al fine di classificare correttamente, sul sistema CUP del DIPE,
i codici unici di progetto (CUP) e stilare la graduatoria di cui al
comma 54 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019, si ricorda che:
1. i CUP vanno classificati per natura e tipologia nel seguente
modo:
i CUP di sola progettazione con una delle tipologie indicate:
natura - Acquisto o realizzazione di servizi 02;
tipologia - 11 Studi e progettazioni;
tipologia - 18 Manutenzione straordinaria;
tipologia - 20 Studi e progettazioni per l'adeguamento
sismico;
tipologia - 21 Studi e progettazioni per il miglioramento
sismico;
i CUP di lavori (che hanno nel quadro economico spese di
progettazione) vanno classificati:
natura - Realizzazione di lavori pubblici (Opere ed
impiantistica) 03;
tipologia - tutte tranne manutenzione ordinaria e tranne
completamento manutenzione ordinaria;
2. i CUP vanno classificati per settore, sotto-settore e
categoria nel seguente modo:
nel caso di CUP per a) opere pubbliche nell'ambito del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del
Consiglio Ecofin del 13 luglio 2021 e notificato all'Italia dal
Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021:
sono valide tutte le classificazioni di settore,
sotto-settore e categoria secondo la ripartizione indicata per le
finalita' successive distinte per lettere e di seguito riportate;
nel caso di CUP per b) messa in sicurezza del territorio a
rischio idrogeologico;
settore - Infrastrutture ambientali e risorse idriche 02;
sotto-settore - Difesa del suolo 05;
categoria - tutte;
settore - Infrastrutture ambientali e risorse idriche 02;
sotto-settore - Protezione, valorizzazione e fruizione
dell'ambiente 11;
categoria - tutte;
settore - Infrastrutture ambientali e risorse idriche 02;
sotto-settore - Riassetto e recupero di siti urbani e
produttivi 12;
categoria - tutte;
settore - Infrastrutture ambientali e risorse idriche 02;
sotto-settore - Risorse idriche e acque reflue 15;
categoria - tutte;
nel caso di CUP per c) messa in sicurezza di strade, ponti e
viadotti;
settore - Infrastrutture di trasporto 01;
sotto-settore - Stradali 01;
categoria - tutte;
nel caso di CUP per d) messa in sicurezza ed efficientamento
energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici,
e di altre strutture di proprieta' dell'ente:
settore - Opere e infrastrutture sociali 05;
sotto-settore - Sociali e scolastiche 08;
categoria - tutte;
settore - Opere e infrastrutture sociali 05;
sotto-settore - abitative 10;
categoria - tutte;
settore - Opere e infrastrutture sociali 05;
sotto-settore - Sanitarie 30;
categoria - tutte;
settore - Opere e infrastrutture sociali 05;
sotto-settore - Difesa 32;
categoria - tutte;
settore - Opere e infrastrutture sociali 05;
sotto-settore - Direzionali e amministrative 33;
categoria - tutte;
settore - Opere e infrastrutture sociali 05;
sotto-settore - Giudiziarie e penitenziarie 34;
categoria - tutte;
settore - Opere e infrastrutture sociali 05;
sotto-settore - Pubblica sicurezza 36;
categoria - tutte.