IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il regolamento (UE) n.  316/2019  della  Commissione  del  21
febbraio 2019 che modifica il regolamento (UE) n. 1408/2013  relativo
all'applicazione  degli  articoli  107  e  108   del   trattato   sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore
agricolo; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della  Commissione,  del  18
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti   «de
minimis»; 
  Visto il regolamento (UE) n.  702/2014  della  Commissione  del  25
giugno 2014 che  dichiara  alcune  categorie  di  aiuti  nel  settore
agricolo e forestale e nelle zone rurali compatibili con  il  mercato
interno in applicazione degli articoli 107 e  108  del  trattato  sul
funzionamento dell'Unione europea e che abroga il regolamento (CE) n.
1857/2006, e, in particolare, l'art.  31  relativo  agli  aiuti  alla
ricerca e allo sviluppo nei settori agricolo e forestale; 
  Visti gli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti  di  Stato
nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020  (Guce
C 204/01 del 1° luglio 2014); 
  Vista la comunicazione della  Commissione  sulla  Disciplina  degli
aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e  innovazione  (Guce  C
198/01 del 27 giugno 2014); 
  Vista la decisione della Commissione europea  del  19  marzo  2020,
C(2020) 1863 final, e in particolare  gli  articoli  22  e  23  e  su
successive modifiche ed integrazioni; 
  Visto il  decreto  legislativo  4  giugno  1997,  n.  143,  recante
«Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative  in  materia
di  agricoltura  e  pesca  e  riorganizzazione   dell'amministrazione
centrale»; 
  Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  123,  recante
«Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi  di  sostegno
pubblico alle imprese, a norma dell'art.  4,  comma  4,  lettera  c),
della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 concernente  la
soppressione dell'Azienda di Stato per  gli  interventi  nel  mercato
agricolo (AIMA) e l'istituzione dell'Agenzia  per  le  erogazioni  in
agricoltura - AGEA, a norma dell'art. 11 della legge 15  marzo  1997,
n. 59; 
  Visto il decreto legislativo 21 maggio 2018,  n.  74  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni,   relativo   alla   riorganizzazione
dell'Agenzia per  le  erogazioni  in  agricoltura  -  AGEA,  soggetto
gestore della misura; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre  1999,
n. 503, relativo a «Regolamento recante norme per l'istituzione della
Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle  aziende
agricole,  in  attuazione  dell'art.  14,  comma   3,   del   decreto
legislativo 30 aprile 1998, n. 173»; 
  Visto il decreto  legislativo  15  giugno  2000,  n.  188,  recante
modifiche ed integrazioni del decreto legislativo n. 165/1999; 
  Visto il decreto  legislativo  18  maggio  2001,  n.  228,  recante
«Orientamento  e  modernizzazione  del  settore  agricolo,  a   norma
dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57»; 
  Visto il decreto  legislativo  27  maggio  2005,  n.  102,  recante
«Regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell'art.  1,  comma
2, lettera e),  della  legge  7  marzo  2003,  n.  38»  e  successive
modifiche ed integrazioni; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234,  recante  «Norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della  normativa  e  delle  politiche  dell'Unione  europea»  e,   in
particolare,  l'art.  52  relativo   all'istituzione   del   Registro
nazionale degli aiuti di Stato; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico di  concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali 31 maggio 2017,  n.  115  -
Regolamento recante la disciplina per il funzionamento  del  Registro
nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della
legge  24  dicembre  2012,  n.  234   e   successive   modifiche   ed
integrazioni; 
  Visto l'art. 1, comma 138 della legge 30 dicembre 2020, n. 178  che
istituisce un Fondo  per  la  tutela  e  il  rilancio  delle  filiere
apistica, brassicola, della canapa e della frutta a guscio,  con  una
dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021; 
  Vista la legge 2 dicembre 2016, n. 242, recante  «Disposizioni  per
la promozione della  coltivazione  e  della  filiera  agroindustriale
della canapa». 
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi» e, in particolare, l'art. 12 che prevede la
determinazione dei criteri e della modalita' per  la  concessione  di
sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  5
dicembre 2019, n. 179, recante «Regolamento di  riorganizzazione  del
Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali,  a  norma
dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre  2019,  n.  104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»; 
  Visto il decreto-legge 23 febbraio  2020,  n.  6,  recante  «Misure
urgenti  in  materia  di  contenimento  e   gestione   dell'emergenza
epidemiologica da  COVID-19»  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 5 marzo  2020,  n.  13,  e  successivi  e  analoghi  interventi
normativi; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo
2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge  23
febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti   in   materia   di
contenimento e gestione dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,
applicabili sull'intero territorio nazionale» e successivi e analoghi
provvedimenti; 
  Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n.  18,  recante  «Misure  di
potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  e   di   sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese  connesse  all'emergenza
epidemiologica da  COVID-19»  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27; 
  Visto l'art. 28 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito,
con modificazioni,  dalla  legge  21  maggio  2021,  n.  69,  che  ha
modificato il Regime quadro nazionale sugli aiuti di Stato in  deroga
(anti COVID-19)  recependo  gli  emendamenti  al  Temporay  framework
introdotti dalla Commissione europea il 28 gennaio 2021; 
  Considerato  che  le  disposizioni  contenute   nei   decreti   del
Presidente del Consiglio dei ministri emanati a partire dal  mese  di
marzo del 2020 per arginare la  pandemia  determinata  dal  COVID-19,
hanno limitato fortemente le attivita' produttive e commerciali; 
  Considerata la grave crisi di mercato  del  settore  agroalimentare
arrecata dal blocco  delle  attivita'  commerciali,  dalla  riduzione
delle attivita' produttive  e  dalla  forte  riduzione  degli  scambi
commerciali con i Paesi esteri determinata dalla pandemia causata dal
COVID-19; 
  Considerato che alcune filiere produttive necessitano di  strumenti
normativi  che  consentano  di  aumentare  la  competitivita'   della
produzione anche per fare fronte alle emergenze  o  a  situazioni  di
crisi di mercato impreviste; 
  Vista l'intesa resa dalla conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato e le regioni e le Provincie autonome  di  Trento  e  Bolzano
nella seduta del 16 dicembre 2021, ai sensi del  menzionato  art.  1,
comma 138, della legge n. 178/2020; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                Ambito di applicazione e definizioni 
 
  1. Il presente decreto  definisce  i  criteri  e  le  modalita'  di
ripartizione delle risorse del Fondo di cui  all'art.  1,  comma  138
della legge 27 dicembre 2020, n.  178,  per  il  perseguimento  della
tutela, il rilancio, lo sviluppo e  gli  investimenti  delle  filiere
apistica, brassicola, della canapa e della frutta a guscio. 
  2. Il presente decreto definisce in particolare: 
    a)  i  criteri  per  la  concessione  dell'aiuto  individuale  ai
soggetti beneficiari e relativa entita' dello stesso; 
    b) la procedura per l'ammissione all'aiuto; 
    c) i criteri di verifica e le modalita' per garantire il rispetto
del limite massimo dell'aiuto. 
  3.  Ai  fini  del  presente  decreto  sono  adottate  le   seguenti
definizioni: 
    a) «contratto di  filiera»:  contratto  almeno  triennale  tra  i
soggetti della filiera brassicola o della canapa  o  della  frutta  a
guscio  o  apistica,  finalizzato  a  favorire  la  collaborazione  e
l'integrazione tra i produttori e le imprese di commercializzazione e
trasformazione, il miglioramento della qualita'  del  prodotto  e  la
programmazione degli approvvigionamenti; 
    b) «Ministero»: il Ministero delle politiche agricole  alimentari
e forestali; 
  c) «registro nazionale aiuti»: il registro nazionale degli aiuti di
Stato di cui all'art. 52, comma 5, della legge 24 dicembre  2012,  n.
234; 
    d) «de minimis»: regime di aiuti ai sensi del regolamento (UE) n.
1407/2013  della  Commissione,  del  18   dicembre   2013,   relativo
all'applicazione  degli  articoli  107  e  108   del   trattato   sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»; 
    e)  «de  minimis  agricolo»:  regime  di  aiuti  ai   sensi   del
regolamento (UE) n. 316/2019 della Commissione del 21  febbraio  2019
che   modifica   il   regolamento   (UE)   n.   1408/2013    relativo
all'applicazione  degli  articoli  107  e  108   del   trattato   sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore
agricolo; 
    f)  «soggetto  beneficiario»:  l'impresa  agricola,  iscritta  al
registro  delle  imprese  e  all'anagrafe  delle  aziende   agricole,
attraverso il fascicolo aziendale, che coltiva orzo distico da  birra
rispettando le clausole previste negli appositi contratti di  filiera
o chiude in se' stessa  la  filiera  utilizzando  tale  orzo  per  la
birrificazione; l'impresa agricola di coltivazione di  luppolo  o  di
canapa che rispetti le disposizioni di cui al  presente  decreto;  il
soggetto, anche in forma di  cooperativa,  consorzio  o  associazione
temporanea di imprese, che investa in processi di post  raccolta  del
luppolo e in particolare in impianti di  essicazione,  di  macinatura
pellettizzazione e confezionamento in atmosfera  modificata  conforme
agli  standard  di  qualita'  del  mercato,  che   garantiscano   una
prospettiva al luppolo nazionale; post raccolta  della  canapa  e  in
impianti di essicazione, di pulizia del prodotto  seme,  stigliatura,
confezionamento e confezionamento in  atmosfera  modificata  conforme
agli standard di qualita' del mercato ad uso alimentare;  nonche'  le
imprese agricole attive nel settore apisitico e le  imprese  agricole
della filiera della frutta in guscio. 
    g) «soggetto gestore»: l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura
- AGEA, limitatamente agli interventi  individuati  quali  azione  di
«Aiuti alle imprese». Le attivita' del soggetto gestore  sono  svolte
senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.