IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia» (testo A) e successive
modificazioni;
Visto l'art. 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che al comma
2 stabilisce che «L'impegno puo' essere assunto solo in presenza,
sulle pertinenti unita' elementari di bilancio, di disponibilita'
finanziarie sufficienti, in termini di competenza, a far fronte in
ciascun anno alla spesa imputata in bilancio e, in termini di cassa,
a farvi fronte almeno nel primo anno, garantendo comunque il rispetto
del piano finanziario dei pagamenti (Cronoprogramma), anche mediante
l'utilizzo degli strumenti di flessibilita' stabiliti dalla
legislazione vigente in fase gestionale o in sede di formazione del
disegno di legge di bilancio».
Visto l'art. 34-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che al
comma 3 stabilisce che «Le somme stanziate per spese in conto
capitale non impegnate alla chiusura dell'esercizio possono essere
mantenute in bilancio, quali residui, non oltre l'esercizio
successivo a quello di iscrizione in bilancio, salvo che questa non
avvenga in forza di disposizioni legislative entrate in vigore
nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio precedente».
Visto l'art. 4-quater, comma 1, lettera b) del decreto-legge 18
aprile 2019, n. 32 convertito, con modificazioni, dalla legge 14
giugno 2019, n. 55, ai sensi del quale, con riferimento agli anni
2019, 2020 e 2021, per le spese in conto capitale i termini di
conservazione in bilancio dei residui di stanziamento di cui al comma
3 dell'art. 34-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono
prolungati di un ulteriore esercizio;
Visto l'art. 265 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020 n. 34
Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19, convertito con modificazioni dalla legge
17 luglio 2020, n. 77;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
n. 346 del 4 agosto 2014, art. 2, comma 4, con cui sono stati
individuati i compiti della Divisione 5 Abusivismo edilizio,
osservatorio e contenzioso della ex Direzione generale per la
condizione abitativa ora Direzione generale per l'edilizia statale,
le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi
speciali;
Visto il decreto Ministro delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili n. 481 del 30 novembre 2021 di riorganizzazione degli
Uffici di II livello del Ministero, ammesso a registrazione in data
19 dicembre 2021 al n. 3089;
Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020»;
Visto, in particolare, l'art. 1, comma 26, della citata legge, n.
205 del 2017, con il quale e' stato istituito nello stato di
previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (ora
della mobilita' sostenibili) un fondo finalizzato all'erogazione di
contributi ai comuni per l'integrazione delle risorse necessarie agli
interventi di demolizione di opere abusive, con una dotazione di 5
milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 ed e' stata,
altresi', demandata a un decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti (ora della mobilita' sostenibili), di concerto con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con
il Ministro per i beni e le attivita' culturali e con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la
definizione dei criteri per l'utilizzazione e per la ripartizione del
fondo;
Visto, altresi', l'art. 1, comma 27, della citata legge n. 205 del
2017;
Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, art. 46-ter,
convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, con cui il fondo di
cui all'art. 1, comma 26, della citata legge, n. 205 del 2017 e'
stato incrementato di un milione di euro per l'anno 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23
dicembre 2020, n. 190, «Regolamento recante l'organizzazione del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», come modificato dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2021, n.
115;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante «Disposizioni
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e,
in particolare, l'art. 5 secondo il quale il «Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti» e' ridenominato «Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili» e le denominazioni
«Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili» e
«Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili»
sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, rispettivamente, le
denominazioni «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti» e
«Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 2021 di
nomina del prof. Enrico Giovannini a Ministro delle infrastrutture e
della mobilita' sostenibili, ai sensi del citato art. 5 del
decreto-legge 1° marzo 2021, n, 22;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, con il Ministro per i beni e le attivita'
culturali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza unificata, n. 254 del 23 giugno 2020, registrato alla
Corte dei conti il 24 luglio 2020 n. 3150, con cui sono stati
definiti i criteri per l'utilizzazione e per la ripartizione del
fondo;
Visto l'art. 2 (Finalita' e criteri di utilizzazione del fondo) del
predetto decreto n. 254 del 23 giugno 2020;
Visto, in particolare, l'art. 3 (Criteri di ripartizione delle
risorse attribuite al fondo), che ai commi 2, 3 e 5 prevede «2. La
ripartizione delle risorse assicura la realizzazione di almeno un
intervento di demolizione in ciascuna regione, individuato a partire
dalla maggiore volumetria dello stesso, fermo restando quanto
indicato all'art. 2 del presente decreto. Per gli interventi di pari
cubatura, i comuni ne indicano l'ordine prioritario. 3. Le somme
assegnate ai comuni per ciascun intervento sono pari al 50% del costo
totale dello stesso, indicato al momento della presentazione della
domanda e risultante dal quadro tecnico economico. [...] 5. Entro tre
mesi dal termine per la presentazione delle domande di contributo,
con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e'
approvato l'elenco degli interventi ammessi al contributo ai sensi
dell'art. 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2017 n. 205 e del
presente decreto, con indicazione delle relative somme assegnate
poste a carico del "Fondo demolizioni".»;
Visto, in particolare, il comma 1 dell'art. 6 (Modalita' di
presentazione delle domande di contributo), ai sensi del quale «Il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti rende disponibile, su
dedicata sezione del proprio sito internet, apposito sistema
informatico per la presentazione delle domande di contributo poste a
carico del «Fondo demolizioni». Nel sistema sono altresi' resi noti i
termini per la presentazione delle domande e gli elementi
amministrativi e contabili da indicare»;
Visto l'avviso pubblico prot. n. 8049 del 11 agosto 2021 del
direttore generale per l'edilizia statale e abitativa e gli
interventi speciali, ora direttore generale per l'edilizia statale,
le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi
speciali;
Visto il decreto prot. n. 8048 del 11 agosto 2021 con cui la
dirigente della Divisione 5 della ex Direzione generale per la
condizione abitativa, ora Direzione generale per l'edilizia statale,
le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi
speciali, nomina il responsabile del procedimento per la fase di cui
all'art. 6 del decreto interministeriale n. 254 del 23 giugno 2020,
attinente alla presentazione delle istanze di contributo da parte dei
comuni;
Visti i termini per la presentazione delle istanze da parte dei
comuni indicati sul sito internet e sull'apposito sistema informativo
del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili
dalle ore 12,00 del 13 settembre 2021 alle ore 12,00 del 13 ottobre
2021;
Viste le centoquindici schede intervento proposte dai comuni
attraverso l'apposito sistema informativo per la presentazione delle
domande di contributo;
Visto il verbale di istruttoria del responsabile del procedimento
prot. n. 12428 del 24 dicembre 2021;
Visto che la proposta di cui al verbale prot. n. 12428 24 dicembre
2021 si compone di due separati elenchi di interventi e relativi
importi da ammettere al contributo, di cui un elenco di importo pari
ad euro 1.168.663,74 contenente gli interventi ammessi senza riserva
di integrazione documentale ed un secondo elenco, per un importo di
euro 1.154.267,74 euro, contenente gli interventi ammessi con riserva
di integrazione documentale;
Considerato che complessivamente la proposta di cui al verbale
prot. n. 12428 del 24 dicembre 2021 riguarda l'ammissione al
contributo di n. 99 interventi in n. 34 comuni e n. 9 regioni, per un
importo complessivo di euro 2.322.931,48, da porre a carico del fondo
di cui all'art. 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2017 n. 205;
Vista la relazione illustrativa del presente decreto;
Considerato che gli elenchi degli interventi da ammettere al
contributo assicurano, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto
interministeriale n. 254 del 23 giugno 2020, la realizzazione di
almeno un intervento di demolizione in ciascuna delle n. 9 regioni,
individuato a partire dalla maggiore volumetria dello stesso;
Visto che le risorse previste dall'art. 1, comma 26, della citata
legge n. 205 del 2017, come integrate dall'art. 46-ter, comma 1, del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, sono iscritte sul capitolo 7446
«Fondo per l'integrazione delle risorse necessarie agli interventi di
demolizione di opere abusive», piano gestionale 1, dello stato di
previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili in qualita' di residui di lettera f) per un importo di
euro 2.008.832,36 milioni con esercizio finanziario di provenienza
2019 e per un importo di euro 1 milione, con esercizio finanziario di
provenienza 2020;
Considerato che sul capitolo 7446 «Fondo per l'integrazione delle
risorse necessarie agli interventi di demolizione di opere abusive»,
piano gestionale 1, vi e' la capienza necessaria per procedere
all'assegnazione ai comuni di risorse complessivamente pari ad euro
2.322.931,48;
Ritenuto di dover approvare, come previsto dall'art. 3, comma 5,
del decreto interministeriale n. 254 del 23 giugno 2020, l'elenco
degli interventi di demolizione delle opere abusive e le relative
somme assegnate ai comuni a valere sulle risorse di cui all'art. 1,
comma 26, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
Ritenuto necessario procedere celermente all'assegnazione dei
contributi ai comuni e al successivo impegno dei fondi di derivazione
2019 e 2020 di cui alla legge 205/2017, art. 1, comma 26 entro il
termine del corrente anno finanziario;
Decreta:
Art. 1
1. Ai sensi dell'art. 3, comma 5, del decreto interministeriale n.
254 del 23 giugno 2020, sono ammessi al contributo gli interventi di
demolizione delle opere abusive di cui all'elenco A allegato al
presente decreto, di cui forma parte integrante e sostanziale, per un
importo complessivo pari ad euro 1.168.663,74, a valere sulle risorse
di cui all'art. 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
2. Gli importi ammessi al contributo indicati nell'elenco A
allegato al presente decreto sono assegnati ai comuni ad integrazione
delle risorse necessarie alla realizzazione degli interventi di
demolizione delle opere abusive ivi indicati.