IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI di concerto con IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI e con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visti gli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE); Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, concernente «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021 - 2023»; Vista la comunicazione «Temporary framework for State aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak - COM 2020/C 91 I/01», nella quale la Commissione europea ha affermato, tra l'altro, che «...nella comunicazione relativa a una risposta economica coordinata all'epidemia di Covid-19 del 13 marzo 2020 la Commissione ha esposto le diverse opzioni di cui dispongono gli Stati membri per la concessione di misure che non rientrano nell'ambito del controllo degli aiuti di Stato dell'UE e che possono essere attuate senza il coinvolgimento della Commissione. Tra queste figurano misure applicabili a tutte le imprese, come le integrazioni salariali e la sospensione del pagamento delle imposte sulle societa', dell'IVA o dei contributi previdenziali, o il sostegno finanziario concesso direttamente ai consumatori per i servizi cancellati o i biglietti non rimborsati dagli operatori interessati»; Visto il decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, concernente «Disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione»; Visto, in particolare, l'art. 6 del citato decreto-legge n. 457 del 1997 in base al quale, a decorrere dal 1° gennaio 1998, le imprese armatrici, per il personale avente i requisiti di cui all'art. 119 del codice della navigazione, ed imbarcato su navi iscritte nel Registro internazionale di cui all'art. 1 del medesimo decreto-legge, nonche' lo stesso personale suindicato sono esonerati dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per legge; Vista la delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, con la quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza, in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, da ultimo prorogato sino al 31 dicembre 2021 con decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126; Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia» e successive modifiche e integrazioni; Visto, in particolare, l'art. 88, comma 1, del citato decreto-legge n. 104 del 2020, come da ultimo modificato dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, in base al quale «Al fine di mitigare gli effetti negativi derivanti dalla diffusione del virus COVID-19 e di salvaguardare i livelli occupazionali delle imprese esercenti attivita' crocieristica e di cabotaggio marittimo, nonche' per consentire la prosecuzione delle attivita' essenziali marittime, la continuita' territoriale, la salvaguardia dei livelli occupazionali, la competitivita' ed efficienza del trasporto locale ed insulare via mare, i benefici di cui all'art. 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono estesi, a decorrere dal 1° agosto 2020 e fino al 31 dicembre 2021, alle imprese armatoriali con sede legale ovvero aventi stabile organizzazione nel territorio italiano che utilizzano navi iscritte nei registri degli Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo e che esercitano attivita' di cabotaggio, di rifornimento dei prodotti petroliferi necessari alla propulsione e ai consumi di bordo delle navi, nonche' adibite a deposito e ad assistenza alle piattaforme petrolifere nazionali, relativamente al personale marittimo avente i requisiti di cui all'art. 119 del codice della navigazione e imbarcato sulle unita' navali suddette.»; Visto, altresi', il comma 2 del predetto art. 88, in base al quale con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le modalita' attuative delle previsioni recate dal comma 1, anche al fme di assicurare il rispetto del limite di spesa di 28 milioni per l'anno 2020 e 35 milioni per l'anno 2021; Considerato che con l'art. 73, comma 7, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, come modificato dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106, sono state stanziate ulteriori risorse per l'anno 2021 pari a 49 milioni di euro, in aggiunta ai precedenti 35 milioni gia' stanziati per il medesimo anno dall'art. 1, comma 664, lettera b), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonche' 7 milioni di euro per l'anno 2022; Considerato pertanto che il limite di spesa indicato al suindicato comma 2 dell'art. 88 e' da intendersi integrato ai sensi delle richiamate disposizioni di cui all'art. 73, comma 7, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, e che, conseguentemente, le somme disponibili per le finalita' di cui al medesimo art. 88 del decreto-legge n. 104 del 2020 risultano rideterminate complessivamente in 28 milioni di euro per l'anno 2020, 84 milioni di euro per l'anno 2021 e 7 per l'anno 2022; Ritenuto, pertanto, di dover procedere all'individuazione delle modalita' attuative delle disposizioni dianzi richiamate ai fini dell'assegnazione delle risorse stanziate, ai sensi del suddetto art. 88; Considerato che l'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto e' subordinata alla positiva decisione della Commissione Ue sulla compatibilita' con il mercato interno in base all'art. 108, par. 3, del TFUE; Decreta: Art. 1 Finalita' 1. Con il presente decreto sono stabilite le modalita' attuative delle disposizioni di cui all'art. 88, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, come da ultimo modificato dal decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, nei limiti di spesa di 28 milioni di euro per l'anno 2020, di 84 milioni di euro per l'anno 2021 e 7 milioni per l'anno 2022.