IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visti gli articoli 32, 117,  comma  2,  lettera  q),  e  118  della
Costituzione; 
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante  «Istituzione  del
Servizio sanitario nazionale», e, in particolare, l'art. 32; 
  Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,  in
materia di conferimento di funzioni e  compiti  amministrativi  dello
Stato alle regioni e agli enti locali; 
  Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti  allo
Stato in materia di tutela della salute; 
  Visto il decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,  n.  35,  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da  COVID-19»  e,
in particolare, l'art. 1, comma 2, lettera hh-bis); 
  Visto, altresi', l'art. 2, comma 2,  del  citato  decreto-legge  25
marzo 2020, n. 19; 
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  14  luglio  2020,  n.  74,  e  successive
modificazioni, recante «Ulteriori  misure  urgenti  per  fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge 1°  aprile  2021,  n.  44,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  28  maggio  2021,  n.  76,  e  successive
modificazioni,  recante   «Misure   urgenti   per   il   contenimento
dell'epidemia  da  COVID-19,  in   materia   di   vaccinazioni   anti
SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»; 
  Visto il decreto-legge 22  aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  17  giugno  2021,  n.  87,  e  successive
modificazioni, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa  delle
attivita'  economiche  e  sociali  nel  rispetto  delle  esigenze  di
contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge 23 luglio  2021,  n.  105,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per
l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed economiche»; 
  Visto il decreto-legge 6  agosto  2021,  n.  111,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, recante «Misure
urgenti per l'esercizio in  sicurezza  delle  attivita'  scolastiche,
universitarie, sociali e in materia di trasporti»; 
  Visto il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, recante  «Misure
urgenti  per  assicurare  lo  svolgimento  in  sicurezza  del  lavoro
pubblico e  privato  mediante  l'estensione  dell'ambito  applicativo
della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di
screening»; 
  Visto il decreto-legge 8 ottobre  2021,  n.  139,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  3  dicembre  2021,  n.   205,   recante
«Disposizioni  urgenti  per  l'accesso  alle   attivita'   culturali,
sportive e ricreative,  nonche'  per  l'organizzazione  di  pubbliche
amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali»; 
  Visto il decreto-legge 26 novembre 2021, n.  172,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2022,  n.  3,  recante  «Misure
urgenti per il  contenimento  dell'epidemia  da  COVID-19  e  per  lo
svolgimento in sicurezza delle attivita' economiche e sociali»; 
  Visto il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221,  recante  «Proroga
dello  stato  di  emergenza  nazionale  e  ulteriori  misure  per  il
contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 24 dicembre  2021,
n. 305,  con  il  quale,  in  considerazione  del  rischio  sanitario
connesso  al  protrarsi  della  diffusione  degli  agenti  virali  da
COVID-19, lo stato di  emergenza  dichiarato  con  deliberazione  del
Consiglio  dei  ministri  del  31  gennaio  2020,  e'   ulteriormente
prorogato fino al 31 marzo 2022; 
  Visto, in particolare, l'art. 4, comma 1, del citato  decreto-legge
24 dicembre 2021, n. 221, il quale prevede che «dalla data di entrata
in vigore del presente decreto fino al 31 gennaio 2022, l'obbligo  di
utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie,  anche
nei luoghi all'aperto, di cui all'art. 1 del decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, trova applicazione anche  in
zona bianca»; 
  Visto il decreto-legge 30 dicembre 2021, n.  229,  recante  «Misure
urgenti  per  il  contenimento  della  diffusione  dell'epidemia   da
COVID-19  e  disposizioni  in  materia  di  sorveglianza  sanitaria»,
pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  30
dicembre 2021, n. 309; 
  Visto il decreto-legge  7  gennaio  2022,  n.  1,  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza  COVID-19,  in  particolare  nei
luoghi di lavoro, nelle scuole  e  negli  istituti  della  formazione
superiore», pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana 7 gennaio 2022, n. 4; 
  Visto il decreto-legge 4  febbraio  2022,  n.  5,  recante  «Misure
urgenti  in  materia  di  certificazioni  verdi  COVID-19  e  per  lo
svolgimento in sicurezza  delle  attivita'  nell'ambito  del  sistema
educativo,  scolastico  e  formativo»,  pubblicato   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 4 febbraio 2022, n. 29; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2  marzo
2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge  25
marzo 2020, n. 19, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  22
maggio  2020,  n.  35,  recante  "Misure  urgenti  per   fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19", del decreto-legge 16  maggio
2020, n. 33, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14  luglio
2020, n. 74,  recante  "Ulteriori  misure  urgenti  per  fronteggiare
l'emergenza epidemiologica  da  COVID-19",  e  del  decreto-legge  23
febbraio 2021, n. 15,  recante  "Ulteriori  disposizioni  urgenti  in
materia di spostamenti sul territorio nazionale per  il  contenimento
dell'emergenza  epidemiologica  da   COVID-19"»,   pubblicato   nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 marzo 2021, n. 52; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  17
giugno 2021, recante «Disposizioni attuative dell'art. 9,  comma  10,
del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante "Misure urgenti  per
la graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali nel rispetto
delle esigenze di  contenimento  della  diffusione  dell'epidemia  da
COVID-19"», e successive  modificazioni,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 17 giugno 2021, n. 143; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  21
gennaio 2022, recante «Individuazione  delle  esigenze  essenziali  e
primarie per il soddisfacimento  delle  quali  non  e'  richiesto  il
possesso di una  delle  Certificazioni  verdi  COVID-19»,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 24  gennaio  2022,
n. 18; 
  Vista l'ordinanza  del  Ministro  della  salute  31  gennaio  2022,
recante «Ulteriori  misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 1° febbraio 2022, n. 26,
con la quale, tra l'altro, e' stato  previsto  fino  al  10  febbraio
2022, l'obbligo, anche in  zona  bianca,  di  avere  sempre  con  se'
dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli  nei
luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi
all'aperto; 
  Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale  della  sanita'
dell'11 marzo 2020, con la quale  l'epidemia  da  COVID-19  e'  stata
valutata  come  «pandemia»   in   considerazione   dei   livelli   di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale; 
  Ritenuto  necessario  e  urgente   prevedere,   in   considerazione
dell'evolversi della situazione epidemiologica da COVID-19 a  livello
nazionale  e  internazionale,  misure  concernenti   l'utilizzo   dei
dispositivi  di  protezione  delle   vie   respiratorie   sull'intero
territorio nazionale; 
 
                                Emana 
                       la seguente ordinanza: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Fino al 31 marzo 2022 e' fatto  obbligo  sull'intero  territorio
nazionale  di  indossare  i  dispositivi  di  protezione  delle   vie
respiratorie nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private. 
  2. Fermo restando quanto diversamente previsto da specifiche  norme
di legge o da appositi protocolli sanitari o linee guida, nei  luoghi
all'aperto e' fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di avere
sempre con se' i dispositivi di protezione delle vie  respiratorie  e
di indossarli laddove si configurino assembramenti o affollamenti. 
  3. Non hanno l'obbligo di indossare il  dispositivo  di  protezione
delle vie respiratorie: 
    a) i bambini di eta' inferiore ai sei anni; 
    b) le persone con patologie o disabilita' incompatibili con l'uso
della mascherina, nonche' le persone che  devono  comunicare  con  un
disabile in modo da non poter fare uso del dispositivo; 
    c) i soggetti che stanno svolgendo attivita' sportiva. 
  4. L'obbligo di  cui  al  comma  1  non  sussiste  quando,  per  le
caratteristiche dei  luoghi  o  per  le  circostanze  di  fatto,  sia
garantito  in  modo  continuativo   l'isolamento   da   persone   non
conviventi. Sono fatti salvi, in ogni caso, i protocolli e  le  linee
guida anti-contagio previsti per le attivita' economiche, produttive,
amministrative e sociali, nonche' le linee guida per  il  consumo  di
cibi e bevande nei luoghi pubblici o aperti al pubblico. 
  5. Le disposizioni sull'uso dei dispositivi di protezione delle vie
respiratorie sono comunque derogabili esclusivamente in  applicazione
di protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico. 
  6. L'uso del  dispositivo  di  protezione  delle  vie  respiratorie
integra e non sostituisce le altre misure di protezione dal contagio.