IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
di concerto con
IL MINISTRO DEL TURISMO
Visto l'art. 1, comma 504, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,
recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020», a mente del
quale con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, di concerto con il Ministro dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo, adottato d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti le linee guida e gli
indirizzi in merito ai requisiti ed agli standard minimi di qualita'
con particolare riferimento alle produzioni vitivinicole del
territorio, per l'esercizio dell'attivita' enoturistica;
Visto l'art. 1, commi 513 e 514, della legge 27 dicembre 2019, n.
160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022» a
mente del quale e' stato definito l'«oleoturismo» come l'insieme
delle «attivita' di conoscenza dell'olio d'oliva espletate nel luogo
di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di
esposizione degli strumenti utili alla coltivazione dell'ulivo, la
degustazione e la commercializzazione delle produzioni aziendali
dell'olio d'oliva, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a
carattere didattico e ricreativo nell'ambito dei luoghi di
coltivazione e produzione» alle quali dal 1° gennaio 2020 si
applicano le disposizioni relative all'attivita' enoturistica;
Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104 recante
«Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la
riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attivita' culturali,
delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello
sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare, nonche' per la
rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle
carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di
polizia e delle Forze armate e per la continuita' delle funzioni
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni», convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132;
Considerato che ai sensi dell'art. 1, del citato decreto-legge n.
104/2019 le materie afferenti al turismo sono state ritrasferite dal
Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del
turismo al Ministero dei beni e delle attivita' culturali;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22 convertito, con
modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 recante «Disposizioni
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» che,
all'art. 6, istituisce il «Ministero del turismo» al quale sono
trasferite le funzioni esercitate dal Ministero per i beni e le
attivita' culturali e per il turismo in materia di turismo;
Considerata l'importanza delle origini e delle potenzialita' del
turismo dell'olio, come fenomeno culturale ed economico capace di
offrire diverse opportunita' vantaggiose per la crescita del Paese;
Considerata l'importanza della valorizzazione delle aree ad alta
vocazione olivicola e delle produzioni olivicole del territorio;
Ritenuto opportuno, al fine di qualificare l'accoglienza
nell'ambito di un'offerta turistica di tipo integrato e di promuovere
l'oleoturismo quale forma di turismo dotata di specifica identita' e
di garantire la valorizzazione delle produzioni olivicole del
territorio, adottare le presenti linee guida ed indirizzi
relativamente ai requisiti e standard minimi di qualita' per lo
svolgimento dell'attivita' oleoturistica;
Acquisita in data 3 novembre 2021 l'intesa in sede Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano;
Decreta:
Art. 1
Ambito di applicazione e definizioni
1. Il presente decreto definisce indirizzi e linee guida in merito
ai requisiti e agli standard minimi di qualita', con particolare
riferimento alle produzioni olivicole del territorio, per l'esercizio
dell'attivita' oleoturistica, ai sensi dell'art. 1, comma 504, della
legge 27 dicembre 2017, n. 205.
2. L'attivita' oleoturistica, di cui all'art. 1, commi 513 e 514,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' considerata attivita'
agricola connessa, ai sensi dell'art. 2135 del codice civile, ove
svolta dall'imprenditore agricolo, singolo o associato, di cui al
medesimo art. 2135 del codice civile.
3. Coerentemente con la definizione di «oleoturismo», sono
considerate attivita' oleoturistiche, ai fini del presente decreto,
le seguenti attivita' svolte nei luoghi di produzione e/o
trasformazione:
a) le attivita' formative ed informative rivolte alle produzioni
olivicole del territorio e alla conoscenza dell'olio, con particolare
riguardo alle indicazioni geografiche (DOP, IGP), nel cui areale si
svolge l'attivita', quali, a titolo esemplificativo, le visite
guidate agli oliveti di pertinenza dell'azienda, ai frantoi, le
visite nei luoghi di esposizione degli strumenti utili alla
coltivazione dell'ulivo e alla produzione dell'olio, della storia e
della pratica dell'attivita' olivicola e della conoscenza e cultura
dell'olio in genere;
b) le iniziative di carattere formativo e informativo, culturale
e ricreativa svolta nell'ambito dei frantoi e degli oliveti, ivi
compresa la raccolta dimostrativa delle olive;
c) le attivita' di degustazione e commercializzazione delle
produzioni olivicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti,
aventi i requisiti e gli standard di cui all'art. 2, commi 1 e 2,
escludendo la somministrazione di preparazioni gastronomiche, non
potendo prefigurarsi l'erogazione di un servizio di ristorazione.
4. Alle aziende agricole che svolgono attivita' di degustazione, di
fattoria didattica o di agriturismo e multifunzionalita' se
intraprendono anche l'attivita' oleoturistica, continueranno ad
applicarsi altresi' le disposizioni regionali nelle relative materie.