IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
                      E LO SVILUPPO SOSTENIBILE 
 
  Visto il decreto-legge 31  maggio  2010,  n.  78,  recante  «Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita'
economica» convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, e, in particolare, l'art. 7, commi 26 e 27,  che  attribuisce
al Presidente del Consiglio dei ministri, o al Ministro delegato,  le
funzioni in materia di politiche di  coesione  di  cui  all'art.  24,
comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  300,
ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate di  cui
all'art. 61 della  legge  27  dicembre  2002,  n.  289  e  successive
modificazioni; 
  Visto il  decreto  legislativo  31  maggio  2011,  n.  88,  recante
«Disposizioni in materia di risorse aggiuntive e interventi  speciali
per la rimozione di squilibri economici e sociali a norma della legge
5 maggio 2009, n. 42» e, in particolare, l'art. 4, il  quale  dispone
che il citato Fondo per le aree sottoutilizzate sia denominato  Fondo
per lo sviluppo e la coesione, di seguito FSC e  finalizzato  a  dare
unita'  programmatica  e  finanziaria  all'insieme  degli  interventi
aggiuntivi  a  finanziamento  nazionale   rivolti   al   riequilibrio
economico e sociale tra le diverse aree del Paese; 
  Visto  il  decreto-legge  31   agosto   2013,   n.   101,   recante
«Disposizioni  urgenti  per  il   perseguimento   di   obiettivi   di
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni»,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  30  ottobre  2013,  n.   125,   e,   in
particolare, l'art. 10  che  istituisce  l'Agenzia  per  la  coesione
territoriale,  la  sottopone  alla  vigilanza  del   Presidente   del
Consiglio dei ministri  o  del  Ministro  delegato  e  ripartisce  le
funzioni relative alla politica di coesione  tra  la  Presidenza  del
Consiglio dei ministri e la stessa Agenzia; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  15
dicembre 2014,  che  istituisce,  tra  le  strutture  generali  della
Presidenza del Consiglio dei ministri, in attuazione del citato  art.
10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, il Dipartimento  per  le
politiche di coesione; 
  Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
di stabilita' 2015)» e, in  particolare,  l'art.  1,  comma  703,  il
quale, ferme restando le vigenti disposizioni sull'utilizzo del  FSC,
detta ulteriori disposizioni per l'utilizzo delle  risorse  assegnate
per il periodo di programmazione 2014-2020; 
  Visto il decreto-legge 30  aprile  2019,  n.  34,  recante  «Misure
urgenti di crescita economica e  per  la  risoluzione  di  specifiche
situazioni di crisi» convertito, con modificazioni,  dalla  legge  28
giugno 2019, n. 58, come modificato dall'art.  1,  comma  309,  della
legge 27 dicembre 2019, n 160, recante «Bilancio di previsione  dello
Stato per l'anno finanziario  2020  e  bilancio  pluriennale  per  il
triennio  2020-2022»  e,  da  ultimo,  dall'art.  41,  comma  3,  del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti  per  la
semplificazione   e   l'innovazione   digitale»,   convertito,    con
modificazioni,  dalla  legge  11  settembre  2020,  n.  120,  e,   in
particolare, l'art. 44 il quale prevede, per ciascuna amministrazione
centrale, regione o citta'  metropolitana  titolare  di  risorse  del
Fondo per lo sviluppo e la coesione, che, con riferimento ai cicli di
programmazione 2000-2006,  2007-2013  e  2014-2020,  in  sostituzione
della pluralita' degli  attuali  documenti  programmatori  variamente
denominati e tenendo conto degli interventi ivi inclusi, si proceda a
una  riclassificazione  di  tali  strumenti  al  fine  di  sottoporre
all'approvazione del CIPE, su proposta del Ministro per il Sud  e  la
coesione  territoriale,   un   unico   piano   operativo   per   ogni
amministrazione denominato «Piano sviluppo e coesione» con  modalita'
unitarie di gestione e monitoraggio; 
  Visto,  in  particolare,  il  citato  art.  44,   comma   14,   del
decreto-legge n. 34 del 2019, ai sensi del quale ai Piani sviluppo  e
coesione si applicano i principi gia' vigenti per  la  programmazione
2014-2020 e il CIPE, su  proposta  del  Ministro  per  il  Sud  e  la
coesione territoriale,  d'intesa  con  il  Ministro  per  gli  affari
regionali  e  le  autonomie,  previa   intesa   con   la   Conferenza
Stato-regioni, adotta un'apposita delibera  per  assicurare  la  fase
transitoria dei cicli di programmazione 2000-2006 e 2007-2013  e  per
coordinare e armonizzare le regole vigenti in un quadro ordinamentale
unitario; 
  Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n.  18,  recante  «Misure  di
potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  e   di   sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese  connesse  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19», convertito con modificazioni dalla legge
24 aprile 2020,  n.  27  e,  in  particolare,  l'art.  97,  rubricato
«Aumento anticipazioni FSC», secondo cui, al fine  di  sostenere  gli
interventi finanziati con risorse del FSC 2014-2020  nell'ambito  dei
piani operativi delle amministrazioni centrali e  dei  patti  per  lo
sviluppo, le anticipazioni finanziarie possono essere richieste nella
misura del  venti  per  cento  delle  risorse  assegnate  ai  singoli
interventi,  qualora  questi  ultimi  siano  dotati,  nel   caso   di
interventi infrastrutturali, di progetto esecutivo approvato, ovvero,
nel caso di interventi a favore delle imprese,  di  provvedimento  di
attribuzione del finanziamento. Restano  esclusi  gli  interventi  di
competenza di ANAS e di Rete ferroviaria italiana; 
  Visto il decreto-legge 19  maggio  2020,  n.  34,  recante  «Misure
urgenti in materia di salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19» convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio  2020,
n. 77, e, in particolare, gli articoli 241 e 242, secondo cui,  nelle
more di sottoposizione all'approvazione da parte del CIPE  dei  Piani
di sviluppo e coesione di cui al citato art. 44 del decreto-legge  n.
34 del 2019, a decorrere dal 1° febbraio 2020 e per gli anni  2020  e
2021, le risorse FSC rinvenienti dai cicli  programmatori  2000-2006,
2007-2013 e 2014-2020 possono essere in via eccezionale destinate  ad
ogni tipologia di  intervento  a  carattere  nazionale,  regionale  o
locale connessa a fronteggiare  l'emergenza  sanitaria,  economica  e
sociale conseguente alla pandemia da COVID-19; 
  Vista  la  delibera   del   Comitato   interministeriale   per   la
programmazione economica e lo sviluppo sostenibile 29 aprile 2021, n.
2 recante «Fondo sviluppo e coesione -  Disposizioni  quadro  per  il
Piano sviluppo e coesione», che, ai sensi del citato art.  44,  comma
14, del decreto-legge  n.  34  del  2019,  stabilisce  la  disciplina
ordinamentale dei PSC, assicurando la fase transitoria dei  cicli  di
programmazione 2000-2006 e 2007-2013 e armonizzando le regole vigenti
in un quadro unitario; 
  Visto, in particolare,  il  punto  c)  della  citata  delibera  del
Comitato interministeriale  per  la  programmazione  economica  e  lo
sviluppo sostenibile n. 2 del 2021 che prevede  l'emanazione  di  una
successiva delibera di questo Comitato contenente regole unitarie per
il trasferimento delle risorse FSC  afferenti  ai  diversi  cicli  di
programmazione; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio  2021,
con il quale, tra l'altro,  l'onorevole  Maria  Rosaria  Carfagna  e'
stata nominata Ministro senza portafoglio; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  13
febbraio 2021, con il quale al Ministro senza portafoglio,  onorevole
Maria Rosaria Carfagna, e' stato conferito l'incarico per il Sud e la
coesione territoriale; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo
2021, concernente la delega di funzioni al Ministro per il Sud  e  la
coesione territoriale, onorevole Maria Rosaria Carfagna; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio  2021,
con  il  quale  l'onorevole   Bruno   Tabacci   e'   stato   nominato
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 marzo
2021, con il  quale  l'onorevole  Bruno  Tabacci  e'  stato  nominato
Segretario  del  Comitato  interministeriale  per  la  programmazione
economica  e  lo  sviluppo  sostenibile  (CIPESS),  e  gli  e'  stata
assegnata,  tra  le  altre,  la  delega  ad  esercitare  le  funzioni
spettanti al Presidente del Consiglio  dei  ministri  in  materia  di
coordinamento  della  politica  economica  e   programmazione   degli
investimenti pubblici di interesse nazionale; 
  Vista la nota prot. n. 2209 - P del 13 dicembre 2021  del  Capo  di
Gabinetto del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, e vista
l'allegata proposta di delibera per il Comitato interministeriale per
la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile predisposta dal
competente Dipartimento per le politiche di coesione nella quale sono
descritte  le  modalita'  unitarie  di  trasferimento  delle  risorse
confluite nel Piano di sviluppo e  coesione  ai  sensi  della  citata
delibera  del  Comitato  interministeriale  per   la   programmazione
economica e lo sviluppo sostenibile n. 2 del 2021, punto c); 
  Vista l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
espressa nella seduta del 16 dicembre 2021; 
  Vista l'intesa con il  Ministro  per  gli  affari  regionali  e  le
autonomie, di cui alla nota n. 4150 del 16 dicembre 2021; 
  Vista  la  delibera  CIPE  28  novembre  2018,   n.   82,   recante
«Regolamento  interno   del   Comitato   interministeriale   per   la
programmazione economica», cosi' come modificata dalla delibera  CIPE
15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento  interno  del  Comitato
interministeriale per  la  programmazione  economica  e  lo  sviluppo
sostenibile (CIPESS)»; 
  Vista la nota predisposta congiuntamente dal  Dipartimento  per  la
programmazione e il  coordinamento  della  politica  economica  della
Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e
delle finanze, posta a base della odierna seduta del Comitato; 
  Considerato che il Sottosegretario di  Stato  all'economia  e  alle
finanze delegato  dal  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  ha
rilasciato nel corso della seduta odierna di questo Comitato il nulla
osta all'ulteriore corso della presente delibera e che, pertanto,  la
stessa  viene  sottoposta  direttamente  in  seduta  alla  firma  del
segretario e del Presidente per il successivo  e  tempestivo  inoltro
alla Corte dei  conti  per  il  prescritto  controllo  preventivo  di
legittimita'; 
  Sulla proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale; 
 
                              Delibera: 
 
  1. Piano sviluppo e coesione. Modalita' unitarie  di  trasferimento
delle risorse ai sensi della delibera del Comitato  interministeriale
per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile  n.  2  del
2021, punto c). 
  Le autorita' responsabili, oppure, ove individuati,  gli  organismi
di  certificazione  dei  «Piani  sviluppo  e  coesione»  (PSC),  sono
deputati a presentare alla Presidenza del Consiglio  dei  ministri  -
Dipartimento per le politiche di coesione, di  seguito  Dipartimento,
le richieste di trasferimento delle risorse a favore  dei  rispettivi
PSC. 
  Le  amministrazioni  titolari  dei  PSC  procedono   a   comunicare
tempestivamente l'eventuale nomina degli organismi di  certificazione
al Dipartimento. 
  Il Ministero dell'economia e  delle  finanze -  Dipartimento  della
Ragioneria generale dello Stato - IGRUE, nei limiti,  in  ogni  caso,
delle pertinenti disponibilita' di cassa del bilancio dello Stato,  e
tenendo conto delle anticipazioni,  dei  pagamenti  intermedi  e  dei
saldi  gia'  erogati  a  favore  degli  strumenti  di  programmazione
incorporati nei PSC, provvede  al  trasferimento  delle  risorse,  su
richiesta del Dipartimento. 
  Per ogni singolo PSC i trasferimenti  sono  distinti  per  «sezione
ordinaria» e per  «sezione  speciale»  (per  «sezione  speciale»,  si
intendono le sezioni speciali 1 e  2  dei  singoli  PSC,  considerate
unitariamente) secondo le  seguenti  modalita',  facendo  riferimento
agli importi complessivi  assegnati,  rispettivamente,  alla  sezione
ordinaria o alla sezione speciale: 
    anticipazione fino al 10 per cento; 
    successivi pagamenti intermedi in ragione  di  quote  del  5  per
cento  in  relazione  alle  spese  liquidate  dagli  enti  attuatori,
cosiddetto «costo realizzato», da richiedere con apposita domanda  di
pagamento al Dipartimento. Il primo pagamento  intermedio  successivo
all'anticipazione  puo'  essere  richiesto   allorquando   il   costo
realizzato sia almeno pari al 5 per cento;  i  pagamenti  successivi,
allorquando si realizzi un ulteriore «costo realizzato»  almeno  pari
al 5 per cento; 
    saldo, per una quota  non  superiore  al  5  per  cento,  fino  a
concorrenza del valore complessivo, a seguito di  domanda  finale  di
pagamento inviata al Dipartimento che  attesti  un  costo  realizzato
pari all'intero importo assegnato. 
  Ai soli fini del calcolo delle predette quote: 
    i trasferimenti gia' effettuati alla data di  entrata  in  vigore
delle  regole  definite  dalla  presente  delibera  sono  considerati
cumulativamente, di seguito «trasferito cumulato»; 
    l'importo corrispondente al valore del costo  realizzato  al  100
per cento, alla data del 30 giugno 2021, dei  «progetti  completati»,
quali  risultanti  dalla  prima  approvazione  in  sede  di  Comitato
interministeriale per  la  programmazione  economica  e  lo  sviluppo
sostenibile del PSC, e' considerato in  detrazione,  sia  del  «costo
realizzato» complessivo, sia dell'importo complessivo assegnato,  sia
del «trasferito cumulato». 
  Su specifica  richiesta  dell'autorita'  responsabile  del  PSC  al
Dipartimento per le politiche di coesione, nel caso in cui  il  Piano
comprenda risorse attribuite a Contratti  istituzionali  di  sviluppo
(CIS) oppure a interventi a gestione commissariale, dato atto che  il
trasferimento di tali risorse e' disciplinato dalle  regole  inserite
nei CIS o dalle eventuali  norme  di  riferimento,  i  corrispondenti
importi sono considerati separatamente  ai  fini  del  calcolo  delle
pertinenti quote di trasferimento. 
  Sia per la richiesta di anticipazione,  sia  per  le  richieste  di
pagamenti intermedi e saldo, l'erogazione e'  sempre  subordinata  al
corretto caricamento dei corrispondenti dati di monitoraggio.  A  tal
fine, il Dipartimento richiede di volta in volta all'Agenzia  per  la
coesione  territoriale   la   verifica   dei   pertinenti   dati   di
monitoraggio, quali risultanti nella banca dati  unitaria  presso  il
MEF-IGRUE, fermo restando che ogni progetto inserito nel monitoraggio
deve essere identificato da un CUP. 
  I pagamenti in favore dei beneficiari finali sono effettuati  dalle
amministrazioni  responsabili  dei  PSC,  oppure   direttamente   dal
Ministero  dell'economia  e  delle   finanze -   Dipartimento   della
Ragioneria generale dello Stato - IGRUE, sulla base  delle  richieste
di erogazione presentate dalle amministrazioni responsabili dei PSC. 
  Per i progetti finanziati con risorse FSC  2014-2020,  resta  ferma
l'applicabilita' dell'art. 97 del decreto-legge n.  18  del  2020  al
verificarsi delle condizioni ivi previste e con esclusivo riferimento
agli  interventi  che,   all'atto   della   delibera   del   Comitato
interministeriale per  la  programmazione  economica  e  lo  sviluppo
sostenibile di adozione del Piano sviluppo e coesione di riferimento,
in coerenza con quanto disposto dalla  medesima  norma,  risultassero
inclusi nei patti  per  lo  sviluppo  o  nei  piani  operativi  delle
amministrazioni centrali e non ancora assegnatari  dell'anticipazione
del 20 per cento prevista dalla medesima norma. Di tali  circostanze,
all'atto della pertinente richiesta di pagamento, dovra' essere  resa
apposita  attestazione  dall'autorita'  responsabile,   oppure,   ove
individuato, dall'organismo di certificazione del  Piano  sviluppo  e
coesione. 
  Le somme spese per progetti inizialmente  approvati  sul  FSC,  che
siano riportate a  rendicontazione  sui  programmi  cofinanziati  dai
fondi  europei  e/o  su  programmi  complementari,  rientrano   nella
disponibilita'  programmatoria  del  Piano  sviluppo  e  coesione  di
riferimento, una  volta  ottenuto  il  rimborso,  fermo  restando  la
facolta' di utilizzarle per dare copertura a progetti originariamente
inseriti nei medesimi programmi sui quali la rendicontazione e' stata
effettuata. Esse sono considerate quali risorse non spese ai fini dei
valori soglia per l'ottenimento di ulteriori quote  di  trasferimento
sul FSC. 
  Le autorita' responsabili, oppure, ove individuati,  gli  organismi
di  certificazione  dei  PSC,   sono   tenuti   a   dare   tempestiva
comunicazione   al   Dipartimento   degli   interventi   portati    a
rendicontazione sui predetti  programmi  e  dell'importo  ottenuto  a
rimborso. 
  Il Ministero dell'economia e  delle  finanze -  Dipartimento  della
Ragioneria generale dello Stato - IGRUE, d'intesa con il Dipartimento
e con l'Agenzia per la coesione territoriale, provvede  a  comunicare
le  necessarie  modalita'  operative  per  assicurare   la   corretta
rilevazione delle informazioni nel Sistema nazionale di monitoraggio. 
  Le risorse  oggetto  dei  PSC  saranno  erogate  nei  limiti  delle
disponibilita'  di  bilancio  annuali  afferenti  ai  vari  cicli  di
programmazione. 
    Roma, 22 dicembre 2021 
 
                                                Il Presidente: Draghi 
Il segretario: Tabacci 
 

Registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 2022 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, reg. n. 115