IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 
           DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il regolamento (UE) 2017/625, del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli  ufficiali  e  alle
altre attivita' ufficiali  effettuati  per  garantire  l'applicazione
della legislazione sugli alimenti e sui mangimi,  delle  norme  sulla
salute e sul benessere degli  animali,  sulla  sanita'  delle  piante
nonche' sui prodotti fitosanitari, recante modifica  dei  regolamenti
(CE) n. 999/2001, (CE)  n.  396/2005,  (CE)  n.  1069/2009,  (CE)  n.
1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e  (UE)
2016/2031 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  dei  regolamenti
(CE) n. 1/2005 e (CE)n. 1099/2009 del  Consiglio  e  delle  direttive
98/58/CE,  1999/74/CE,2007/43/CE,  2008/119/CE  e   2008/120/CE   del
Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE)  n.  854/2004  e  (CE)  n.
882/2004  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  le  direttive
89/608/CEE, 89/662/CEE,90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE,  96/93/CE  e
97/78/CE del  Consiglio  e  la  decisione  92/438/CEE  del  Consiglio
(regolamento sui controlli ufficiali); 
  Visto il regolamento (UE) 2018/848 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 30 maggio 2018 relativo  alla  produzione  biologica  e
all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il  regolamento
(CE)  n.  834/2007  del  Consiglio  e  successive  modificazioni   ed
integrazioni e pertinenti regolamenti delegati e esecutivi; 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2021/2305 della Commissione  del
21  ottobre  2021  che  integra  il  regolamento  (UE)  2017/625  del
Parlamento europeo e del Consiglio con norme riguardanti i casi e  le
condizioni in cui i prodotti biologici e i  prodotti  in  conversione
sono esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo  frontalieri
e il luogo dei controlli ufficiali per tali prodotti e che modifica i
regolamenti  delegati  (UE)  2019/2123   e   (UE)   2019/2124   della
Commissione; 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2021/2306 della Commissione  del
21  ottobre  2021  che  integra  il  regolamento  (UE)  2018/848  del
Parlamento europeo e del Consiglio con norme  relative  ai  controlli
ufficiali delle partite  di  prodotti  biologici  e  di  prodotti  in
conversione destinati all'importazione nell'Unione e  al  certificato
di ispezione; 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2307 della Commissione
del 21 ottobre 2021 che stabilisce norme relative ai documenti e alle
notifiche  richiesti  per  i  prodotti  biologici  e  i  prodotti  in
conversione destinati all'importazione nell'Unione; 
  Visto il decreto legislativo  23  febbraio  2018,  n.  20,  recante
«Disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione  della  normativa
sui controlli in materia  di  produzione  agricola  e  agroalimentare
biologica, predisposto ai sensi dell'art. 5,  comma  2,  lettera  g),
della legge 28 luglio 2016, n. 154, e  ai  sensi  dell'art.  2  della
legge 12 agosto 2016, n. 170»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  5
dicembre 2019, n. 179, recante «Regolamento di  riorganizzazione  del
Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali,  a  norma
dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre  2019,  n.  104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo
2020, n. 53 «Regolamento recante modifica del decreto del  Presidente
del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n.  179,  concernente  la
riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari  e
forestali»; 
  Visto il  decreto  legislativo  2  febbraio  2021,  n.  27  recante
«Disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa  nazionale   alle
disposizioni del regolamento (UE) 2017/625  ai  sensi  dell'art.  12,
lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117»; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 1°  febbraio  2012,  n.  2049,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 70 del 23 marzo 2012,  recante
«Disposizioni per  l'attuazione  del  regolamento  di  esecuzione  n.
426/11 e la gestione informatizzata della notifica di  attivita'  con
metodo biologico ai sensi dell'art. 28 del regolamento  (CE)  n.  834
del Consiglio del 28 giugno 2007  e  successive  modifiche,  relativo
alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici,
che abroga il reg. (CEE) n. 2092/91»; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole  alimentari,
forestali e del turismo 18 luglio 2018,  n.  6793,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 206 del 5 settembre 2018, recante «Disposizioni
per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007  e  n.  889/2008  e
loro successive modifiche e integrazioni,  relativi  alla  produzione
biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici.  Abrogazione  e
sostituzione del decreto n. 18354 del 27 novembre 2009»; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali  n.  153139  del  1°  aprile  2021   recante   «delega   di
attribuzioni del Ministro  delle  politiche  agricole,  alimentari  e
forestali, per taluni atti  di  competenza  dell'amministrazione,  al
Sottosegretario di  Stato,  sen.  Francesco  Battistoni»,  registrato
dalla Corte dei conti in data 21 aprile 2021 al  numero  208,  e,  in
particolare,  gli  articoli  1  e  2  che  prevedono  la  delega   al
sottosegretario di Stato, sen. Francesco Battistoni,  delle  funzioni
relative, tra l'altro,  all'agricoltura  biologica  e  la  firma  dei
relativi atti e provvedimenti; 
  Visto  il  decreto  del  Capo  del  Dipartimento  delle   politiche
competitive della qualita' agroalimentare, della pesca e  dell'ippica
del Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali  13
maggio 2021, n. 221907 «in materia di disposizioni  per  l'attuazione
del regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalita'  di  applicazione
del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il
regime di importazione di prodotti biologici dai Paesi  terzi  e  che
abroga e sostituisce il decreto ministeriale del 18 febbraio 2021, n.
91718»; 
  Considerata la circolare n. 13/D dell'Agenzia delle accise,  dogane
e monopoli prot. n. 90565/RU del 2 agosto 2013 recante  «Disposizioni
in materia di importazione di prodotti biologici»; 
  Ritenuto opportuno   stabilire   criteri   minimi   relativi   alla
valutazione generale di  probabilita'  di  non  conformita'  per  gli
operatori  biologici  coinvolti   nell'attivita'   di   importazione,
previsti dall'art. 38, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 2018/848; 
  Ritenuto opportuno prorogare l'impiego del  Sistema  integrato  del
biologico  (SIB)  relativamente  alle  partite  accompagnate  da   un
certificato di  ispezione  (Certificate  Organic  Inspection  -  COI)
emesso prima del 1° gennaio 2022  e  per  le  quali  non  si  applica
l'obbligo di notifica preventiva  di  arrivo  previsto  dall'art.  3,
paragrafo 1 del regolamento (UE) 2021/2307; 
  Considerati  i  seguenti  documenti  della   Commissione   europea:
Guidelines on additional official controls  on  products  originating
from China del 16 dicembre  2020,Guidelines  on  additional  official
controls on products originating from Ukraine,  Kazakhstan,  Moldova,
Turkey and Russian Federation del 16 dicembre 2020  e  Guidelines  on
additional official controls on products originating from India del 7
giugno 2021; 
  Considerato che con nota del 23 dicembre 2021  il  Ministero  delle
politiche agricole alimentari e forestali  ha  richiesto  all'Agenzia
delle accise, dogane e dei monopoli di  proseguire  per  il  mese  di
gennaio 2022 con i controlli documentali  riguardo  alla  vidimazione
del Certificato di ispezione (Certificate Organic Inspection  -  COI)
ai sensi dell'art. 4 del regolamento (UE) 2021/2306; 
  Considerato che con nota  prot.  494660/RU  del  24  dicembre  2021
l'Agenzia delle accise delle dogane e dei monopoli ha  comunicato  la
disponibilita'  al  prosieguo  dell'attivita'  di  controllo   e   di
validazione del COI secondo le prescrizioni della circolare 13/D  del
2013, fino al 31 gennaio 2022; 
  Considerato che con nota del 19 gennaio  2022  il  Ministero  delle
politiche agricole alimentari e forestali  ha  richiesto  all'Agenzia
delle accise, dogane e dei monopoli di estendere al 28 febbraio  2022
il prosieguo dell'attivita' di controllo e  di  validazione  del  COI
espletata dall'Agenzia delle accise, dogane  e  monopoli  secondo  le
prescrizioni della circolare 13/D del  2013,  inizialmente  accordato
fino al 31 gennaio 2022; 
  Considerato che  con  nota  prot.  30149/RU  del  24  gennaio  2022
l'Agenzia delle accise delle  dogane  e  dei  monopoli  «si  e'  resa
disponibile a non interrompere le attivita' di  validazione  del  COI
successivamente al 31 gennaio p.v. e a  continuare  ad  applicare  le
disposizioni in materia di importazione di prodotti biologici di  cui
alla circolare ADM n. 13/D del 2 agosto 2013, allo stato, fino al  28
febbraio 2022.». 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto contiene disposizioni per  l'attuazione  del
regolamento (UE) 2018/848 e  sue  successive  modifiche,  di  seguito
regolamento, dei pertinenti regolamenti delegati  di  integrazione  e
dei regolamenti di esecuzione in materia di: 
    a) Controlli ufficiali delle partite di prodotti biologici  e  in
conversione destinati all'importazione nell'Unione europea; 
    b)  Controlli  ufficiali  sugli  operatori  di  cui  all'art.  2,
paragrafo 1 del regolamento (UE) 2021/2037;