IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il regolamento (UE) n. 316/2019 della Commissione del 21 febbraio 2019 che modifica il regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo; Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»; Visto il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e che abroga il regolamento (CE) n. 1857/2006, e, in particolare, l'art. 31 relativo agli aiuti alla ricerca e allo sviluppo nei settori agricolo e forestale; Visti gli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (Guce C 204/01 del 1° luglio 2014); Vista la comunicazione della Commissione sulla Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (Guce C 198/01 del 27 giugno 2014); Vista la decisione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863 final, e in particolare gli articoli 22 e 23 e su successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale»; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 concernente la soppressione dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) e l'istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74 e successive modificazioni ed integrazioni, relativo alla riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA, soggetto gestore della misura; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, relativo a «Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173»; Visto il decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, recante modifiche ed integrazioni del decreto legislativo n. 165/1999; Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante «Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57»; Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, recante «Regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera e), della legge 7 marzo 2003, n. 38» e successive modifiche ed integrazioni; Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, l'art. 52 relativo all'istituzione del Registro nazionale degli aiuti di Stato; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 31 maggio 2017, n. 115 - Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche ed integrazioni; Visto l'art. 1, comma 138 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 che istituisce un Fondo per la tutela e il rilancio delle filiere apistica, brassicola, della canapa e della frutta a guscio, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021; Vista la legge 2 dicembre 2016, n. 242, recante «Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa». Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e, in particolare, l'art. 12 che prevede la determinazione dei criteri e della modalita' per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»; Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e successivi e analoghi interventi normativi; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale» e successivi e analoghi provvedimenti; Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; Visto l'art. 28 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, che ha modificato il Regime quadro nazionale sugli aiuti di Stato in deroga (anti COVID-19) recependo gli emendamenti al Temporay framework introdotti dalla Commissione europea il 28 gennaio 2021; Considerato che le disposizioni contenute nei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati a partire dal mese di marzo del 2020 per arginare la pandemia determinata dal COVID-19, hanno limitato fortemente le attivita' produttive e commerciali; Considerata la grave crisi di mercato del settore agroalimentare arrecata dal blocco delle attivita' commerciali, dalla riduzione delle attivita' produttive e dalla forte riduzione degli scambi commerciali con i Paesi esteri determinata dalla pandemia causata dal COVID-19; Considerato che alcune filiere produttive necessitano di strumenti normativi che consentano di aumentare la competitivita' della produzione anche per fare fronte alle emergenze o a situazioni di crisi di mercato impreviste; Vista l'intesa resa dalla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 16 dicembre 2021, ai sensi del menzionato art. 1, comma 138, della legge n. 178/2020; Decreta: Art. 1 Ambito di applicazione e definizioni 1. Il presente decreto definisce i criteri e le modalita' di ripartizione delle risorse del Fondo di cui all'art. 1, comma 138 della legge 27 dicembre 2020, n. 178, per il perseguimento della tutela, il rilancio, lo sviluppo e gli investimenti delle filiere apistica, brassicola, della canapa e della frutta a guscio. 2. Il presente decreto definisce in particolare: a) i criteri per la concessione dell'aiuto individuale ai soggetti beneficiari e relativa entita' dello stesso; b) la procedura per l'ammissione all'aiuto; c) i criteri di verifica e le modalita' per garantire il rispetto del limite massimo dell'aiuto. 3. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni: a) «contratto di filiera»: contratto almeno triennale tra i soggetti della filiera brassicola o della canapa o della frutta a guscio o apistica, finalizzato a favorire la collaborazione e l'integrazione tra i produttori e le imprese di commercializzazione e trasformazione, il miglioramento della qualita' del prodotto e la programmazione degli approvvigionamenti; b) «Ministero»: il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; c) «registro nazionale aiuti»: il registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'art. 52, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234; d) «de minimis»: regime di aiuti ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»; e) «de minimis agricolo»: regime di aiuti ai sensi del regolamento (UE) n. 316/2019 della Commissione del 21 febbraio 2019 che modifica il regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo; f) «soggetto beneficiario»: l'impresa agricola, iscritta al registro delle imprese e all'anagrafe delle aziende agricole, attraverso il fascicolo aziendale, che coltiva orzo distico da birra rispettando le clausole previste negli appositi contratti di filiera o chiude in se' stessa la filiera utilizzando tale orzo per la birrificazione; l'impresa agricola di coltivazione di luppolo o di canapa che rispetti le disposizioni di cui al presente decreto; il soggetto, anche in forma di cooperativa, consorzio o associazione temporanea di imprese, che investa in processi di post raccolta del luppolo e in particolare in impianti di essicazione, di macinatura pellettizzazione e confezionamento in atmosfera modificata conforme agli standard di qualita' del mercato, che garantiscano una prospettiva al luppolo nazionale; post raccolta della canapa e in impianti di essicazione, di pulizia del prodotto seme, stigliatura, confezionamento e confezionamento in atmosfera modificata conforme agli standard di qualita' del mercato ad uso alimentare; nonche' le imprese agricole attive nel settore apisitico e le imprese agricole della filiera della frutta in guscio. g) «soggetto gestore»: l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA, limitatamente agli interventi individuati quali azione di «Aiuti alle imprese». Le attivita' del soggetto gestore sono svolte senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.