IL MINISTRO 
                     DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Vista la legge 30 dicembre  2020,  n.  178,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023» e, in particolare,  l'art.  1,
comma 759, con cui e' stato istituito un fondo, con una dotazione  di
4 milioni di euro per  ciascuno  degli  anni  2021  e  2022,  per  la
realizzazione di progetti pilota di educazione ambientale destinati a
studenti  degli  istituti  comprensivi  delle  scuole  dell'infanzia,
primarie e secondarie di primo grado, site nei  comuni  che  ricadono
nelle  zone  economiche  ambientali  di  cui   all'art.   4-ter   del
decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, nelle riserve MAB-UNESCO e  nei
siti naturalistici dichiarati dall'UNESCO patrimonio dell'umanita'  e
che prevede che con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, di concerto con il Ministro  dell'economia
e delle finanze, sono definiti i criteri e le  modalita'  di  riparto
del fondo; 
  Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio  dello  Stato  29
ottobre 1947, n. 1558, che ha autorizzato l'adesione dell'Italia alla
Convenzione  di  Londra  del   1945,   relativa   alla   costituzione
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la  scienza
e la cultura (UNESCO), ed il decreto del Presidente della  Repubblica
n. 970 del 1949, che vi ha dato esecuzione; 
  Vista la legge 6 aprile 1977, n. 184, con cui e'  stata  ratificata
ed e' stata data esecuzione alla  Convenzione  sulla  protezione  del
patrimonio culturale e  naturale  mondiale  UNESCO  del  1972,  ed  i
relativi meccanismi attuativi tra cui  la  cd  Lista  del  Patrimonio
mondiale dell'umanita' e le Linee guida operative  della  Convenzione
che disciplinano  l'iscrizione  di  territori  e  aree  protette  per
criteri naturali nella suddetta lista, individuando aree  centrali  e
zone tampone; 
  Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero
dell'ambiente e della tutela del mare e ne ha definito le funzioni; 
  Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante «Legge quadro sulle
aree protette» e, in particolare,  l'art.  1  che  annovera,  tra  le
finalita' delle aree naturali protette, la «promozione  di  attivita'
di educazione»  e  che  disciplina,  tra  le  altre  cose,  modalita'
istitutive e meccanismi di  gestione  delle  aree  naturali  protette
nazionali; 
  Visto il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  ed  in
particolare gli articoli da 35 a  40  relativi  alle  attribuzioni  e
all'ordinamento  del  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare; 
  Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233; 
  Visto il decreto-legge 14 ottobre  2019,  n.  111,  convertito  con
modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141,  come  modificato
dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni
dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e in particolare l'art.  4-ter
che al comma 1 ha istituito le Zone economiche ambientali; 
  Visto il  decreto-legge  1°  marzo  2021,  n.  22,  convertito  con
modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55,  ed  in  particolare
l'art. 2, che ha ridenominato  il  Ministero  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e  del  mare  in  Ministero  della  transizione
ecologica e ha dettato le relative disposizioni; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  29
luglio 2021, n.  128,  recante  «Regolamento  di  organizzazione  del
Ministero della transizione ecologica»; 
  Visto il Programma scientifico intergovernativo «Uomo  e  Biosfera»
(MAB, «Man and Biosphere»), lanciato dall'UNESCO nel  1971,  la  Rete
mondiale delle riserve della biosfera, ed i meccanismi attuativi  del
programma tra cui la «Strategia di Siviglia» ed il Quadro  statutario
della Rete mondiale di cui alla risoluzione  n.  28C/2  della  XXVIII
Conferenza generale dell'UNESCO che,  anche  alla  luce  della  nuova
strategia MAB 2015-2025 e  del  Piano  d'azione  di  Lima  2016-2025,
individuano la zonazione delle  Riserve  della  biosfera  della  Rete
mondiale in aree centrali, zone tampone e aree di cooperazione; 
  Considerato che ogni anno, sulla base delle iniziative promosse  da
ogni  paese,  delle  procedure  previste  per   ogni   tipologia   di
riconoscimento e delle valutazioni espresse dai rispettivi  organismi
tecnici, gli organi decisionali del Programma intergovernativo MAB  e
della Convenzione sul Patrimonio mondiale  provvedono  ad  aggiornare
l'elenco dei siti all'interno di tali liste e reti; 
  Considerato che,  al  30  settembre  2021,  in  Italia  sono  stati
riconosciuti 5 siti nella Lista del Patrimonio mondiale dell'umanita'
per criteri naturali, 20 Riserve della biosfera della  Rete  mondiale
MAB, di diverse caratteristiche ed estensione  territoriale,  nonche'
24  zone  economiche  ambientali  (ZEA)  istituite  presso  i  parchi
nazionali e gestite dai relativi Enti parco; 
  Considerato che, anche al fine di assicurare tutela e promozione ai
valori riconosciuti, coordinamento e iniziative progettuali pilota  a
favore di tali siti, anche a carattere educativo e di divulgazione, e
di dare attuazione ai piani di  gestione,  nei  formulari  UNESCO  e'
prevista l'indicazione  di  un  ente  referente  per  la  tutela,  la
gestione, il coordinamento e la  programmazione  che  in  Italia,  e'
individuato in un ente parco, nazionale o regionale, ovvero in  altre
specifiche strutture di  gestione  a  carattere  pubblico,  enti  con
personalita' giuridica privata costituiti su  iniziativa  degli  enti
territoriali e locali  competenti  o  altri  soggetti  cui  lo  Stato
demanda  la  gestione  dell'area  protetta  situata  al  centro   del
riconoscimento unescano; 
  Considerato che  in  assenza  di  un  soggetto  responsabile  cosi'
individuato appare opportuno richiedere agli enti locali un «soggetto
referente» con apposito atto  d'intesa,  in  linea  con  quanto  gia'
avviene in attuazione di altre disposizioni normative con cui vengono
erogati contributi economici a favore  della  eterogenea  platea  dei
siti UNESCO, come la legge 20 febbraio 2006, n. 77; 
  Considerato il ruolo su evidenziato svolto da Enti Parco  nazionali
ed enti gestori dei siti UNESCO nei propri contesti territoriali, nel
raccordo operativo con i comuni ricadenti nei rispettivi perimetri, e
nella programmazione di iniziative a favore di istituti scolastici  e
studenti  per  la  diffusione  dei  valori  naturali  dei  rispettivi
comprensori, nonche' per la promozione di percorsi  di  conoscenza  e
tutela ambientale, e dello sviluppo sostenibile; 
  Acquisito il concerto del Ministero dell'economia e  delle  finanze
espresso con nota del 17 novembre 2021; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                   Oggetto e dotazione finanziaria 
 
  1. Ai sensi dell' art. 1, comma 759, della legge 30 dicembre  2020,
n. 178, il presente decreto definisce i criteri  e  le  modalita'  di
riparto  del  fondo  per  la  realizzazione  di  progetti  pilota  di
educazione ambientale destinati a studenti degli istituti comprensivi
delle scuole dell'infanzia, primarie e  secondarie  di  primo  grado,
site nei Comuni che ricadono nelle  Zone  economiche  ambientali  (di
seguito «ZEA»), di cui all'art. 4-ter, del decreto-legge  14  ottobre
2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12  dicembre
2019, n. 141, nelle Riserve della  biosfera  MAB-UNESCO  e  nei  siti
dichiarati Patrimonio mondiale dell'Umanita' dall'UNESCO per  criteri
naturali (di seguito «siti naturali UNESCO»). 
  2. Il fondo di cui al comma 1, la cui dotazione finanziaria e' pari
a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021  e  2022,  ai  sensi
dell'art. 1, comma 759, della legge n. 178  del  2020,  e'  istituito
nello stato di previsione del Ministero della  transizione  ecologica
nel capitolo 1559, piano gestionale 1, CdR 12.