IL DIRETTORE GENERALE 
per la vigilanza sulle autorita' di sistema  portuale,  il  trasporto
                              marittimo 
                      e per vie d'acqua interne 
 
  Visto il decreto interministeriale 19 luglio 1989, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  del  23  dicembre  1989,  n.  299,  emanato   in
esecuzione delle disposizioni contenute nell'art. 10,  comma  1,  del
decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito con modificazioni dalla
legge 5 maggio 1989, n. 160, con il quale sono stati introdotti nuovi
criteri per la determinazione dei canoni  relativi  alle  concessioni
demaniali  marittime  rilasciate  con  decorrenza  successiva  al  1°
gennaio 1989; 
  Visto il decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 recante «Disposizioni
per la determinazione dei canoni  relativi  a  concessioni  demaniali
marittime», convertito,  con  modificazioni  ed  integrazioni,  dalla
legge 4 dicembre 1993, n. 494 ed in particolare dall'art.  04,  sulla
base del quale i canoni annui  relativi  alle  concessioni  demaniali
marittime  con  decorrenza  dal  1°  gennaio  1995  sono   aggiornati
annualmente, con decreto del Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti,  (ora   Ministero   delle   infrastrutture   e   mobilita'
sostenibili)  sulla  base  della  media  degli   indici   determinati
dall'ISTAT per i prezzi al consumo  per  le  famiglie  di  operai  ed
impiegati e per i corrispondenti valori degli indici dei prezzi  alla
produzione dei prodotti industriali (totale); 
  Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge  finanziaria  2007),
art. 1, commi 250-256, che ha introdotto nell'ordinamento nuove norme
sull'uso dei beni demaniali marittimi ad uso turistico  ricreativo  e
nuovi criteri per la determinazione dei canoni sia per le concessioni
ad uso turistico ricreativo che per quelle destinate alla nautica  da
diporto; 
  Visto il decreto-legge 14 agosto 2020,  n.  140,  convertito  dalla
legge 13 ottobre 2020, n. 126 che all'art. 100, comma 2, ha abrogato,
a decorrere dal 1° gennaio 2021, il comma 1, lettera b),  punto  2.1)
dell'art. 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993,  n.  400,  convertito,
con successive modificazioni ed integrazioni dalla legge  4  dicembre
1993, n. 494, sostituendolo  con  «per  le  pertinenze  destinate  ad
attivita' commerciali, terziari-direzionali ed di produzione di  beni
e servizi, il canone e' determinato ai sensi del punto 1.3)»; 
  Visto il comma 4 del sopraccitato art.  100  del  decreto-legge  14
agosto 2020, n. 140, convertito dalla legge 13 ottobre 2020,  n.  126
con il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2021, «l'importo  annuo  del
canone  dovuto  quale  corrispettivo  dell'utilizzazione  di  aree  e
pertinenze demaniali marittime non puo' essere inferiore a euro 2.500
(duemilacinquecento)»; 
  Considerata la  necessita'  di  procedere  all'aggiornamento  delle
misure dei canoni annui per l'anno 2022; 
  Considerato che l'Istituto nazionale  di  statistica,  riscontrando
l'apposita richiesta di questa amministrazione,  ha  comunicato,  con
nota prot. n. 8034 in data  18  ottobre  2021,  che  per  il  periodo
settembre 2020 - settembre 2021, l'indice dei prezzi al  consumo  per
le famiglie di operai ed impiegati e' pari al +2,6% e, con nota prot.
n. 9221 in data 29  novembre  2021,  che  l'indice  dei  prezzi  alla
produzione dei prodotti industriali e' pari al +13,3 %; 
  Visto che la media dei suddetti indici, per  il  periodo  settembre
2020 - settembre 2021, ultimo mese  utile,  la  rideterminazione  del
canone dal 1° gennaio 2022, e' pari a + 7,95 %; 
 
                              Decreta: 
 
  1. Le misure unitarie dei canoni annui  relativi  alle  concessioni
demaniali marittime sono  aggiornate,  per  l'anno  2022,  applicando
l'adeguamento del (7,95%) sette virgola novantacinque  percento  alle
misure unitarie dei canoni determinati per il 2021. 
  2. Le misure unitarie cosi' aggiornate  costituiscono  la  base  di
calcolo  per  la  determinazione  del  canone   da   applicare   alle
concessioni demaniali marittime rilasciate o  rinnovate  a  decorrere
dal 1° gennaio 2022. 
  3. La medesima percentuale si applica alle  concessioni  in  vigore
ancorche' rilasciate precedentemente al 1° gennaio 2022. 
  4. La misura minima di canone, prevista dal comma 4  dell'art.  100
del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 140, convertito dalla  legge  13
ottobre  2020,  n.  126,  di  euro  2.500   (duemilacinquecento)   e'
aggiornata a euro 2.698,75 (duemilaseicentonovantotto/75) a decorrere
dal 1° gennaio 2022. 
  5. La misura minima di euro 2.698,75 (duemilaseicentonovantotto/75)
si applica alle concessioni per le quali la misura annua  di  canone,
determinata in base alla normativa in premessa e secondo i precedenti
commi, dovesse risultare inferiore al citato limite minimo. 
  Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte  dei  conti  per  la
registrazione. 
    Roma, 13 dicembre 2021 
 
                                     Il direttore generale: Di Matteo 

Registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2021 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture  e
dei  trasporti  e  del  Ministero  dell'ambiente,  della  tutela  del
territorio e del mare, reg. n. 3190