IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
                           di concerto con 
 
                       IL MINISTRO DEL TURISMO 
 
  Visto l'art. 1, comma 504, della legge 27 dicembre  2017,  n.  205,
recante «Bilancio di previsione dello Stato  per  l'anno  finanziario
2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020», a  mente  del
quale con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari  e
forestali, di concerto con il Ministro dei  beni  e  delle  attivita'
culturali  e  del  turismo,  adottato  d'intesa  con  la   Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  Province
autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti le linee guida  e  gli
indirizzi in merito ai requisiti ed agli standard minimi di  qualita'
con  particolare  riferimento  alle   produzioni   vitivinicole   del
territorio, per l'esercizio dell'attivita' enoturistica; 
  Visto l'art. 1, commi 513 e 514, della legge 27 dicembre  2019,  n.
160,  recante  «Bilancio  di  previsione  dello  Stato   per   l'anno
finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»  a
mente del quale e'  stato  definito  l'«oleoturismo»  come  l'insieme
delle «attivita' di conoscenza dell'olio d'oliva espletate nel  luogo
di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di  produzione  o  di
esposizione degli strumenti utili alla  coltivazione  dell'ulivo,  la
degustazione e  la  commercializzazione  delle  produzioni  aziendali
dell'olio d'oliva, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative  a
carattere  didattico  e  ricreativo   nell'ambito   dei   luoghi   di
coltivazione  e  produzione»  alle  quali  dal  1°  gennaio  2020  si
applicano le disposizioni relative all'attivita' enoturistica; 
  Visto  il  decreto-legge  21  settembre  2019,   n.   104   recante
«Disposizioni urgenti per il  trasferimento  di  funzioni  e  per  la
riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le  attivita'  culturali,
delle politiche agricole alimentari, forestali e del  turismo,  dello
sviluppo  economico,  degli  affari  esteri  e   della   cooperazione
internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e  dell'ambiente
e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare,   nonche'   per   la
rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli  e  delle
carriere e per i compensi per lavoro  straordinario  delle  Forze  di
polizia e delle Forze armate e  per  la  continuita'  delle  funzioni
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni», convertito,  con
modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132; 
  Considerato che ai sensi dell'art. 1, del citato  decreto-legge  n.
104/2019 le materie afferenti al turismo sono state ritrasferite  dal
Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari,  forestali  e  del
turismo al Ministero dei beni e delle attivita' culturali; 
  Visto il  decreto-legge  1°  marzo  2021,  n.  22  convertito,  con
modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 recante «Disposizioni
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» che,
all'art. 6, istituisce il  «Ministero  del  turismo»  al  quale  sono
trasferite le funzioni esercitate dal  Ministero  per  i  beni  e  le
attivita' culturali e per il turismo in materia di turismo; 
  Considerata l'importanza delle origini e  delle  potenzialita'  del
turismo dell'olio, come fenomeno culturale  ed  economico  capace  di
offrire diverse opportunita' vantaggiose per la crescita del Paese; 
  Considerata l'importanza della valorizzazione delle  aree  ad  alta
vocazione olivicola e delle produzioni olivicole del territorio; 
  Ritenuto  opportuno,   al   fine   di   qualificare   l'accoglienza
nell'ambito di un'offerta turistica di tipo integrato e di promuovere
l'oleoturismo quale forma di turismo dotata di specifica identita'  e
di  garantire  la  valorizzazione  delle  produzioni  olivicole   del
territorio,  adottare  le   presenti   linee   guida   ed   indirizzi
relativamente ai requisiti e  standard  minimi  di  qualita'  per  lo
svolgimento dell'attivita' oleoturistica; 
  Acquisita in data 3  novembre  2021  l'intesa  in  sede  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  Province
autonome di Trento e di Bolzano; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                Ambito di applicazione e definizioni 
 
  1. Il presente decreto definisce indirizzi e linee guida in  merito
ai requisiti e agli standard  minimi  di  qualita',  con  particolare
riferimento alle produzioni olivicole del territorio, per l'esercizio
dell'attivita' oleoturistica, ai sensi dell'art. 1, comma 504,  della
legge 27 dicembre 2017, n. 205. 
  2. L'attivita' oleoturistica, di cui all'art. 1, commi 513  e  514,
della legge 27  dicembre  2019,  n.  160,  e'  considerata  attivita'
agricola connessa, ai sensi dell'art. 2135  del  codice  civile,  ove
svolta dall'imprenditore agricolo, singolo o  associato,  di  cui  al
medesimo art. 2135 del codice civile. 
  3.  Coerentemente  con  la  definizione  di   «oleoturismo»,   sono
considerate attivita' oleoturistiche, ai fini del  presente  decreto,
le  seguenti  attivita'  svolte  nei   luoghi   di   produzione   e/o
trasformazione: 
    a) le attivita' formative ed informative rivolte alle  produzioni
olivicole del territorio e alla conoscenza dell'olio, con particolare
riguardo alle indicazioni geografiche (DOP, IGP), nel cui  areale  si
svolge  l'attivita',  quali,  a  titolo  esemplificativo,  le  visite
guidate agli oliveti  di  pertinenza  dell'azienda,  ai  frantoi,  le
visite  nei  luoghi  di  esposizione  degli  strumenti   utili   alla
coltivazione dell'ulivo e alla produzione dell'olio, della  storia  e
della pratica dell'attivita' olivicola e della conoscenza  e  cultura
dell'olio in genere; 
    b) le iniziative di carattere formativo e informativo,  culturale
e ricreativa svolta nell'ambito dei  frantoi  e  degli  oliveti,  ivi
compresa la raccolta dimostrativa delle olive; 
    c) le  attivita'  di  degustazione  e  commercializzazione  delle
produzioni olivicole aziendali, anche  in  abbinamento  ad  alimenti,
aventi i requisiti e gli standard di cui all'art. 2,  commi  1  e  2,
escludendo la somministrazione  di  preparazioni  gastronomiche,  non
potendo prefigurarsi l'erogazione di un servizio di ristorazione. 
  4. Alle aziende agricole che svolgono attivita' di degustazione, di
fattoria  didattica  o  di  agriturismo   e   multifunzionalita'   se
intraprendono  anche  l'attivita'  oleoturistica,  continueranno   ad
applicarsi altresi' le disposizioni regionali nelle relative materie.