IL MINISTRO DELLA SALUTE di concerto con IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI e IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Visto l'art. 32 della Costituzione; Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale»; Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali; Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanita' dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale; Visto il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante «Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 24 dicembre 2021, n. 305, e, in particolare, l'art. 1, comma 1, ai sensi del quale: «In considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e' ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022»; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernente «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»; Visto il decreto del Ministero della salute 12 marzo 2021, concernente «Approvazione del Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 costituito dal documento recante "Elementi di preparazione della strategia vaccinale", di cui al decreto 2 gennaio 2021 nonche' dal documento recante "Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19" del 10 marzo 2021», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 72 del 24 marzo 2021; Visto l'art. 26, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, concernente «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che stabilisce che i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilita' con connotazione di gravita' ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalita' agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attivita' di formazione professionale anche da remoto; Vista, la circolare della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute n. 41416 del 14 settembre 2021; Vista, la circolare della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute n. 45886 dell'8 ottobre 2021; Visto, l'art. 17, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, che proroga, fino alla data di adozione del decreto di cui al medesimo art. 17, comma 2, e comunque non oltre il 28 febbraio 2022, le disposizioni di cui al citato art. 26, comma 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18; Visto il comma 2 del citato art. 17, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, che stabilisce che con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per la pubblica amministrazione, sono individuate le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravita', in presenza delle quali, fino al 28 febbraio 2022, la prestazione lavorativa e' normalmente svolta, secondo la disciplina definita nei contratti collettivi, ove presente, in modalita' agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti vigenti, e specifiche attivita' di formazione professionale sono svolte da remoto; Ritenuto necessario garantire la tutela della salute di tutti i lavoratori anche in relazione all'andamento della situazione epidemiologica; Ritenuto necessario individuare le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravita', in presenza delle quali, fino al 28 febbraio 2022, la prestazione lavorativa e' normalmente svolta, secondo la disciplina definita nei contratti collettivi, ove presente, in modalita' agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti vigenti, e specifiche attivita' di formazione professionale sono svolte da remoto; Tenuto conto della attuale disponibilita' di vaccini anti COVID-19; Acquisito il parere del Consiglio superiore di sanita' reso in data 2 febbraio 2022; Vista la nota della Direzione generale della prevenzione sanitaria n. 9048 del 3 febbraio 2022; Decreta: Art. 1 1. Per quanto in premessa, ai fini dell'applicazione dell'art. 17, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, con il presente provvedimento sono individuate le seguenti patologie e condizioni: a) indipendentemente dallo stato vaccinale: a.1) pazienti con marcata compromissione della risposta immunitaria: trapianto di organo solido in terapia immunosoppressiva; trapianto di cellule staminali ematopoietiche (entro due anni dal trapianto o in terapia immunosoppressiva per malattia del trapianto contro l'ospite cronica); attesa di trapianto d'organo; terapie a base di cellule T esprimenti un Recettore Chimerico Antigenico (cellule CAR-T); patologia oncologica o onco-ematologica in trattamento con farmaci immunosoppressivi, mielosoppressivi o a meno di sei mesi dalla sospensione delle cure; immunodeficienze primitive (es. sindrome di DiGeorge, sindrome di Wiskott-Aldrich, immunodeficienza comune variabile etc.); immunodeficienze secondarie a trattamento farmacologico (es: terapia corticosteroidea ad alto dosaggio protratta nel tempo, farmaci immunosoppressori, farmaci biologici con rilevante impatto sulla funzionalita' del sistema immunitario etc.); dialisi e insufficienza renale cronica grave; pregressa splenectomia; sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) con conta dei linfociti T CD4+ < 200cellule/µl o sulla base di giudizio clinico; a.2) pazienti che presentino tre o piu' delle seguenti condizioni patologiche: cardiopatia ischemica; fibrillazione atriale; scompenso cardiaco; ictus; diabete mellito; bronco-pneumopatia ostruttiva cronica; epatite cronica; obesita'; b) la contemporanea presenza di esenzione alla vaccinazione per motivi sanitari e almeno una delle seguenti condizioni: eta' >60 anni; condizioni di cui all'allegato 2 della circolare della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute n. 45886 dell'8 ottobre 2021 citata in premessa. 2. Ai fini del presente decreto, l'esistenza delle patologie e condizioni di cui al precedente comma e' certificata dal medico di medicina generale del lavoratore. Il presente provvedimento e' trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 4 febbraio 2022 Il Ministro della salute Speranza Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Orlando Il Ministro per la pubblica amministrazione Brunetta Registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, registrazione n. 260