IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
di concerto con
IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
e con
IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visti gli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea (TFUE);
Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, concernente «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio
pluriennale per il triennio 2021 - 2023»;
Vista la comunicazione «Temporary framework for State aid measures
to support the economy in the current COVID-19 outbreak - COM 2020/C
91 I/01», nella quale la Commissione europea ha affermato, tra
l'altro, che «...nella comunicazione relativa a una risposta
economica coordinata all'epidemia di Covid-19 del 13 marzo 2020 la
Commissione ha esposto le diverse opzioni di cui dispongono gli Stati
membri per la concessione di misure che non rientrano nell'ambito del
controllo degli aiuti di Stato dell'UE e che possono essere attuate
senza il coinvolgimento della Commissione. Tra queste figurano misure
applicabili a tutte le imprese, come le integrazioni salariali e la
sospensione del pagamento delle imposte sulle societa', dell'IVA o
dei contributi previdenziali, o il sostegno finanziario concesso
direttamente ai consumatori per i servizi cancellati o i biglietti
non rimborsati dagli operatori interessati»;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, concernente
«Disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e
l'incremento dell'occupazione»;
Visto, in particolare, l'art. 6 del citato decreto-legge n. 457 del
1997 in base al quale, a decorrere dal 1° gennaio 1998, le imprese
armatrici, per il personale avente i requisiti di cui all'art. 119
del codice della navigazione, ed imbarcato su navi iscritte nel
Registro internazionale di cui all'art. 1 del medesimo decreto-legge,
nonche' lo stesso personale suindicato sono esonerati dal versamento
dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per legge;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio
2020, con la quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza, in
conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, da ultimo
prorogato sino al 31 dicembre 2021 con decreto-legge 23 luglio 2021,
n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021,
n. 126;
Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante «Misure
urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia» e successive
modifiche e integrazioni;
Visto, in particolare, l'art. 88, comma 1, del citato decreto-legge
n. 104 del 2020, come da ultimo modificato dalla legge 9 novembre
2021, n. 156, in base al quale «Al fine di mitigare gli effetti
negativi derivanti dalla diffusione del virus COVID-19 e di
salvaguardare i livelli occupazionali delle imprese esercenti
attivita' crocieristica e di cabotaggio marittimo, nonche' per
consentire la prosecuzione delle attivita' essenziali marittime, la
continuita' territoriale, la salvaguardia dei livelli occupazionali,
la competitivita' ed efficienza del trasporto locale ed insulare via
mare, i benefici di cui all'art. 6, comma 1, del decreto-legge 30
dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 1998, n. 30, sono estesi, a decorrere dal 1° agosto 2020 e
fino al 31 dicembre 2021, alle imprese armatoriali con sede legale
ovvero aventi stabile organizzazione nel territorio italiano che
utilizzano navi iscritte nei registri degli Stati dell'Unione europea
o dello Spazio economico europeo e che esercitano attivita' di
cabotaggio, di rifornimento dei prodotti petroliferi necessari alla
propulsione e ai consumi di bordo delle navi, nonche' adibite a
deposito e ad assistenza alle piattaforme petrolifere nazionali,
relativamente al personale marittimo avente i requisiti di cui
all'art. 119 del codice della navigazione e imbarcato sulle unita'
navali suddette.»;
Visto, altresi', il comma 2 del predetto art. 88, in base al quale
con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da
adottare di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze, sono
individuate le modalita' attuative delle previsioni recate dal comma
1, anche al fme di assicurare il rispetto del limite di spesa di 28
milioni per l'anno 2020 e 35 milioni per l'anno 2021;
Considerato che con l'art. 73, comma 7, del decreto-legge 25 maggio
2021, n. 73, come modificato dalla legge di conversione 23 luglio
2021, n. 106, sono state stanziate ulteriori risorse per l'anno 2021
pari a 49 milioni di euro, in aggiunta ai precedenti 35 milioni gia'
stanziati per il medesimo anno dall'art. 1, comma 664, lettera b),
della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonche' 7 milioni di euro per
l'anno 2022;
Considerato pertanto che il limite di spesa indicato al suindicato
comma 2 dell'art. 88 e' da intendersi integrato ai sensi delle
richiamate disposizioni di cui all'art. 73, comma 7, del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, e che, conseguentemente, le
somme disponibili per le finalita' di cui al medesimo art. 88 del
decreto-legge n. 104 del 2020 risultano rideterminate
complessivamente in 28 milioni di euro per l'anno 2020, 84 milioni di
euro per l'anno 2021 e 7 per l'anno 2022;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere all'individuazione delle
modalita' attuative delle disposizioni dianzi richiamate ai fini
dell'assegnazione delle risorse stanziate, ai sensi del suddetto art.
88;
Considerato che l'attuazione delle disposizioni di cui al presente
decreto e' subordinata alla positiva decisione della Commissione Ue
sulla compatibilita' con il mercato interno in base all'art. 108,
par. 3, del TFUE;
Decreta:
Art. 1
Finalita'
1. Con il presente decreto sono stabilite le modalita' attuative
delle disposizioni di cui all'art. 88, comma 1, del decreto-legge 14
agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
ottobre 2020, n. 126, come da ultimo modificato dal decreto-legge 10
settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
novembre 2021, n. 156, nei limiti di spesa di 28 milioni di euro per
l'anno 2020, di 84 milioni di euro per l'anno 2021 e 7 milioni per
l'anno 2022.