IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                    E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI 
 
                           di concerto con 
 
                             IL MINISTRO 
                DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
                                e con 
 
                             IL MINISTRO 
                    DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Visti gli  articoli  107  e  108  del  Trattato  sul  funzionamento
dell'Unione europea (TFUE); 
  Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, concernente  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2021 - 2023»; 
  Vista la comunicazione «Temporary framework for State aid  measures
to support the economy in the current COVID-19 outbreak - COM  2020/C
91 I/01», nella  quale  la  Commissione  europea  ha  affermato,  tra
l'altro,  che  «...nella  comunicazione  relativa  a   una   risposta
economica coordinata all'epidemia di Covid-19 del 13  marzo  2020  la
Commissione ha esposto le diverse opzioni di cui dispongono gli Stati
membri per la concessione di misure che non rientrano nell'ambito del
controllo degli aiuti di Stato dell'UE e che possono  essere  attuate
senza il coinvolgimento della Commissione. Tra queste figurano misure
applicabili a tutte le imprese, come le integrazioni salariali  e  la
sospensione del pagamento delle imposte sulle  societa',  dell'IVA  o
dei contributi previdenziali,  o  il  sostegno  finanziario  concesso
direttamente ai consumatori per i servizi cancellati  o  i  biglietti
non rimborsati dagli operatori interessati»; 
  Visto il decreto-legge 30 dicembre 1997, n.  457,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  27  febbraio  1998,  n.  30,  concernente
«Disposizioni urgenti per lo sviluppo del  settore  dei  trasporti  e
l'incremento dell'occupazione»; 
  Visto, in particolare, l'art. 6 del citato decreto-legge n. 457 del
1997 in base al quale, a decorrere dal 1° gennaio  1998,  le  imprese
armatrici, per il personale avente i requisiti di  cui  all'art.  119
del codice della navigazione,  ed  imbarcato  su  navi  iscritte  nel
Registro internazionale di cui all'art. 1 del medesimo decreto-legge,
nonche' lo stesso personale suindicato sono esonerati dal  versamento
dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per legge; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri  in  data  31  gennaio
2020, con la quale e' stato dichiarato  lo  stato  di  emergenza,  in
conseguenza  del  rischio  sanitario   connesso   all'insorgenza   di
patologie  derivanti  da  agenti  virali  trasmissibili,  da   ultimo
prorogato sino al 31 dicembre 2021 con decreto-legge 23 luglio  2021,
n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021,
n. 126; 
  Visto il decreto-legge 14 agosto  2020,  n.  104,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126,  recante  «Misure
urgenti per il sostegno e il  rilancio  dell'economia»  e  successive
modifiche e integrazioni; 
  Visto, in particolare, l'art. 88, comma 1, del citato decreto-legge
n. 104 del 2020, come da ultimo modificato  dalla  legge  9  novembre
2021, n. 156, in base al quale  «Al  fine  di  mitigare  gli  effetti
negativi  derivanti  dalla  diffusione  del  virus  COVID-19   e   di
salvaguardare  i  livelli  occupazionali  delle   imprese   esercenti
attivita'  crocieristica  e  di  cabotaggio  marittimo,  nonche'  per
consentire la prosecuzione delle attivita' essenziali  marittime,  la
continuita' territoriale, la salvaguardia dei livelli  occupazionali,
la competitivita' ed efficienza del trasporto locale ed insulare  via
mare, i benefici di cui all'art. 6, comma  1,  del  decreto-legge  30
dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
febbraio 1998, n. 30, sono estesi, a decorrere dal 1° agosto  2020  e
fino al 31 dicembre 2021, alle imprese armatoriali  con  sede  legale
ovvero aventi stabile  organizzazione  nel  territorio  italiano  che
utilizzano navi iscritte nei registri degli Stati dell'Unione europea
o dello Spazio  economico  europeo  e  che  esercitano  attivita'  di
cabotaggio, di rifornimento dei prodotti petroliferi  necessari  alla
propulsione e ai consumi di  bordo  delle  navi,  nonche'  adibite  a
deposito e ad  assistenza  alle  piattaforme  petrolifere  nazionali,
relativamente al  personale  marittimo  avente  i  requisiti  di  cui
all'art. 119 del codice della navigazione e  imbarcato  sulle  unita'
navali suddette.»; 
  Visto, altresi', il comma 2 del predetto art. 88, in base al  quale
con decreto del Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  da
adottare di concerto con il Ministro del  lavoro  e  delle  politiche
sociali  e  del  Ministro  dell'economia  e   delle   finanze,   sono
individuate le modalita' attuative delle previsioni recate dal  comma
1, anche al fme di assicurare il rispetto del limite di spesa  di  28
milioni per l'anno 2020 e 35 milioni per l'anno 2021; 
  Considerato che con l'art. 73, comma 7, del decreto-legge 25 maggio
2021, n. 73, come modificato dalla legge  di  conversione  23  luglio
2021, n. 106, sono state stanziate ulteriori risorse per l'anno  2021
pari a 49 milioni di euro, in aggiunta ai precedenti 35 milioni  gia'
stanziati per il medesimo anno dall'art. 1, comma  664,  lettera  b),
della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonche' 7 milioni di  euro  per
l'anno 2022; 
  Considerato pertanto che il limite di spesa indicato al  suindicato
comma 2 dell'art. 88  e'  da  intendersi  integrato  ai  sensi  delle
richiamate  disposizioni  di  cui   all'art.   73,   comma   7,   del
decreto-legge 25 maggio 2021, n.  73,  e  che,  conseguentemente,  le
somme disponibili per le finalita' di cui al  medesimo  art.  88  del
decreto-legge   n.   104    del    2020    risultano    rideterminate
complessivamente in 28 milioni di euro per l'anno 2020, 84 milioni di
euro per l'anno 2021 e 7 per l'anno 2022; 
  Ritenuto, pertanto, di  dover  procedere  all'individuazione  delle
modalita' attuative delle  disposizioni  dianzi  richiamate  ai  fini
dell'assegnazione delle risorse stanziate, ai sensi del suddetto art.
88; 
  Considerato che l'attuazione delle disposizioni di cui al  presente
decreto e' subordinata alla positiva decisione della  Commissione  Ue
sulla compatibilita' con il mercato interno  in  base  all'art.  108,
par. 3, del TFUE; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                              Finalita' 
 
  1. Con il presente decreto sono stabilite  le  modalita'  attuative
delle disposizioni di cui all'art. 88, comma 1, del decreto-legge  14
agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  13
ottobre 2020, n. 126, come da ultimo modificato dal decreto-legge  10
settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge  9
novembre 2021, n. 156, nei limiti di spesa di 28 milioni di euro  per
l'anno 2020, di 84 milioni di euro per l'anno 2021 e  7  milioni  per
l'anno 2022.