IL MINISTRO PER LE DISABILITA' 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
                                  e 
 
                     IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 
             ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
                   CON DELEGA IN MATERIA DI SPORT 
 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi», e, in particolare, l'art. 12; 
  Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante  «Legge-quadro  per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate»; 
  Vista la legge 14 gennaio 1994, n.  20,  recante  «Disposizioni  in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei  conti»,  e,  in
particolare, l'art. 3, comma 1, lettera c), che prevede il  controllo
preventivo  di  legittimita'  della  Corte  dei  conti  sugli   «atti
normativi a rilevanza esterna,  atti  di  programmazione  comportanti
spese ed atti generali attuativi di norme comunitarie»; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,  recante
«Ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  ministri,  a  norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Vista la  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  recante  «Legge  di
contabilita' e finanza pubblica»; 
  Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, recante «Piano straordinario
contro le mafie, nonche' delega al Governo in  materia  di  normativa
antimafia», e, in particolare, l'art. 3; 
  Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante  «Disposizioni  per
la prevenzione e la repressione della corruzione  e  dell'illegalita'
nella pubblica amministrazione»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  recante
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni»; 
  Visto il  decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  recante
«Attuazione  delle  direttive  2014/23/UE,  2014/24/UE  e  2014/25/UE
sull'aggiudicazione  dei  contratti  di  concessione,  sugli  appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto [...] nonche'  per  il  riordino
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi  a
lavori, servizi e forniture»; 
  Vista la legge 30 dicembre  2020,  n.  178,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023»; 
  Visto il decreto-legge  22  marzo  2021,  n.  41,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021,  n.  69,  recante  «Misure
urgenti  in  materia  di  sostegno  alle  imprese  e  agli  operatori
economici,  di  lavoro,  salute  e  servizi  territoriali,   connesse
all'emergenza  da  COVID-19»,  e,  in  particolare,  l'art.  34,  che
introduce «misure a tutela delle persone con disabilita'»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  22
novembre  2010,  recante  «Disciplina  dell'autonomia  finanziaria  e
contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri»; 
  Visto l'art. 5, comma 2, del decreto  del  Ministro  del  lavoro  e
delle politiche sociali di concerto con il Ministro  della  salute  e
del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 novembre 2016; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  1°
ottobre 2012, recante «Ordinamento  delle  strutture  generali  della
Presidenza del Consiglio dei  ministri»  e,  in  particolare,  l'art.
24-quater, che ha istituito l'Ufficio  per  le  politiche  in  favore
delle persone con disabilita'; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  23
dicembre 2020, recante approvazione del bilancio di previsione  della
Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2021; 
  Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre  2009,  n.  191,
recante «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato», che,  a  decorrere  dal  1°  gennaio  2010,
abroga l'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386,  relativo  alla
partecipazione delle Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  alla
ripartizione dei  fondi  speciali  istituiti  per  garantire  livelli
minimi di  prestazioni  in  modo  uniforme  su  tutto  il  territorio
nazionale; 
  Considerato che le  risorse  di  cui  all'art.  34,  comma  1,  del
decreto-legge 22 marzo 2021, n.  41,  convertito,  con  modificazioni
dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, sono state iscritte  sul  capitolo
n. 2081 «Somme  da  trasferire  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri per il fondo  inclusione  delle  persone  con  disabilita'»,
dello  stato  di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze; 
  Tenuto  conto  che,  ai  fini  dell'adozione  del  decreto  recante
disposizioni  in  tema  di  inclusione  sociale  delle  persone   con
disabilita', l'art. 34, comma 2, del decreto-legge 22 marzo 2021,  n.
41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69,
prescrive l'acquisizione dei concerti del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali  e
del Sottosegretario  di  Stato  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri con delega in materia di sport; 
  Vista  l'intesa  sancita,  ai  sensi  dell'art.   8   del   decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  nella  seduta  della  Conferenza
unificata tenutasi in data 7 ottobre 2021; 
  Acquisiti i concerti del Ministro dell'economia e delle finanze con
nota prot. n. 19016 del 1° ottobre 2021, del Ministro  del  lavoro  e
delle politiche sociali con nota prot. n. 8485 del 4 ottobre 2021,  e
del Sottosegretario  di  Stato  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri con delega in materia di sport con nota prot. n. 447  del  7
ottobre 2021; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                   Finalita' e risorse finanziarie 
 
  1. Il «Fondo per l'inclusione delle persone  con  disabilita'»,  di
cui all'art. 34, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41,  e'
istituito al fine di dare attuazione alle politiche per l'inclusione,
l'accessibilita'  e  il  sostegno  a   favore   delle   persone   con
disabilita'. 
  2. Il Fondo di cui al comma 1, istituito nello stato di  previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze, prevede una dotazione di
100  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  il  cui  stanziamento  e'
trasferito al bilancio autonomo della Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri. 
  3. Della dotazione del Fondo per  l'inclusione  delle  persone  con
disabilita', trasferita dal Ministero dell'economia e delle finanze e
stanziata sul capitolo di spesa di nuova istituzione n. 2081  per  un
importo pari ad euro 100 milioni, le risorse pari ad euro 60  milioni
sono  destinate  a   finanziare   interventi   diretti   a   favorire
l'inclusione   delle   persone   con   disabilita'   attraverso    la
realizzazione o la riqualificazione di infrastrutture, anche  per  le
attivita'   ludico-sportive,   la   riqualificazione   di   strutture
semiresidenziali per persone  con  disabilita',  l'organizzazione  di
servizi di sostegno nonche' di servizi per l'inclusione lavorativa  e
sportiva.