IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                    E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri» e successive modificazioni; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11  della
legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,  n.
380,  recante  «Testo  unico   delle   disposizioni   legislative   e
regolamentari  in  materia   edilizia»   (testo   A)   e   successive
modificazioni; 
  Visto l'art. 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che al  comma
2 stabilisce che «L'impegno puo' essere  assunto  solo  in  presenza,
sulle pertinenti unita' elementari  di  bilancio,  di  disponibilita'
finanziarie sufficienti, in termini di competenza, a  far  fronte  in
ciascun anno alla spesa imputata in bilancio e, in termini di  cassa,
a farvi fronte almeno nel primo anno, garantendo comunque il rispetto
del piano finanziario dei pagamenti (Cronoprogramma), anche  mediante
l'utilizzo  degli  strumenti   di   flessibilita'   stabiliti   dalla
legislazione vigente in fase gestionale o in sede di  formazione  del
disegno di legge di bilancio». 
  Visto l'art. 34-bis della legge 31 dicembre 2009,  n. 196,  che  al
comma 3 stabilisce  che  «Le  somme  stanziate  per  spese  in  conto
capitale non impegnate alla chiusura  dell'esercizio  possono  essere
mantenute  in  bilancio,  quali  residui,   non   oltre   l'esercizio
successivo a quello di iscrizione in bilancio, salvo che  questa  non
avvenga in  forza  di  disposizioni  legislative  entrate  in  vigore
nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio precedente». 
  Visto l'art. 4-quater, comma 1, lettera  b)  del  decreto-legge  18
aprile 2019, n. 32 convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  14
giugno 2019, n. 55, ai sensi del quale,  con  riferimento  agli  anni
2019, 2020 e 2021, per le  spese  in  conto  capitale  i  termini  di
conservazione in bilancio dei residui di stanziamento di cui al comma
3 dell'art. 34-bis  della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  sono
prolungati di un ulteriore esercizio; 
  Visto l'art. 265 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020  n.  34
Misure  urgenti  in  materia  di  salute,  sostegno   al   lavoro   e
all'economia, nonche' di  politiche  sociali  connesse  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19, convertito con modificazioni dalla  legge
17 luglio 2020, n. 77; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
n. 346 del 4 agosto 2014,  art.  2,  comma  4,  con  cui  sono  stati
individuati  i  compiti  della  Divisione  5   Abusivismo   edilizio,
osservatorio  e  contenzioso  della  ex  Direzione  generale  per  la
condizione abitativa ora Direzione generale per  l'edilizia  statale,
le politiche abitative, la riqualificazione urbana e  gli  interventi
speciali; 
  Visto il decreto Ministro delle infrastrutture  e  della  mobilita'
sostenibili n. 481 del 30 novembre  2021  di  riorganizzazione  degli
Uffici di II livello del Ministero, ammesso a registrazione  in  data
19 dicembre 2021 al n. 3089; 
  Vista la legge 27 dicembre  2017,  n.  205,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020»; 
  Visto, in particolare, l'art. 1, comma 26, della citata  legge,  n.
205 del 2017,  con  il  quale  e'  stato  istituito  nello  stato  di
previsione del Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti  (ora
della mobilita' sostenibili) un fondo finalizzato  all'erogazione  di
contributi ai comuni per l'integrazione delle risorse necessarie agli
interventi di demolizione di opere abusive, con una  dotazione  di  5
milioni di euro per ciascuno degli anni 2018  e  2019  ed  e'  stata,
altresi', demandata a un decreto del Ministro delle infrastrutture  e
dei trasporti (ora della mobilita' sostenibili), di concerto  con  il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  con
il Ministro per i beni e le attivita' culturali  e  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui
all'art. 8 del  decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  la
definizione dei criteri per l'utilizzazione e per la ripartizione del
fondo; 
  Visto, altresi', l'art. 1, comma 27, della citata legge n. 205  del
2017; 
  Visto il  decreto-legge  14  agosto  2020,  n.  104,  art.  46-ter,
convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, con cui il  fondo  di
cui all'art. 1, comma 26, della citata legge,  n.  205  del  2017  e'
stato incrementato di un milione di euro per l'anno 2020; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  23
dicembre 2020, n.  190,  «Regolamento  recante  l'organizzazione  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», come modificato  dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2021,  n.
115; 
  Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante  «Disposizioni
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei  Ministeri»  e,
in particolare,  l'art.  5  secondo  il  quale  il  «Ministero  delle
infrastrutture e dei  trasporti»  e'  ridenominato  «Ministero  delle
infrastrutture e della  mobilita'  sostenibili»  e  le  denominazioni
«Ministro delle  infrastrutture  e  della  mobilita'  sostenibili»  e
«Ministero  delle  infrastrutture  e  della  mobilita'   sostenibili»
sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, rispettivamente, le
denominazioni «Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti»  e
«Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2  marzo  2021  di
nomina del prof. Enrico Giovannini a Ministro delle infrastrutture  e
della  mobilita'  sostenibili,  ai  sensi  del  citato  art.  5   del
decreto-legge 1° marzo 2021, n, 22; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di  concerto  con  il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare, con il Ministro per  i  beni  e  le  attivita'
culturali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza unificata, n. 254 del  23  giugno  2020,  registrato  alla
Corte dei conti il 24  luglio  2020  n.  3150,  con  cui  sono  stati
definiti i criteri per l'utilizzazione  e  per  la  ripartizione  del
fondo; 
  Visto l'art. 2 (Finalita' e criteri di utilizzazione del fondo) del
predetto decreto n. 254 del 23 giugno 2020; 
  Visto, in particolare, l'art.  3  (Criteri  di  ripartizione  delle
risorse attribuite al fondo), che ai commi 2, 3 e 5  prevede  «2.  La
ripartizione delle risorse assicura la  realizzazione  di  almeno  un
intervento di demolizione in ciascuna regione, individuato a  partire
dalla  maggiore  volumetria  dello  stesso,  fermo  restando   quanto
indicato all'art. 2 del presente decreto. Per gli interventi di  pari
cubatura, i comuni ne indicano  l'ordine  prioritario.  3.  Le  somme
assegnate ai comuni per ciascun intervento sono pari al 50% del costo
totale dello stesso, indicato al momento  della  presentazione  della
domanda e risultante dal quadro tecnico economico. [...] 5. Entro tre
mesi dal termine per la presentazione delle  domande  di  contributo,
con decreto del Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  e'
approvato l'elenco degli interventi ammessi al  contributo  ai  sensi
dell'art. 1, comma 26, della legge 27 dicembre  2017  n.  205  e  del
presente decreto, con  indicazione  delle  relative  somme  assegnate
poste a carico del "Fondo demolizioni".»; 
  Visto, in  particolare,  il  comma  1  dell'art.  6  (Modalita'  di
presentazione delle domande di contributo), ai sensi  del  quale  «Il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti rende disponibile,  su
dedicata  sezione  del  proprio  sito  internet,   apposito   sistema
informatico per la presentazione delle domande di contributo poste  a
carico del «Fondo demolizioni». Nel sistema sono altresi' resi noti i
termini  per  la  presentazione  delle   domande   e   gli   elementi
amministrativi e contabili da indicare»; 
  Visto l'avviso pubblico prot.  n.  8049  del  11  agosto  2021  del
direttore  generale  per  l'edilizia  statale  e  abitativa   e   gli
interventi speciali, ora direttore generale per  l'edilizia  statale,
le politiche abitative, la riqualificazione urbana e  gli  interventi
speciali; 
  Visto il decreto prot. n. 8048  del  11  agosto  2021  con  cui  la
dirigente della Divisione  5  della  ex  Direzione  generale  per  la
condizione abitativa, ora Direzione generale per l'edilizia  statale,
le politiche abitative, la riqualificazione urbana e  gli  interventi
speciali, nomina il responsabile del procedimento per la fase di  cui
all'art. 6 del decreto interministeriale n. 254 del 23  giugno  2020,
attinente alla presentazione delle istanze di contributo da parte dei
comuni; 
  Visti i termini per la presentazione delle  istanze  da  parte  dei
comuni indicati sul sito internet e sull'apposito sistema informativo
del Ministero delle  infrastrutture  e  della  mobilita'  sostenibili
dalle ore 12,00 del 13 settembre 2021 alle ore 12,00 del  13  ottobre
2021; 
  Viste  le centoquindici  schede  intervento  proposte  dai   comuni
attraverso l'apposito sistema informativo per la presentazione  delle
domande di contributo; 
  Visto il verbale di istruttoria del responsabile  del  procedimento
prot. n. 12428 del 24 dicembre 2021; 
  Visto che la proposta di cui al verbale prot. n. 12428 24  dicembre
2021 si compone di due separati  elenchi  di  interventi  e  relativi
importi da ammettere al contributo, di cui un elenco di importo  pari
ad euro 1.168.663,74 contenente gli interventi ammessi senza  riserva
di integrazione documentale ed un secondo elenco, per un  importo  di
euro 1.154.267,74 euro, contenente gli interventi ammessi con riserva
di integrazione documentale; 
  Considerato che complessivamente la  proposta  di  cui  al  verbale
prot.  n.  12428  del  24  dicembre  2021  riguarda  l'ammissione  al
contributo di n. 99 interventi in n. 34 comuni e n. 9 regioni, per un
importo complessivo di euro 2.322.931,48, da porre a carico del fondo
di cui all'art. 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2017 n. 205; 
  Vista la relazione illustrativa del presente decreto; 
  Considerato che  gli  elenchi  degli  interventi  da  ammettere  al
contributo assicurano, ai sensi dell'art. 3,  comma  2,  del  decreto
interministeriale n. 254 del 23  giugno  2020,  la  realizzazione  di
almeno un intervento di demolizione in ciascuna delle n.  9  regioni,
individuato a partire dalla maggiore volumetria dello stesso; 
  Visto che le risorse previste dall'art. 1, comma 26,  della  citata
legge n. 205 del 2017, come integrate dall'art. 46-ter, comma 1,  del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, sono iscritte sul capitolo 7446
«Fondo per l'integrazione delle risorse necessarie agli interventi di
demolizione di opere abusive», piano gestionale  1,  dello  stato  di
previsione del  Ministero  delle  infrastrutture  e  della  mobilita'
sostenibili in qualita' di residui di lettera f) per  un  importo  di
euro 2.008.832,36 milioni con esercizio  finanziario  di  provenienza
2019 e per un importo di euro 1 milione, con esercizio finanziario di
provenienza 2020; 
  Considerato che sul capitolo 7446 «Fondo per  l'integrazione  delle
risorse necessarie agli interventi di demolizione di opere  abusive»,
piano gestionale 1,  vi  e'  la  capienza  necessaria  per  procedere
all'assegnazione ai comuni di risorse complessivamente pari  ad  euro
2.322.931,48; 
  Ritenuto di dover approvare, come previsto dall'art.  3,  comma  5,
del decreto interministeriale n. 254 del  23  giugno  2020,  l'elenco
degli interventi di demolizione delle opere  abusive  e  le  relative
somme assegnate ai comuni a valere sulle risorse di cui  all'art.  1,
comma 26, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. 
  Ritenuto  necessario  procedere  celermente  all'assegnazione   dei
contributi ai comuni e al successivo impegno dei fondi di derivazione
2019 e 2020 di cui alla legge 205/2017, art. 1,  comma  26  entro  il
termine del corrente anno finanziario; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Ai sensi dell'art. 3, comma 5, del decreto interministeriale  n.
254 del 23 giugno 2020, sono ammessi al contributo gli interventi  di
demolizione delle opere abusive  di  cui  all'elenco  A  allegato  al
presente decreto, di cui forma parte integrante e sostanziale, per un
importo complessivo pari ad euro 1.168.663,74, a valere sulle risorse
di cui all'art. 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. 
  2.  Gli  importi  ammessi  al  contributo  indicati  nell'elenco  A
allegato al presente decreto sono assegnati ai comuni ad integrazione
delle risorse  necessarie  alla  realizzazione  degli  interventi  di
demolizione delle opere abusive ivi indicati.