IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Vista la legge 17  febbraio  1982,  n.  46  che,  all'art.  14,  ha
istituito il Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica; 
  Visto il decreto-legge 22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,  n.  134,  recante  «Misure
urgenti per la crescita del Paese», e, in particolare, l'art. 23, che
stabilisce che il Fondo speciale rotativo di cui  all'art.  14  della
legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso  il  Ministero  dello
sviluppo economico, assume la denominazione di «Fondo per la crescita
sostenibile» ed e' destinato, sulla base  di  obiettivi  e  priorita'
periodicamente  stabiliti  e  nel  rispetto  dei  vincoli   derivanti
dall'appartenenza all'ordinamento comunitario,  al  finanziamento  di
programmi  e  interventi  con  un  impatto  significativo  in  ambito
nazionale  sulla   competitivita'   dell'apparato   produttivo,   con
particolare riguardo alla promozione di progetti di ricerca, sviluppo
e  innovazione  di  rilevanza  strategica  per  il   rilancio   della
competitivita'   del   sistema   produttivo,   anche    tramite    il
consolidamento dei centri e delle strutture  di  ricerca  e  sviluppo
delle imprese; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  8  marzo  2013,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del  16
maggio 2013, n. 113, con il  quale,  in  applicazione  dell'art.  23,
comma 3, del predetto  decreto-legge  n.  83  del  2012,  sono  state
individuate le priorita', le forme e le intensita' massime  di  aiuto
concedibili nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile; 
  Visto l'art. 6, comma 2, del predetto  decreto  8  marzo  2013  che
prevede che il Ministro dello sviluppo economico, avuto riguardo agli
obiettivi e alle finalita' indicati da  altri  programmi  comunitari,
comunque volti ad accrescere la competitivita'  delle  imprese,  puo'
individuare,  con  direttive  e  bandi,   ulteriori   tecnologie   ed
investimenti ammissibili; 
  Visto, in particolare, l'art. 15 del citato decreto 8  marzo  2013,
che prevede che gli interventi del Fondo per la crescita  sostenibile
sono attuati con bandi ovvero direttive del Ministro  dello  sviluppo
economico, che individuano, tra l'altro,  l'ammontare  delle  risorse
disponibili, i requisiti di  accesso  dei  soggetti  beneficiari,  le
condizioni di ammissibilita' dei programmi e/o dei progetti, le spese
ammissibili, la forma e l'intensita' delle  agevolazioni,  nonche'  i
termini e le modalita' per la presentazione delle domande, i  criteri
di valutazione dei  programmi  o  progetti  e  le  modalita'  per  la
concessione ed erogazione degli aiuti; 
  Visto, altresi', l'art. 18 dello stesso decreto 8 marzo  2013  che,
al comma 2, prevede che il Fondo per la  crescita  sostenibile  opera
attraverso le contabilita' speciali, gia' intestate al Fondo rotativo
per l'innovazione tecnologica, ora denominato Fondo per  la  crescita
sostenibile, n. 1201 per l'erogazione dei finanziamenti agevolati, n.
1726 per gli interventi  cofinanziati  dall'Unione  europea  e  dalle
regioni e attraverso l'apposito capitolo di bilancio per la  gestione
delle altre forme di intervento quali i contributi alle spese; 
  Vista la comunicazione C(2020) 1863 final  del  19  marzo  2020,  e
successive modifiche ed integrazioni, con  la  quale  la  Commissione
europea ha adottato un quadro temporaneo per le misure  di  aiuto  di
Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza  del  COVID-19,
indicando le relative condizioni di  compatibilita'  con  il  mercato
interno ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea; 
  Visto il decreto-legge  6  maggio  2021,  n.  59,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n.  101,  recante  «Misure
urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa
e resilienza e altre misure  urgenti  per  gli  investimenti»  e,  in
particolare, l'art. 1,  comma  1,  con  cui  e'  approvato  il  Piano
nazionale per gli investimenti complementari finalizzato ad integrare
con risorse nazionali gli interventi del Piano nazionale di ripresa e
resilienza per gli anni dal 2021 al 2026; 
  Visto  l'art.  1,  comma  2,  lettera  f),  punto  3,  del   citato
decreto-legge 6  maggio  2021,  n.  59,  che  destina  all'intervento
«Accordi per l'innovazione» 100 milioni di euro per l'anno 2021,  150
milioni di euro per l'anno 2022 e 250 milioni di  euro  per  ciascuno
degli anni dal 2023 al 2025; 
  Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge  n.  59  del  2021,  che
stabilisce che agli interventi ricompresi nel Piano nazionale per gli
investimenti complementari si applicano, in  quanto  compatibili,  le
procedure  di  semplificazione  e   accelerazione,   le   misure   di
trasparenza e conoscibilita' dello stato di avanzamento stabilite per
il Piano nazionale di ripresa e resilienza; 
  Visto, altresi', l'art. 1, comma 8, del  decreto-legge  n.  59  del
2021, che prevede  che  le  amministrazioni  attuino  gli  interventi
ricompresi nel Piano nazionale per gli investimenti complementari  in
coerenza con il principio dell'assenza di un danno significativo agli
obiettivi  ambientali,  di  cui  all'art.  17  del  regolamento  (UE)
2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020; 
  Visto l'art. 17 del regolamento  UE  2020/852,  che  definisce  gli
obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare  un  danno
significativo e la comunicazione  della  Commissione  europea  2021/C
58/01, recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione del  principio
"non arrecare un danno significativo" a  norma  del  regolamento  sul
dispositivo per la ripresa e la resilienza»; 
  Visto il Piano nazionale di ripresa  e  resilienza,  approvato  con
decisione  del  Consiglio  ECOFIN  del  13  luglio  2021,  notificata
all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota  LT161/21
del 14 luglio 2021; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  15
luglio 2021, che, in attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma
7, del  piu'  volte  citato  decreto-legge  6  maggio  2021,  n.  59,
individua gli  obiettivi  iniziali,  intermedi  e  finali  nonche'  i
sistemi di monitoraggio per ciascun intervento o programma del  Piano
nazionale  per  gli  investimenti   complementari,   determinati   in
relazione al cronoprogramma finanziario e coerenti  con  gli  impegni
assunti  nel  Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza   con   la
Commissione  europea  sull'incremento  della   capacita'   di   spesa
collegata all'attuazione degli interventi del Piano nazionale per gli
investimenti complementari; 
  Visto l'allegato al citato decreto  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze 15 luglio 2021 e, in particolare,  la  scheda  progetto
«Accordi per l'innovazione», che individua, tra l'altro,  sinergie  e
complementarieta' alla strategia del Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza relativa alla Missione 4 «Istruzione e ricerca» Componente
2 «Dalla ricerca all'impresa», volta a  rafforzare  la  ricerca  e  a
favorire la diffusione di modelli innovativi per la ricerca  di  base
ed applicata condotta in sinergia tra universita' e imprese; 
  Visto il regolamento (UE) n. 651/2014  della  Commissione,  del  17
giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea
L 187 del 26 giugno  2014,  come  modificato  dai  regolamenti  della
Commissione n. 1084/2017 del 14 giugno 2017, n. 2020/972 del 2 luglio
2020, n. 2021/452 del 15 marzo 2021 e  n.  2020/1237  del  23  luglio
2021, che dichiara alcune  categorie  di  aiuti  compatibili  con  il
mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del  trattato
sul funzionamento dell'Unione europea; 
  Visto in particolare, l'art. 7, che prevede gli importi  dei  costi
ammissibili  possono  essere  calcolati  conformemente  alle  opzioni
semplificate in materia di costi previste  dal  regolamento  (UE)  n.
1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio  o,  a  seconda  dei
casi, dal regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, a condizione che l'operazione sia sovvenzionata almeno  in
parte da un fondo dell'Unione che consente il ricorso  alle  suddette
opzioni semplificate in materia di costi e che la categoria dei costi
sia ammissibile a norma della pertinente disposizione di esenzione  e
l'art. 25 che stabilisce le condizioni per ritenere  compatibili  con
il mercato interno ed esenti dall'obbligo di  notifica  gli  aiuti  a
progetti di ricerca e sviluppo; 
  Visto, altresi', l'art. 68 del regolamento (UE)  n.  1303/2013  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 347  del  20  dicembre
2013, e l'art. 54 del regolamento (UE) n.  2021/1060  del  Parlamento
europeo e  del  Consiglio,  del  24  giugno  2021,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L  231  del  30  giugno  2021,
recanti disposizioni inerenti al finanziamento  a  tasso  forfettario
dei costi indiretti; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2021/695 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 28 aprile 2021, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
dell'Unione europea L 170/1 del 12 maggio  2021,  che  istituisce  il
programma quadro di ricerca  e  innovazione  Orizzonte  Europa  e  ne
stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e  che  abroga  i
regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n.  1291/2013,  in  particolare,
l'art.  35  che  prevede  che  i  costi  indiretti  ammissibili  sono
determinati applicando un tasso forfettario  del  25  per  cento  del
totale dei costi diretti ammissibili; 
  Visto il Programma quadro per la ricerca e l'innovazione «Orizzonte
Europa», di cui al regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 28  aprile  2021  e  di  cui  alla  decisione  (UE)
2021/764 del Consiglio del 10 maggio 2021, che si pone l'obiettivo di
rafforzare il mondo della scienza  e  della  tecnologia  al  fine  di
stimolare la competitivita' industriale e implementare gli  obiettivi
di sviluppo sostenibile e di transizione digitale e verde nell'Unione
europea; 
  Visto il regime di aiuto n. SA. 53634, registrato in data  5  marzo
2019, prorogato fino al 31  dicembre  2023  con  l'aiuto  SA.  60795,
registrato in data 28  dicembre  2020,  inerente  all'intervento  del
Fondo per la crescita sostenibile a favore di progetti di  ricerca  e
sviluppo realizzati nell'ambito di accordi sottoscritti dal Ministero
dello sviluppo economico con le regioni e  le  altre  amministrazioni
pubbliche interessate; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo  economico  24  maggio
2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
del 18 agosto 2017, n. 192, che provvede a  ridefinire  le  procedure
per la concessione ed erogazione  delle  agevolazioni,  previste  dal
decreto del Ministro dello  sviluppo  economico  1°  aprile  2015,  a
favore dei progetti di ricerca e sviluppo realizzati  nell'ambito  di
accordi sottoscritti  dal  Ministero  con  le  regioni,  le  province
autonome,   le   altre   amministrazioni   pubbliche    eventualmente
interessate e i soggetti proponenti; 
  Visto il decreto del direttore generale per  il  coordinamento,  la
promozione  e  la  valorizzazione   della   ricerca   del   Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello
sviluppo economico, prot. n. 116  del  24  gennaio  2018,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 9 maggio 2018,
n. 106, relativo alla «Semplificazione in materia di costi  a  valere
sui  programmi   operativi   FESR   2014-2020:   approvazione   della
metodologia di calcolo e delle tabelle dei costi standard unitari per
le  spese  del  personale  dei  progetti  di   ricerca   e   sviluppo
sperimentale» registrato dall'Ufficio centrale di bilancio in data  2
marzo 2018 al n. 69 e dalla Corte dei conti in data 9 marzo  2018  al
n. 1- 465; 
  Visto il decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,  convertito  con
modificazioni,  dalla  legge  29  luglio  2021,   n.   108,   recante
«Governance del Piano nazionale  di  ripresa  e  resilienza  e  prime
misure  di  rafforzamento  delle  strutture   amministrative   e   di
accelerazione e snellimento delle procedure»; 
  Considerata la necessita' di fornire le necessarie disposizioni per
l'attuazione dell'intervento del Piano nazionale per gli investimenti
«Accordi per l'innovazione», complementare e sinergico alla  Missione
4 «Istruzione e ricerca», Componente 2 «Dalla ricerca  alle  imprese»
del Piano nazionale di ripresa e resilienza, al fine di assicurare il
rispetto delle disposizioni nazionali e europee di riferimento; 
  Ritenuto, altresi', di dover semplificare le procedure  finalizzate
alla  definizione  delle  agevolazioni  concedibili  nell'ambito  del
regime di aiuto istituito ai sensi del  predetto  decreto  24  maggio
2017, al fine ridurre le tempistiche previste per la  concessione  ed
erogazione delle agevolazioni; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni  ed
integrazioni,  che   detta   norme   in   materia   di   procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998,  n.  123  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni,   recante   «Disposizioni   per   la
razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese,
a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo  1997,
n. 59»; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto,  sono  adottate  le  seguenti
definizioni: 
    a) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico; 
    b) «Fondo per la crescita sostenibile»: il Fondo di cui  all'art.
23  del  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; 
    c) «decreto 24  maggio  2017»:  il  decreto  del  Ministro  dello
sviluppo  economico  24  maggio  2017,  pubblicato   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 18 agosto 2017, n.  192,  che
provvede a ridefinire le procedure per la concessione  ed  erogazione
delle agevolazioni, previste dal decreto del Ministro dello  sviluppo
economico 1° aprile 2015, a favore dei progetti di ricerca e sviluppo
realizzati nell'ambito di accordi sottoscritti dal Ministero  con  le
regioni, le province autonome,  le  altre  amministrazioni  pubbliche
eventualmente interessate e i soggetti proponenti; 
    d) «Accordo  per  l'innovazione»  o  anche  «Accordo»:  l'Accordo
sottoscritto dal Ministero con le regioni, le province  autonome,  le
altre  amministrazioni  pubbliche  eventualmente  interessate   e   i
soggetti proponenti; 
    e)  «Centro  di  ricerca»:  impresa  con  personalita'  giuridica
autonoma  che  svolge  attivita'  di  ricerca  di  base,  di  ricerca
industriale  o  di  sviluppo  sperimentale,  non   rientrante   nella
definizione di organismo di ricerca; 
    f) «collaborazione effettiva»: la collaborazione tra  almeno  due
soggetti indipendenti, ossia che non si trovino nelle  condizioni  di
cui all'art. 2359 del codice civile  o  che  non  siano  partecipate,
anche cumulativamente o per via  indiretta,  per  almeno  il  25  per
cento, da  medesimi  altri  soggetti,  finalizzata  allo  scambio  di
conoscenze o di tecnologie, o al conseguimento di un obiettivo comune
basato sulla divisione del lavoro, nella quale i soggetti definiscono
di  comune  accordo  la  portata  del  progetto  di   collaborazione,
contribuiscono alla sua attuazione e ne  condividono  i  rischi  e  i
risultati; 
    g) «contratto di rete»: il contratto di  cui  all'art.  3,  comma
4-ter, del decreto-legge 10 febbraio  2009,  n.  5,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  9  aprile  2009,  n.  33,  e  successive
modifiche ed integrazioni; 
    h) «Organismo di ricerca»: un'entita' (ad esempio, universita'  o
istituti  di  ricerca,  agenzie  incaricate  del   trasferimento   di
tecnologia,  intermediari  dell'innovazione,  entita'   collaborative
reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente  dal  suo
status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o
fonte di finanziamento, la cui finalita'  principale  consiste  nello
svolgere in maniera indipendente attivita' di  ricerca  fondamentale,
di ricerca industriale o di sviluppo  sperimentale  o  nel  garantire
un'ampia  diffusione  dei  risultati  di  tali   attivita'   mediante
l'insegnamento, la pubblicazione o il  trasferimento  di  conoscenze.
Qualora  tale  entita'  svolga   anche   attivita'   economiche,   il
finanziamento, i costi e i ricavi di tali attivita' economiche devono
formare oggetto di contabilita' separata.  Le  imprese  in  grado  di
esercitare un'influenza decisiva  su  tale  entita',  ad  esempio  in
qualita' di azionisti o di soci, non possono godere di alcun  accesso
preferenziale ai risultati generati; 
    i) «Programma "Orizzonte Europa"»: il programma quadro di ricerca
e innovazione di cui al  regolamento  (UE)  2021/695  del  Parlamento
europeo e del Consiglio del 28 aprile 2021, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea L 170 del 12 maggio 2021 e di cui  alla
decisione (UE)  2021/764  del  consiglio  del  10  maggio  2021,  che
istituisce il programma specifico di attuazione di Orizzonte  europa,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 167 I/2 del
12 maggio 2021, che sostiene  il  mondo  della  ricerca,  sviluppo  e
innovazione al fine di  stimolare  la  competitivita'  industriale  e
implementare gli obiettivi di sviluppo sostenibile, digitale e  verde
nell'Unione europea; 
    j) «PNRR»: il Piano nazionale di ripresa e resilienza  presentato
alla Commissione  europea  ai  sensi  dell'art.  18  e  seguenti  del
regolamento (UE) 2021/241 e approvato  con  decisione  del  Consiglio
ECOFIN del 13 luglio 2021; 
    k) «PNC»: il Piano nazionale per gli  investimenti  complementari
al PNRR, di cui all'art. 1 del decreto-legge 6 maggio  2021,  n.  59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio  2021,  n.  101,
finalizzato ad integrare con risorse  nazionali  gli  interventi  del
PNRR; 
    l) «regolamento GBER»: il  regolamento  (UE)  n.  651/2014  della
Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
dell'Unione europea L 187 del 26 giugno  2014,  come  modificato  dai
regolamenti della Commissione n. 1084/2017 del  14  giugno  2017,  n.
2020/972 del 2 luglio 2020, n.  2021/452  del  15  marzo  2021  e  n.
2020/1237 del 23 luglio 2021, che dichiara alcune categorie di  aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107
e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea; 
    m) «ricerca industriale»: la ricerca pianificata  o  le  indagini
critiche  miranti  ad  acquisire  nuove  conoscenze  e  capacita'  da
utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o  servizi  o  per
apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi  o  servizi
esistenti. Essa comprende  la  creazione  di  componenti  di  sistemi
complessi e puo' includere la costruzione di prototipi in ambiente di
laboratorio o in un ambiente  dotato  di  interfacce  di  simulazione
verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota,  se  cio'
e' necessario ai fini della ricerca industriale,  in  particolare  ai
fini della convalida di tecnologie generiche; 
    l) «sviluppo sperimentale»: l'acquisizione, la  combinazione,  la
strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacita' esistenti di
natura scientifica, tecnologica, commerciale e  di  altro  tipo  allo
scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o  migliorati.
Rientrano in questa definizione anche altre attivita' destinate  alla
definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di
nuovi  prodotti,  processi  o  servizi.  Rientrano   nello   sviluppo
sperimentale  la  costruzione  di  prototipi,  la  dimostrazione,  la
realizzazione di prodotti  pilota,  test  e  convalida  di  prodotti,
processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente  che
riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo  primario
e' l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti,  processi
e servizi  che  non  sono  sostanzialmente  definitivi.  Lo  sviluppo
sperimentale puo' quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di
un  prodotto  pilota  utilizzabile  per  scopi  commerciali  che   e'
necessariamente il prodotto commerciale finale  e  il  cui  costo  di
fabbricazione e' troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini
di  dimostrazione  e  di  convalida.  Lo  sviluppo  sperimentale  non
comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche  periodiche
apportate a prodotti, linee di produzione, processi di  fabbricazione
e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali
modifiche rappresentino miglioramenti; 
    m)   «tecnologie   abilitanti   fondamentali»:   le    tecnologie
individuate dal Programma «Orizzonte Europa» riportate  nell'allegato
n. 1 al presente decreto, caratterizzate  da  un'alta  intensita'  di
conoscenza e associate a un'elevata intensita' di ricerca e sviluppo,
a cicli di innovazione rapidi, a consistenti spese di investimento  e
a posti di lavoro altamente qualificati.