IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visti gli articoli 32, 117,  comma  2,  lettera  q),  e  118  della
Costituzione; 
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante  «Istituzione  del
Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32; 
  Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,  in
materia di conferimento di funzioni e  compiti  amministrativi  dello
Stato alle regioni e agli enti locali; 
  Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti  allo
Stato in materia di tutela della salute; 
  Visto il decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,  n.  35,  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da  COVID-19»  e,
in particolare, l'art. 2, comma 2; 
  Visto il decreto-legge 22  aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  17  giugno  2021,  n.  87,  e  successive
modificazioni, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa  delle
attivita'  economiche  e  sociali  nel  rispetto  delle  esigenze  di
contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge 23 luglio  2021,  n.  105,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per
l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed economiche»; 
  Visto il decreto-legge 6  agosto  2021,  n.  111,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, recante «Misure
urgenti per l'esercizio in  sicurezza  delle  attivita'  scolastiche,
universitarie, sociali e in materia di trasporti»; 
  Visto il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, recante  «Misure
urgenti  per  assicurare  lo  svolgimento  in  sicurezza  del  lavoro
pubblico e  privato  mediante  l'estensione  dell'ambito  applicativo
della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di
screening»; 
  Visto il decreto-legge 8 ottobre  2021,  n.  139,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  3  dicembre  2021,  n.   205,   recante
«Disposizioni  urgenti  per  l'accesso  alle   attivita'   culturali,
sportive e ricreative,  nonche'  per  l'organizzazione  di  pubbliche
amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali»; 
  Visto il decreto-legge 26 novembre  2021,  n.  172,  convertito  in
legge, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2022, n. 3,  recante
«Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19  e  per
lo svolgimento in sicurezza delle attivita' economiche e sociali»; 
  Visto il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221,  recante  «Proroga
dello  stato  di  emergenza  nazionale  e  ulteriori  misure  per  il
contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 24 dicembre  2021,
n. 305, e, in particolare, l'art. 1, comma 1, ai sensi del quale: «In
considerazione del rischio  sanitario  connesso  al  protrarsi  della
diffusione degli agenti virali da COVID-19,  lo  stato  di  emergenza
dichiarato con  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri  del  31
gennaio 2020, e' ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022»; 
  Visto, altresi', l'art. 18, comma 1, del  citato  decreto-legge  24
dicembre 2021, n. 221, il quale prevede che: «Fino al 31  marzo  2022
si applicano le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 2 marzo 2021, pubblicato nel Supplemento ordinario  alla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 52 del 2 marzo  2021,
adottato in attuazione dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge n.  19
del 2020, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni  legislative
vigenti, successive al 2 marzo 2021»; 
  Visto il decreto-legge 30 dicembre 2021, n.  229,  recante  «Misure
urgenti  per  il  contenimento  della  diffusione  dell'epidemia   da
COVID-19  e  disposizioni  in  materia  di  sorveglianza  sanitaria»,
pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  30
dicembre 2021, n. 309; 
  Visto il decreto-legge  7  gennaio  2022,  n.  1,  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza  COVID-19,  in  particolare  nei
luoghi di lavoro, nelle scuole  e  negli  istituti  della  formazione
superiore», pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana 7 gennaio 2022, n. 4; 
  Visto il decreto-legge 4  febbraio  2022,  n.  5,  recante  «Misure
urgenti  in  materia  di  certificazioni  verdi  COVID-19  e  per  lo
svolgimento in sicurezza  delle  attivita'  nell'ambito  del  sistema
educativo,  scolastico  e  formativo»,  pubblicato   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 4 febbraio 2022, n. 29; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2  marzo
2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge  25
marzo 2020, n. 19, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  22
maggio  2020,  n.  35,  recante  "Misure  urgenti  per   fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19", del decreto-legge 16  maggio
2020, n. 33, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14  luglio
2020, n. 74,  recante  "Ulteriori  misure  urgenti  per  fronteggiare
l'emergenza epidemiologica  da  COVID-19",  e  del  decreto-legge  23
febbraio 2021, n. 15,  recante  "Ulteriori  disposizioni  urgenti  in
materia di spostamenti sul territorio nazionale per  il  contenimento
dell'emergenza  epidemiologica  da   COVID-19"»,   pubblicato   nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 marzo 2021, n. 52; 
  Vista l'ordinanza del Ministro della salute 24 giugno 2021, recante
«Ulteriori misure urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19  in  occasione  del  G20  e
delle riunioni ministeriali della coalizione anti-Daesh»,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 25 giugno 2021, n.
150 e il relativo protocollo di sicurezza, recante «Indicazioni volte
alla prevenzione e protezione dal rischio  di  contagio  da  COVID-19
nell'organizzazione del G20», allegato alla stessa; 
  Vista l'ordinanza  del  Ministro  della  salute  22  ottobre  2021,
recante «Ulteriori  misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 23 ottobre 2021, n. 254; 
  Vista l'ordinanza del  Ministro  della  salute  14  dicembre  2021,
recante «Ulteriori  misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  15  dicembre  2021,  n.
296; 
  Vista l'ordinanza  del  Ministro  della  salute  27  gennaio  2022,
recante «Ulteriori  misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e
gestione  dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19   e   per   la
sperimentazione di «Corridoi turistici Covid-free», pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 28 gennaio 2022, n. 22; 
  Vista la nota 26 gennaio 2022, con la quale il sindaco  di  Firenze
ha rappresentato  l'opportunita'  di  adottare,  in  occasione  della
«Conferenza internazionale dei sindaci "Mar mediterraneo ponte per il
dialogo"» in programma a Firenze dal  24  al  27  febbraio  2022,  un
apposito  regime  per  l'ingresso  e  il  soggiorno  nel   territorio
nazionale dei partecipanti alla predetta  Conferenza  provenienti  da
Stati o territori esteri, e per lo svolgimento dell'evento; 
  Vista la nota  4  febbraio  2022,  a  firma  del  Presidente  della
Conferenza episcopale italiana, con la  quale  e'  stata  manifestata
analoga  esigenza   in   relazione   allo   svolgimento   dell'evento
internazionale denominato «Mediterraneo, frontiera di pace.  Incontro
di riflessione e di spiritualita'», in programma a Firenze dal 23  al
27 febbraio 2022; 
  Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale  della  sanita'
dell'11 marzo 2020, con la quale  l'epidemia  da  COVID-19  e'  stata
valutata  come  «pandemia»   in   considerazione   dei   livelli   di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale; 
  Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica  a  livello
internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia
da COVID-19; 
  Ritenuto necessario e urgente, in  considerazione  della  rilevanza
internazionale dei predetti eventi, prevedere, ai sensi dell'art.  2,
comma 2, del citato decreto-legge 25 marzo 2020, n.  19,  sentita  la
Direzione   generale   della   prevenzione   sanitaria,    specifiche
disposizioni  volte  a  consentire  in  sicurezza  l'ingresso  e   il
soggiorno nel territorio nazionale  ai  partecipanti  provenienti  da
Stati o territori esteri; 
  Sentito il  Ministro  degli  affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale; 
 
                                Emana 
                       la seguente ordinanza: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Ai  partecipanti,  provenienti  da  Stati  o  territori  esteri,
invitati  agli  eventi   internazionali   denominati   «Mediterraneo,
frontiera di pace. Incontro di  riflessione  e  di  spiritualita'»  e
«Conferenza internazionale dei Sindaci "Mar mediterraneo ponte per il
dialogo"», in programma a Firenze,  rispettivamente,  dal  23  al  27
febbraio 2022, e dal 24 al 27 febbraio 2022, e' consentito l'ingresso
e il soggiorno nel territorio nazionale  per  il  tempo  strettamente
necessario alla partecipazione all'evento stesso e alle  attivita'  a
esso connesse, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 49,  comma
3, del decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  2  marzo
2021. 
  2. Ai fini del contenimento della diffusione del virus  Sars-CoV-2,
agli eventi di cui al comma 1 si applicano  le  misure  previste  nel
protocollo di sicurezza, recante «Indicazioni volte alla  prevenzione
e protezione dal rischio di contagio da COVID-19  nell'organizzazione
del G20», allegato all'ordinanza del Ministro della salute 24  giugno
2021, citata in premessa. 
  3. A condizione che non insorgano sintomi da COVID-19,  i  soggetti
di  cui  al  comma  1  non  devono  sottoporsi  alle   misure   della
sorveglianza sanitaria  e  dell'isolamento  fiduciario  previste,  in
relazione all'ingresso nel territorio nazionale da Stati e  territori
esteri, dall'art. 51, commi da 1 a 6, del decreto del Presidente  del
Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 e dalle  ordinanze  del  Ministro
della salute successivamente adottate ai sensi dell'art. 2, comma  2,
del  decreto-legge  25   marzo   2020,   n.   19,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. 
  4. Per le finalita' di cui al  comma  3,  le  autorita'  competenti
comunicano  agli  uffici  del  Ministero  della  salute   un   elenco
dettagliato dei partecipanti all'evento di cui al comma 1 dei singoli
paesi di provenienza e degli aeroporti di arrivo.